Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40272 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40272 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE D’APPELLO DI SASSARI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/09/2022 del TRIBUNALE di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sassari, con sentenza del 5/9/2022, ha condannato COGNOME NOME alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) D.Lvo 286/1998 per essersi trattenuto nel territorio dello Stato nonostante il permesso di soggiorno gli fosse stato rifiutato con parere negativo espresso
dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE di Roma con decreto 17012 rif. NUMERO_DOCUMENTO del 13/11/2014, successivamente notificato in data 15/12/2014 dall’ufficio immigrazione di Roma, Accertato in Sassari il 9/8/2018.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale di Sassari che ha dedotto la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del reato evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, il fatto contestato integra la violazione di cui all’art. 10 bis comma 1 D.Lvo 286/1998 che prevede la pena dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
In data 30 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia accolto e la sentenza annullata con rinvio alla Corte di Appello per la determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso l’organo dell’accusa deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica evidenziando che i fatti, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, integrano il reato di cui all’art. 10 bis D.Lvo 286/1998.
La doglianza è fondata.
All’imputato è contestato di “essersi trattenuto nel territorio dello Stato nonostante il permesso di soggiorno gli fosse stato rifiutato con parere negativo espresso dalla Commissione RAGIONE_SOCIALE di Roma con decreto 17012 rif. NUMERO_DOCUMENTO del 13/11/2014, successivamente notificato in data 15/12/2014 dall’ufficio immigrazione di Roma, Accertato in Sassari il 9/8/2018″.
Tale condotta, come correttamente evidenziato nell’atto di ricorso, è sanzionata dall’art. 10 bis D.Lvo 286/1998, che prevede che “salvo che il caso non costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, i violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché quelle di cui all’art. 1 della L. 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000”.
Condotta questa del tutto diversa da quella prevista dal comma 2 e sanzionata dal successivo comma 13 dell’art. 13, che si riferisce allo straniero che trasgredisce un provvedimento di espulsione di cui è stato destinatario.
Ragione questa per la quale il fatto contestato e ritenuto in sentenza deve essere diversamente qualificato ai sensi dell’art. 10 bis D.Lvo 186/1998 e la sentenza deve essere annullata limitatamente alla pena.
L’annullamento può essere disposto senza rinvio ai sensi dell’art. 620 lett I) cod. proc. pen. in quanto la pena, seguendo il medesimo criterio applicato dal giudice di merito, può
/7Ì
essere determinata in euro 3.400,00 di ammenda (pena base nel minimo, euro 5.000,00, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
P.Q.M.
Qualificato il fatto ai sensi dell’art. 10 bis Decreto Legislativo n. 286/1998, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che determina in euro 3.400,00 di ammenda.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2023 Il Consigliere relatore ,7