Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49795 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49795 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
udito il difensore
È presente l’avvocato COGNOME del foro di BARCELLONA POZZO DI GOTTO in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 6 febbraio 2023, la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del GUP presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 6.000 di multa.
L’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, perché, in concorso con NOME COGNOME (giudicato separatamente), gestore di un patronato, aveva favorito la permanenza sul territorio nazionale di sei cittadini extracomunitari al fine di trarre un ingiusto profitto. In particolare, il COGNOME, titolare di un’azienda vivaist benché consapevole che tali cittadini erano privi dei requisiti previsti dalla legge, aveva richiesto, tramite il patronato del coimputato, l’emersione di 44 lavoratori stranieri, ne aveva fittiziamente assunti sei, e aveva dichiarato falsamente che erano domiciliati presso abitazioni a lui riferibili, al fine di consentire loro ottenere il permesso di soggiorno. La Corte territoriale ha confermato la ricostruzione dei fatti – peraltro non contestata dall’imputato – operata dal giudice di primo grado, il quale aveva rinvenuto la prova della responsabilità del COGNOME negli esiti dell’attività di accertamento svolta in data 1.12.2021 dalla polizia giudiziaria presso l’azienda vivaistica del ricorrente, sia nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva che nei giorni successivi a detto controllo il COGNOME aveva cercato di procurarsi la documentazione comprovante l’effettività dei rapporti di lavoro, nonché nelle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, collaboratrice di Ben NOME.
Nel rigettare l’appello, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato con riguardo ai sei stranieri fittiziamente assunti alle proprie dipendenze, rinvenendolo nella circostanza che il COGNOME, pur avendo stipulato dei contratti di lavoro, di fatto non li aveva mai avviati al lavoro, a differenza dell’unic straniero che era stato assunto a seguito di procedura di emersione seguita da un altro patronato. Ha inoltre affermato che, la circostanza che il profitto economico conseguente a tali false assunzioni fosse perseguito solo dal Ben NOME – secondo lo schema operativo riferito dalla collaboratrice di costui – non escludeva il dolo del concorso, dal momento che, essendo l’imputato un imprenditore, egli era consapevole dei rischi correlati all’operazione e dell’interesse perseguito dal Ben NOME nell’avviare le pratiche di emersione per quel numero di lavoratori. La COGNOME aveva infatti spiegato che ogni lavoratore interessato, oltre a versare la somma che avrebbe dovuto corrispondere il datore di lavoro, versava un’ulteriore somma di euro 1.000 e i contributi, entrambi destinati alla ditta compiacente. Evidenziava, infine, che la condotta tenuta dal COGNOME, il quale allorché era stato
sottoposto a controllo, si era rivolto al COGNOME per rintracciare i lavoratori stranieri da lui assunti che al momento non erano presenti in azienda, dimostrava come i due agissero d’intesa tra loro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in ragione della insussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Questo, infatti, richiede che il reo agisca con dolo specifico, consistente nel fine di trarre un ingiusto profitto che però nella specie non sarebbe stato individuato dalla sentenza impugnata, atteso che il COGNOME è un imprenditore con un elevato fatturato, sicché non sarebbe plausibile che egli abbia agito al fine di conseguire un profitto che si aggirava intorno ai 1.000 euro per ciascuna istanza accolta. Tale elemento neppure emergerebbe dalle dichiarazioni degli stranieri che non erano mai stati sentiti a sommarie informazioni. Le dichiarazioni della COGNOME in ordine al denaro versato dai cittadini extracomunitari per la regolarizzazione riguarderebbero genericamente i diversi imprenditori coinvolti nella vicenda, sicché non potevano riferirsi indiscriminatamente a tutti costoro, ivi compreso il COGNOME.
Inoltre, la circostanza che il ricorrente al momento del controllo del 1.12.2021 abbia contattato il Ben NOME per rintracciare i lavoratori extracomunitari assunti non poteva ritenersi sintomatico del fatto che egli fosse a conoscenza dell’intento criminoso di costui.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e l’illogicità della motivazione in relazione all’art. 62-bis cod. pen. Contraddittoriamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l’esistenza di precedenti penali, peraltro di scarso rilievo, avrebbero impedito la concessione delle attenuanti generiche, per poi affermare che i buoni precedenti dell’imputato consentivano di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Inoltre, ha valorizzato il fatto che il ricorrente aveva avanzato 43 domande di regolarizzazione, mentre in altro punto della decisione si afferma che la contestazione riguardava solo le sei domande in seguito alle quali il ricorrente aveva stipulato contratti di lavoro fittizi Infine, nella sentenza impugnata non si sarebbe tenuto conto della condotta processuale dell’imputato che, fin dalla fase delle indagini preliminari, si era sottoposto ad interrogatorio e aveva cercato di chiarire la propria posizione anche mediante la produzione di documentazione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Occorre premettere che ricorre nella specie un’ipotesi di “doppia conforme”, con la conseguenza che la decisione di primo grado e quella di appello possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale. In tal caso, le motivazioni delle due sentenze si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, NOME, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
Inoltre, in presenza di una “doppia conforme” anche nell’iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.
