Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51154 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51154 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GALLIATE II DATA_NASCITA NASCIMBENE NOME nato a BORGOMANERO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BORGOMANERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituito AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo L oL. tIA-21:1A-V-t-t’k GLYPH (4:11′ r ;Q» – GLIC n Yte c..0)1/14
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 8 maggio 2017 il Tribunale di Novara ha affermato – per quanto rileva ai fini del presente giudizio -la penale responsabilità di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
In particolare, per quanto riguarda COGNOME NOME l’affermazione di responsabilità riguarda tanto il reato di cui al capo a) della rubrica, di associazione per delinquere con ruolo di promotore, che il reato di cui al capo c), relativo al favoreggiamento della immigrazione clandestina (art.12 comma 3 d.lgs. n.286 del 1998), mentre per COGNOME NOME e COGNOME NOME riguarda il solo reato di cui al capo c).
Contestualmente il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME per intervenuta prescrizione in riferimento al reato di cui al capo a), stante la contestazione di mera partecipazione alla associazione per delinquere, nonché nei confronti dei predetti imputati e dello stesso COGNOME NOME in riferimento al reato di falso di cui al capo b).
1.1 La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa in data 7 ottobre 2022, ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato associativo di cui al capo a) nei confronti di COGNOME NOME, con conseguente variazione del trattamento sanzionatorio (determinato in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 210.000 di multa). La prima decisione è stata integralmente confermata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME (la pena inflitta è pari ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 140.000 di multa, con riconoscimento per entrambi delle circostanze attenuanti generiche).
Secondo il Tribunale l’attività posta in essere dagli imputati, essenzialmente ricostruita attraverso la captazione di conversazioni telefoniche, il sequestro di documentazione e le verifiche di polizia giudiziaria, ha dato luogo ad un sodalizio criminale teso, per quanto qui rileva, a consentire la immigrazione clandestina di numerosi soggetti attraverso la produzione e distribuzione di documenti contraffatti (domande di nulla-osta per attività lavorativa o permessi di soggiorno). Come si è detto, la contestazione del reato di associazione per clelinquere di cui al capo a) è oggetto di declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli attuali ricorrenti.
2.1 Per quanto concerne il reato di favoreggiamento della immigrazione clandestina (con le aggravanti del fine di profitto e del numero dei soggetti favoriti), le fonti di prova sono parimenti rappresentate dal contenuto delle conversazioni intercettate (nei primi mesi dell’anno 2009, e dall’avvenuto sequestro di documenti contraffatti (avvenuto in data 5 marzo 2009).
La Corte di Appello nel valutare le doglianze proposte nei motivi di impugnazione proposti avverso la decisione di primo grado ha, in sintesi, ritenuto che:
il delitto di cui all’art.12 d.lgs. n286 del 1998 è reato di pericolo a consumazione anticipata e pertanto nessun rilievo può darsi alla mancata verifica dell’effettivo ingresso in Italia dei soggetti favoriti, anche ai fini della differenza tra comma 1 e comma 3 della disposizione incriminatrice in parola;
il contenuto delle conversazioni intercettate, in una con l’esame della documentazione caduta in sequestro, è inequivoco ed attesta la tipologìa di attività posta in essere da NOME con la collaborazione del fratello NOME e di COGNOME NOME;
quanto alla identificazione del COGNOME nel soggetto colloquiante si ribadisce che molteplici e convergenti indizi ne assicurano la certezza.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME, NOME NOME e COGNOME NOME.
3.1 Il ricorso proposto da NOME è affidato a tre motivi.
3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità.
Si riprende la tesi per cui in caso di mancata verifica dell’effettivo ingresso in Italia del soggetto favorito dovrebbe trovare applicazione la previsione di legge di cui all’art.12 comma1 del d.lgs. n.286 del 1998 e non quella del terzo comma della medesima disposizione di legge.
Solo con l’intervento delle Sezioni Unite del 2018 si sarebbe ‘stabilizzata’ la interpretazione giurisprudenziale nel senso ritenuto dalla Corte di Appello.
In ogni caso si sostiene che la condotta andava qualificata nella ipotesi – di minore gravità – di cui al comma 5 della medesima disposizione incriminatrice perché gli stranieri ‘si trovavano già in Italia’ al momento delle condotte contestate.
