Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10003 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10003 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità di tutti e tre i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17/12/2024, la Corte di assise di appello di Lecce riformava parzialmente la sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Lecce e per quanto di interesse così statuiva:
confermava la colpevolezza di NOME per tutti i reati ascritti, avvinti dalla continuazione, e riduceva la pena inflitta ad anni dieci di reclusione ed euro 1.802.200,00 di multa, così ridotta per il rito;
confermava la colpevolezza di NOME COGNOME in relazione al solo capo A) e rideterminava la pena a lui inflitta in anni due di reclusione con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito; dichiarava la nullità dell’affermazione di responsabilità per il capo A3);
confermava la colpevolezza di NOME COGNOME per i reati ascritti, avvinti dalla continuazione, e rideterminava la pena in anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 240.000.000 di multa con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e la riduzione per il rito.
I tre imputati, unitamente a diversi altri giudicati con la stessa sentenza, sono stati ritenuti responsabili di partecipazione in diversi ruoli ad un’associazione per delinquere finalizzata a favorire l’ingresso e la permanenza illegale nel territorio italiano di cittadini stranieri provenienti da paesi extraeuropei e a trarre profitto dai flussi di immigrazione clandestina.
NOME COGNOME rivestiva un ruolo apicale e organizzava e dirigeva i trasporti,
impartendo direttive ai correi.
NOME COGNOME si occupava del trasporto degli extracomunitari a bordo di imbarcazioni turche verso quelle italiane sotto le direttive del coimputato NOME COGNOME.
NOME COGNOME recuperava migranti e scafisti entrati clandestinamente sul territorio italiano e li accompagnava nei loro spostamenti.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i tre suddetti imputati.
2.1. NOME COGNOME censura con un unico motivo l’erronea applicazione della legge penale ovvero la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Egli aveva ammesso gli addebiti e reso dichiarazioni che avevano trovato conferma in quelle rese dal correo NOME nel corso degli interrogatori; nonostante questo, richiamando la straordinaria capacità professionale del COGNOME, gli era stato negato il beneficio di cui all’art. 62bis cod. pen., che, invece, era stato concesso al coimputato NOME, il quale aveva una posizione analoga e ha fornito un contributo meno rilevante e di mera conferma di quanto riferito dal COGNOME.
2.2. NOME COGNOME formula censure di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 416 cod. pen., quanto al giudizio di colpevolezza in ordine alla partecipazione all’associazione a delinquere e all’art. 3 legge n. 146/2006, nonchØ di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. sempre in relazione alle medesime disposizioni e agli artt. 192, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.
Nell’atto di appello la difesa aveva lamentato che la partecipazione di NOME all’associazione finalizzata a favorire l’ingresso illegale di clandestini fosse dimostrata dal suo concorso in reati fine, che però non gli erano stati contestati, nØ erano stati accertati a suo carico.
Si affermava che egli sarebbe stato rintracciato in mare in data 27/06/2021 con 55 migranti a bordo di un natante, si faceva riferimento ad uno sbarco di clandestini in epoca prossima al 18/01/2020 e si ritenevano gravemente indizianti alcune conversazioni telefoniche tra il ricorrente ed altri soggetti su un compenso che avrebbe maturato in relazione ad un trasporto.
Tuttavia,non vi sono elementi che dimostrino la sua partecipazione a specifici reati fine, nØ la sua consapevolezza della struttura e dell’organigramma dell’associazione e anzi in una conversazione risulta che egli viene invitato a portare con sØ del denaro nelle future occasioni, circostanza incompatibile con l’assunto che egli ricevesse un compenso per il ruolo di scafista.
2.3. COGNOME censura con un unico motivo l’erronea applicazione della legge penale ovvero la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 3quinquies , d.lgs.n. 286/1998.
Il beneficio era stato negato perchØ nel motivo di appello egli non aveva indicato in quale misura le sue dichiarazioni confessorie dovevano considerarsi un contributo decisivo all’accertamento dei fatti.
La Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che egli aveva reso interrogatorio ampiamente ammissivo delle sue responsabilità appena venti giorni dopo la sua
sottoposizione a misura cautelare, aveva fornito elementi sul capo dell’organizzazione NOME, che ha poi ritenuto di divenire collaboratore di giustizia e in ogni caso aveva riferito su tutto quanto era a sua conoscenza nel suo pur limitato ruolo di partecipe.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità di tutti e tre i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME chiede una mera rivalutazione degli elementi già presi in esame dai giudici di merito, che hanno negato il beneficio di cui all’art. 62bis cod. pen. nonostante la sua piena confessione confermata dalle dichiarazioni confessorie di altri coimputati, ai quali tale beneficio era stato riconosciuto.
Com’Ł noto, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62bis , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non Ł piø sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610 – 01).
Oltre alla preclusione che impedisce al giudice di limitarsi a prendere atto dell’incensuratezza per fondare la sua decisione di concedere le circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell’art. 62bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato in assenza di elementi negativi), deve rilevarsi che la disposizione normativa, come riformulata e come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, richiede concreti elementi positivi a favore dell’imputato per giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto che il giudice, dopo averne constatato l’assenza, non Ł tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell’08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
Con riguardo ai profili valutabili in favore dell’imputato, la giurisprudenza di legittimità piø recente ha affermato che «la confessione spontanea del reo rientra tra gli elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle attenuanti generiche, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza nel caso in cui essa sia contrastata da specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o in quelli in cui si sostanzi in una mera presa d’atto dell’ineluttabilità probatoria dell’accusa ovvero sia volta esclusivamente all’utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria sia, comunque, probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità di coimputati, per essere costoro già confessi o per altro plausibile motivo. (Conf.: Sez. 6, n. 6934 del 1991, Rv. 187671-01)» (Sez. 3, n. 26676 del 08/05/2025, Pg c. Careri, Rv. 288738 – 07).