3. Il primo motivo è infondato.
3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del delitto di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 28 del 1998 è il dolo specifico, costituito dal fine di trarre un ingiusto profitto dal condizione di illegalità dei cittadini stranieri, mediante l’imposizione di condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico (Sez. 1, n. 25957 del 08/02/2023, COGNOME, Rv. 284780; Sez. 1, n. 5093 del 17/01/2012, NOME, Rv. 251855 – 01)
Il ricorrente appunta le proprie censure sulla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, mentre egli non contesta né il fatto in sé della avvenuta assunzione di lavoratori extracomunitari, né le condotte poste in essere dal coimputato COGNOME, gestore del patronato RAGIONE_SOCIALE di Barcellona Pozzo di Gotto e il fine di profitto da questi perseguito, e neppure il meccanismo da costui posto in essere per far ottenere ai cittadini stranieri il permesso di soggiorno attraverso le procedure previste per l’emersione del lavoro sommerso.
3.2. Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, nel caso di concorso nel reato ai sensi dell’art. 110 cod. pen., il fine di procurarsi l’ingiusto profitto n deve necessariamente essere comune a tutti i concorrenti.
Invero, già le Sezioni Unite hanno affermato che, nelle fattispecie (anche) a dolo specifico, ai fini della sussistenza del reato è necessario che almeno uno dei concorrenti agisca per la particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice; occorre, altresì, che il concorrente privo del dolo specifico sia consapevole che altro concorrente agisca con il richiesto elemento soggettivo. Si deve pertanto ammettere la possibilità che la specifica intenzione sussista in capo ad un soggetto diverso dall’esecutore (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994, COGNOME, in motivazione).
Si è quindi precisato che risponde di concorso ex art. 110 cod. pen. nel reato a dolo specifico anche il soggetto che apporti un contributo che non sia soggettivamente animato dalla particolare finalità richiesta dalla norma incriminatrice, a condizione che almeno uno degli altri concorrenti – non necessariamente l’esecutore materiale – agisca con tale intenzione e che della stessa il primo sia consapevole (Sez. 2, n. 38277 del 07/06/2019, Nuzzi, Rv. 276954 – 03; Sez. 2, n. 27123 del 03/05/2023, Rv. 284796 – 01, in tema di trasferimento fraudolento di valori).
3.3. In applicazione di tali principi, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il COGNOME fosse ben consapevole di concorrere con la propria condotta alla commissione del reato perpetrato dal COGNOME con l’intento di trarne profitto. La sentenza impugnata, confermando la pronuncia del GUP, ha rilevato che il ricorrente aveva fatto ricorso alla procedura di emersione del lavoro irregolare ed avendo stipulato contratti di lavoro stagionale con sei cittadini extracomunitari, dichiarando, altresì, che gli stessi dimoravano presso alcuni alloggi di sua proprietà, mentre in realtà egli non aveva avviato al lavoro nessuno di costoro, che neppure conosceva. Ancor più dettagliatamente, la sentenza di primo grado ha sottolineato come la regolarizzazione illecita dei cittadini extracomunitari sia potuta avvenire anche grazie alla condotta fraudolenta del COGNOME, realizzata attraverso le false dichiarazioni contenute nella domanda di regolarizzazione avanzata dal ricorrente, nei contratti di lavoro fasulli e nella falsa documentazione predisposta. Da tali elementi i giudici del merito hanno correttamente dedotto non solo la fittizietà della procedura di emersione avviata, ma altresì la consapevolezza di ciò in capo al COGNOME nonché della finalità di favorire il rilascio di permessi di soggiorno falsi, rinvenendone l’ulteriore conferma nella condotta da questi tenuta in occasione del controllo effettuato in data 1.12.2021 presso il proprio vivaio, allorché, a fronte delle richieste dalla polizia giudiziaria, il ricorrente aveva contattato il coimputato COGNOME per chiedergli di rintracciare i lavoratori di cui non conosceva il nome, né i recapiti e neppure
sapeva dove si trovassero. Tali contatti del COGNOME con NOME – documentati dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche – sono stati inoltre correttamente ritenuti espressione dell’intesa intercorrente tra i due al fine di favorire l permanenza in Italia di cittadini extracomunitari in assenza dei presupposti di legge, nonché – come affermato dal GUP nella sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale – della consapevolezza del contributo fornito dall’imputato alla realizzazione dell’illecito.
Dalla coscienza della fittizietà dell’operazione posta in essere discende che, per quanto il ricorrente non abbia agito con lo scopo di trarre un profitto economico, egli era a conoscenza che questa era la finalità perseguita dal Ben Ameu r.
4. Il secondo motivo è infondato.
La difesa specificamente si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, benché il COGNOME risulti attinto da precedenti penali risalenti nel tempo e di scarsa gravità, e pur a fronte di un contegno processuale collaborativo, essendosi egli sottoposto ad interrogatorio fin dalla fase delle indagini preliminari al fine di rappresentare le proprie ragioni. Si afferma inoltre la contraddittorietà tra la valutazione negativa di tale precedente ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche e della sua considerazione positiva ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.
Secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurimis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01). In altri termini, è la valutazione di meritevolezza che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, COGNOME ed altri, Rv. 219891)
Inoltre, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti
dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo egli limitarsi a considerare, tra gli eleme indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 – 01).
Nella specie, con motivazione logica e adeguata, la Corte d’appello ha escluso l’applicazione delle attenuanti generiche in ragione non solo dell’esistenza di precedenti penali, ma altresì della gravità della condotta posta in essere dal COGNOME, resa evidente dall’elevato numero di domande (ben 43) di regolarizzazione che egli aveva inoltrato.
Deve, infine, essere ribadito che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di unadeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 280047-02; Sez. 4, n. 39475 del 16/2/2016, Tagli, Rv. 267773).
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2023.