Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5568 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5568 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza, essendosi la Corte di merito limitata ad una mera conferma della sentenza di primo grado; insussistenza della recidiva nel biennio per non essere stata la precedente contestazione della medesima violazione mai notificata al ricorrente.
Considerato che la sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto (in motivazione si è evidenziato che l’imputato – pacificamente sprovvisto di patente di guida – fu controllato alla guida di un’autovettura in data 4/6/2020; da accertamenti effettuati dagli operanti, su cui ha riferito il teste qualificato COGNOME, si verificò che ricorrente era stato già contravvenzioNOME, per la medesima violazione, in data 4/2/2020 e in data 17/12/2018 e che avverso tali verbali non era stato proposto alcun ricorso).
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche e reiterative (la Corte di merito ha logicamente sostenuto la inverosimiglianza della tesi prospettata dalla difesa della mancata conoscenza delle precedenti contravvenzioni, sottolineando che, essendo le contestazioni avvenute in seguito a controllo su strada, alla presenza dell’imputato, egli non poteva non essere a conoscenza delle trasgressioni).
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
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Il Prfsiqqnte
Così deciso il 21 gennaio 2026