Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13559 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13559 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a San Giorgio a Cremano il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Napoli per il reato di riciclaggio, avendo messo a disposizione di ignoti il proprio conto corrente ove era confluito denaro proveniente dai delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e frode informatica.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha qualificato il fatto ai sensi dell’art. 640-ter cod.pe rideterminando la pena in senso favorevole all’imputato.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640 ter, terzo comma, cod.pen. (furto o indebito utilizzo di RAGIONE_SOCIALE digitale).
Le risultanze processuali non proverebbero la sussistenza del furto o dell’indebito utilizzo dell’RAGIONE_SOCIALE digitale, concetto*on adattabile al caso in esame, nel qual per accedere al conto corrente della vittima, ci si era serviti di una chiavet elettronica idonea a comunicare il codice di accesso da utilizzare di volta in volta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il Collegio intende dare continuità al principio, ancora di recente ribadito, secondo il quale, in tema di frode informatica, la nozione di “RAGIONE_SOCIALE digitale”, che inte l’aggravante di cui all’art. 640-ter, comma terzo, cod. pen., non presuppone una procedura di validazione adottata dalla Pubblica amministrazione, ma trova applicazione anche nel caso di utilizzo di credenziali di accesso a sistemi informatici gestiti da privati. (Fattispecie in cui è stata ritenuta l’aggravante in un caso accesso abusivo a un servizio di “home banking”). (Sez. 2, n. 40862 del 20/09/2022, Bonollo, 283653; Sez. 2, n. 8958 del 30/01/2024 n.m.).
Nella motivazione di tale statuizione di legittimità, qui condivisa, si legge: “l’ar D.L. 93/2013, convertito con modif. nella L. 119/2013, ha introdotto il comma dell’art. 640-ter cod.pen. che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di frode informatica allorchè il fatto ” è commesso con furto indebito utilizzo dell’RAGIONE_SOCIALE digitale”. Il legislatore non ha fornito a definizione dell’RAGIONE_SOCIALE digitale”, concetto utilizzato in plurime e diversifi accezioni. La dottrina ha evidenziato come la traslazione in sede penale di definizioni tratte da fonti esterne, quali quella contenuta all’art. 1 comma 1, let u quater, del d.lgs 82/2005 ovvero quella introdotta ai fini della creazione del RAGIONE_SOCIALE, d cui al DPCM del 24/10/2014, trova un evidente ostacolo nel fatto che si tratta di $
Tali concetti, espressi a proposito dell’utilizzo di credenziali personali per l’accesso a sistemi cosiddetti di home banking o simili, possono essere applicati anche all’uso illegittimo dei cosiddetti PIN – non a caso così chiamato dall’acronimo dall’inglese Personal Identification Number ed anche di chiavette elettroniche che producono di volta in volta un codice per effettuare l’operazione bancaria, dal momento che, in tutti i casi, invero oramai sempre più numerosi, quel che rileva è che i dati di accesso al sistema informatico di volta in volta compulsato dall’agente direttamente o attraverso l’uso di dispositivi elettronici, individuino i modo esclusivo ed univoco una determinata persona attraverso numeri o lettere secondo una sequenza unica destinata ad essere utilizzata – ripetutamente o di volta in volta tramite appositi congegni – solo dal titolare o da soggetto da questi autorizzato e che, nella sostanza, sostituisce le generalità (nello stesso senso della prima decisione Sez. 2, n. 17985 del 2023 e Sez. 2, n. 38027 del 2023 non massimate).
concettualizzazioni RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE indicazioni RAGIONE_SOCIALE metodologiche funzionali RAGIONE_SOCIALE agli RAGIONE_SOCIALE specifici provvedimenti cui ineriscono, incentrate sulla validazione da parte di un sistema di un insieme di dati finalizzata alla identificazione elettronica dell’utente. L’Uffi del Massimario nella relazione alla legge del 21/10/2013, partendo dalla definizione elaborata ai fini del Codice dell’amministrazione digitale, ha affermato che “L’RAGIONE_SOCIALE digitale è comunemente intesa come l’insieme RAGIONE_SOCIALE informazioni e RAGIONE_SOCIALE risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione, che consiste (per come definito dall’art. 1 lett. u-ter del d. Igs. 7 marzo 2005 n. 82) per l’appunto nella validazion dell’insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell’accesso”. Sebbene si tratti di un concetto attendibilmente destinato ad una più esatta perimetrazione per effetto dell’elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, non è revocabile in dubbio che la tesi difensiva che pretende di limitare l’RAGIONE_SOCIALE digitale all procedure RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE validazione RAGIONE_SOCIALE adottate RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE> (SPID, RAGIONE_SOCIALE CIE, RAGIONE_SOCIALE firma digitale),debitamente certificate, escludendo le procedure di accesso mediante credenziali a sistemi informatici a RAGIONE_SOCIALE privatistica quale i servizi di home banking o le piattaforme di vendita on line, è destituita di giuridico fondamento in quanto si pone in rotta di collisione con la constatazione empirica circa l’esistenza di diverse tipologie di RAGIONE_SOCIALE digitale, caratterizzate da soglie differenziate sicurezza in relazione alla natura RAGIONE_SOCIALE attività da compiere nello spazio virtuale, e con la ratio legis, intesa a rafforzare la fiducia dei RAGIONE_SOCIALE nell’utilizzazione servizi on-line e a porre un argine al fenomeno RAGIONE_SOCIALE frodi realizzate soprattutto NOME nel settore del credito al consumo mediante il furto di RAGIONE_SOCIALE“. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Pertanto, l’aver utilizzato, carpendola senza autorizzazione, la .chiavetta elettronica appartenente al titolare del conto (che produce il codice per effettuare l’operazione di bonifico tramite sistema di banca multicanale così stornando indebitamente somme di denaro), integra l’aggravante contestata e presuppone, comunque, a monte, un uso non autorizzato RAGIONE_SOCIALE credenziali di accesso al conto inerenti alla persona del suo titolare.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Corregge l’indicazione RG Corte d’appello indicata in sentenza nel numero corretto 9890/2002 in luogo di quello errato 10031/2022.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.03.2024.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME COGNOME