3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità, con particolare riferimento all’elemento psicologico del reato. GLYPH ‘ 2
Si ripropone la tesi, in particolare, della inidoneità della condotta a favorire l’ingresso degli stranieri, posto che la falsità dei permessi di soggiorno era agevolmente verificabile, come confermato dallo stesso teste di polizia giudiziaria.
Ciò comporta la assenza in capo al ricorrente di una effettiva volontà di contribuire alla violazione delle disposizioni di legge in tema di immigrazione.
3.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla determinazione della pena.
Si contesta, in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3.2 II ricorso proposto da COGNOME NOME è affidato a tre motivi.
3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità.
Le doglianze sono analoghe a quelle contenute nel primo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME.
3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità’ con particolare riferimento all’elemento psicologico del reato.
Anche in tal caso le doglianze sono sovrapponibili a quelle già illustrate al secondo motivo del ricorso proposto da COGNOME NOME.
3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Si contesta il diniego di ‘prevalenza’ delle circostanze attenuanti generiche.
3.3 Il ricorso proposto da NOME NOME è affidato a due motivi.
3.3.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in merito alla affermazione di responsabilità.
Si ripropone il tema della mancata verifica dell’effettivo ingresso in Italia dei soggetti favoriti.
Secondo il ricorrente si tratta di un dato rilevante, atteso che dalle conversazioni emerge – al più – l’intenzione di agevolare le pratiche di immigrazione ma manca la prova di atti concreti ed esecutivi.
Non sarebbe stato individuato, peraltro, in modo percepibile, il contributo concorsuale offerto dal ricorrente.
Si contesta, altresì, la interpretazione in chiave accusatoria di alcuni colloqui intercettati.
3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge circa la individuazione della fattispecie incriminatrice.
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Si evidenzia che, in ogni caso, la falsificazione di alcuni permessi di soggi sarebbe stata operata in funzione di agevolare la permanenza di soggetti g presenti sul territorio nazionale e da ciò doveva derivare la diversa qualifica del fatto nella ipotesi di cui al comma 5 dell’art.12 del d.lgs. n.286 del 1998
Le difese hanno prodotto memorie, in replica alle conclusioni scritte d AVV_NOTAIO Generale, a sostegno degli originari atti di ricorso.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza dei mot addotti e per la riproposizione di questioni in fatto, adeguatamente apprezzat sede di merito.
5.1 Un primo gruppo di censure – comuni ai diversi ricorrenti – riguarda qualificazione giuridica delle condotte contestate.
Si compie riferimento, in particolare, alla assenza di verifica probatoria l’utilizzo della documentazione falsa (consistente non soltanto in permessi soggiorno ma anche in fittizie domande di assunzione) allo scopo di realizza l’ingresso degli stranieri sul territorio nazionale.
In tal caso, si sostiene, sarebbe applicabile la sola previsione incriminatrice al comma 1 dell’art. 12 d.lgs. n.286 del 1998, come vigente al momento del fatt Sotto altro profilo si ipotizza che gli stranieri ‘favoriti’ erano già pre territorio nazionale e ciò doveva condurre alla applicazione del comma 5 dell medesima norma incriminatrice.
5.2 Si tratta di tesi correttamente disattese in sede di merito.
La disciplina ratione temporis applicabile è quella vigente nel gennaio/febbraio del 2009, dunque il testo dell’articolo 12 come modificato dal d.l. n.241 del 1 2004.
In tale versione della disposizione incriminatrice a determinare l’applicazione più grave trattamento sanzionatorio di cui al comma 3 è esclusivamente il fine profitto (cui sono correlate le attività tese a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello stato), come contestato e ritenuto nella decisione impugnata.
L’ulteriore aggravante di cui al comma 3-bis è correlata al numero dei soggetti favoriti ed è stata parimenti contestata e ritenuta in sede di merito.
5.3 Ciò posto, la tesi secondo cui la condotta incriminata dovrebbe – in assenz verifica dell’effettivo ingresso – essere punibile ai sensi del comma 1 dell’ar manifestamente infondata, posto che le difese non si confrontano con l’avvenut riconoscimento del fine di profitto, tale da determinare – di per sé so applicazione della ipotesi di cui al comma 3 della disposizione vigente al moment del fatto.
Vale la pena ricordare, in proposito, che la posizione interpreta giurisprudenziale citata dai ricorrenti (v. Sez. I n.40624 del 25.3.2014, rv 25 Scarano) aveva ritenuto necessaria la verifica dell’avvenuto ingresso nel territo dello Stato dei soggetti favoriti al fine di ritenere integrata una delle cir aggravanti previste dal comma 3 dell’art.12 nella versione posteriore alle modifiche introdotte con legge n.94 del 15 luglio 2009, aggravanti – tutte – div dal fine di trarre profitto dalle condotte favoreggiatrici (il fine di lucr modifica del 2009 è collocato al comma 3ter).
Dunque il contrasto giurisprudenziale – risolto da Sez. U n. 40982 del 2018 – n ha riguardato, a ben vedere, l’ipotesi in cui le condotte tese a procurare l’in illegale risultassero aggravate dalla finalità di profitto, posto che in tale nella disciplina vigente tra il 2004 e il 2009 – era pacifica la applicabilità del 3 della disposizione incriminatrice all’epoca vigente, così come era pacifica – n (4. arresti di questa Corte di legittimità – la natura di reato a consumazione antic con equiparazione delle condotte tentate a quelle consumate.
Nessuna incertezza sulla rilevanza penale della attività dei soggetti agenti po dunque derivare dai profili interpretativi della disposizione incriminatrice, come sulla qualificazione giuridica del fatto, stante la finalità di profit contestata in modo specifico dai ricorrenti.
5.4 Analogamente, la tesi della presenza in Italia dei soggetti favoriti conseguente applicabilità della diversa previsione di cui al comma 5 dell’art. oltre a non trovare alcun aggancio nelle risultanze istruttorie è smentita – sul logico – dal fatto che la documentazione falsa consisteva non soltanto il ‘ permessi’ ma anche in ‘false domande di assunzione’, funzionali – queste ultime ad avviare la procedura amministrativa di rilascio dei nulla -osta per la partenza dello straniero dal paese di origine.
I motivi proposti in tema di qualificazione giuridica del fatto sono pert manifestamente infondati.
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Quanto al secondo motivo dei due atti di riscorso proposti nell’interesse COGNOME NOME e COGNOME NOME ne va parimenti affermata la inammissibilità per manifesta infondatezza e genericità.
6.1 Come si è già evidenziato, le falsificazioni non riguardavano soltanto i perme di soggiorno ma anche gli atti prodromici al 9.10 rilascio (in particolare le ric di assunzione).
Da ciò deriva la genericità della prospettazione difensiva, posto che i pur in ipotesi di ‘grossolanità’ del falso titolo abilitativo la predisposizione di plurimi at rendere possibile l’ingresso illegale dei clandestini dimostra – come si è riten sede di merito – la piena consapevolezza degli agenti di realizzare strumenti ido ad aggirare la disciplina legale in tema di immigrazione.
Del tutto generici i motivi proposti nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME NOME in tema di trattamento sanzionatorio.
Ed invero, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, per il primo ricorrenti, è ampiamente motivato in riferimento al negativo giudizio sul personalità (dati i plurimi precedenti penali), mentre per quanto riguarda COGNOME il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (concess tale imputato) è un effetto della disciplina di legge (in particolare della prev di cui al comma 3quater vigente al momento del fatto, in rapporto alla aggravante del numero dei soggetti favoriti).
Quanto alle residue doglianze proposte da COGNOME NOME ne va affermata la inammissibilità, trattandosi di motivi tesi ad ottenere rivalutazione, non consentita in sede di legittimità, di elementi cli fatto.
In particolare va evidenziato che il contributo concorsuale del COGNOME è stat congruamente ricostruito in sede di merito in rapporto ai contenuti de conversazioni oggetto di captazione, logicamente interpretati.
Va dunque ribadito che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l’opera compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di ‘travisamento’ o di manife irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi ( v. tutte Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 2637:15), aspetti che nel caso in es non si rinvengono né sono stati specificamente dedotti.
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Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritt condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza d elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso in data 21 settembre 2023
Il Consigliere estensore