Seguendo questa linea interpretativa si Ł anche affermato che «la confessione giudiziale, quale condotta susseguente al reato, ha una “rilevanza mediata” al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., da ritenersi indicatore utile nei limiti di effettiva incidenza sulla capacità a delinquere e non come mero strumento di semplificazione probatoria. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al mancato riconoscimento della prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche in presenza di una prova già granitica della responsabilità, riscontrando la strategia meramente speculativa che aveva determinato la confessione)» (Sez. 2, n. 27547 del 10/05/2019, Barometro, Rv. 276108 – 01)
Alla luce di questi principi, insindacabile e logica risulta la valutazione dell’assoluta recessività della confessione rispetto alla gravità dei fatti, commessi da NOME COGNOME in posizione apicale e al numero delle condotte (11 reati), nonchØ in considerazione della professionalità criminale da lui dimostrata e della sua attività che lo rendeva essenziale snodo organizzativo e punto di riferimento di tutto il gruppo criminale.
Il differente trattamento rispetto a NOME, al quale, invece, sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, Ł ben spiegato nella sentenza di primo grado (che integra la motivazione della sentenza impugnata di conferma) alla pag. 421, dove il giudice di primo grado ha evidenziato che costui ha reso dichiarazioni dall’ampio contenuto auto ed eteroaccusatorio, seppure non determinante ai fini della decisione, ma di mera conferma.
Di contro NOME COGNOME, secondo i giudici di merito, aveva reso dichiarazioni di portata ben pø limitata e in diversi profili inverosimili o totalmente in contrasto con le risultanze investigative.
Con questi elementi correttamente intessuti in un percorso argomentativo immune da vizi, si giustifica, dunque, il diverso trattamento; con essi il ricorrente non si confronta, ma deduce genericamente un’asserita assimilabilità delle posizioni.
SicchØ il ricorso deve ritenersi inammissibile.
3. Il ricorso proposto da NOME COGNOME propone censure riguardo la ricostruzione della sua condotta di partecipe all’associazione a favorire l’ingresso illegale di clandestini; secondo la difesa, era erronea la statuizione di condanna fondata su una motivazione che evoca il suo concorso in reati fine che però non gli erano stati contestati nØ erano stati accertati a suo carico.
Lamenta altresì la contraddittorietà degli elementi riguardo la sua condotta di gestore dei trasferimenti dei clandestini, a fronte del fatto che risulterebbe che i coimputati lo avrebbero invitato a portare con sØ del denaro, circostanza che dimostrerebbe che l’associazione non gli forniva mezzi finanziari.
Anche questo ricorso appare meramente rivalutativo.
Occorre ricordare che «in materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine” dell’associazione, di qualunque tipo essa sia, non Ł necessaria, nØ ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, COGNOME, Rv. 280703 – 01; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710 – 01).
Nell’articolata motivazione del provvedimento impugnato, il ruolo di NOME COGNOME Ł ricavato dai chiari contenuti di alcune intercettazioni dalle quali emerge che il coimputato con posizioni apicali nell’organizzazione, NOME COGNOME, gli parla dei passeggeri che ha portato in precedenti traversate (progr. 1757 del 18/10/2020) e che per questi viaggi NOME afferma di avere guadagnato 7-8.000 euro (progr. 1799 del 19/10/2020).
I contenuti dei colloqui sono poi compiutamente esaminati e se ne ricava la chiara dimestichezza del ricorrente con le attività che concorda con i coimputati; alle pagine 78 e seguenti della sentenza impugnata Ł descritta compiutamente la sua stabile disponibilità ad effettuare attività di trasporto di migranti e, a fronte dei dettagliati riferimenti ai contenuti delle intercettazioni, sono generiche le doglianze difensive, limitandosi a parcellizzare le sue doglianze di mero dissenso su un passaggio motivazionale dal significativo da interpretare e
quindi finendo per richiedere un sindacato sul merito.
E peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito». (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01); ciò in quanto «in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione Ł funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, nØ condividerne la giustificazione» (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 – 01) e sicchŁ «non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME verte sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 3quinquies , d.lgs.n. 286/1998.
Orbene «in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione, prevista dall’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in favore di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non sono sufficienti un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, la sua confessione o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, essendo necessario che egli, pur senza fornire un contributo di per sØ decisivo, offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori del delitto, da valutare in funzione del suo patrimonio conoscitivo» (Sez. 1, n. 5177 del 19/12/2024, dep. 2025, Pmt c. Hodus, Rv. 287556 – 01; analogamente Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Balde, Rv. 272058 – 01)
Il profilo oggetto di censura era stato già dedotto con un motivo di appello e il giudice di secondo grado aveva già evidenziato che l’appello non aveva indicato quale fosse il profilo di decisività delle dichiarazioni di NOME COGNOME a fronte del fatto che il giudice di primo grado (come si legge a p. 420 della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare leccese) aveva evidenziato come le ammissioni e le chiamate in correità erano state rese a fronte di prove evidenti rispetto alle quali il contributo, peraltro contestualmente offerto anche da diversi altri imputati, non poteva assurgere al livello della collaborazione giustificativa della speciale attenuante. Non aveva, infatti, fornito elementi decisivamente incidenti sul già cristalizzato quadro probatorio.
E, infatti, il giudice di primo grado, rilevata l’oggettiva insussistenza del contributo rilevante ai fini della concessione della speciale attenuante, aveva comunque riconosciuto la
valenza delle confessioni, secondo i parametri di cui agli artt. 62bis e 133 cod. pen. concedendo le circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso Ł pertanto inammissibile.
Consegue dalla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME