Guida senza patente: quando la recidiva trasforma l’illecito in reato
La questione della guida senza patente rappresenta un tema di grande attualità nel panorama giuridico italiano, specialmente per quanto riguarda il confine tra sanzione amministrativa e responsabilità penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i presupposti necessari affinché la reiterazione della condotta determini l’apertura di un procedimento penale.
Il caso e la contestazione della recidiva
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino condannato nei gradi di merito per aver guidato un veicolo senza il prescritto titolo abilitativo. La difesa ha basato la propria strategia sulla presunta mancanza di prove riguardanti la definitività delle sanzioni amministrative precedenti. Secondo il ricorrente, senza la certezza che i verbali passati fossero diventati definitivi, non si sarebbe potuta configurare la recidiva nel biennio, elemento che trasforma la violazione del Codice della Strada da illecito amministrativo a reato.
La decisione sulla guida senza patente
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la validità della sentenza della Corte d’Appello. I giudici hanno rilevato che il ricorso mancava del requisito dell’autosufficienza, non confrontandosi adeguatamente con le motivazioni già espresse dai giudici di merito. La Cassazione ha ribadito che la prova della definitività delle sanzioni può essere desunta legittimamente dalle annotazioni della Polizia Giudiziaria.
L’importanza delle annotazioni di Polizia
Nel caso di specie, i documenti redatti dalle forze dell’ordine indicavano chiaramente che le precedenti violazioni per guida senza patente, avvenute in date specifiche, non erano state né pagate tramite oblazione né opposte tramite ricorso. Questa inerzia da parte del trasgressore rende le sanzioni amministrative definitive a tutti gli effetti di legge, integrando così il presupposto per la contestazione penale in caso di nuova violazione entro i ventiquattro mesi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta valutazione delle risultanze istruttorie. L’annotazione di PG del 16 agosto 2019 ha evidenziato come le sanzioni elevate a carico del soggetto in date precedenti (dicembre 2018 e giugno 2019) fossero ormai inoppugnabili. La mancata contestazione o il mancato pagamento nei termini previsti consolidano l’illecito amministrativo, che funge da base per la successiva incriminazione penale qualora la condotta venga reiterata nel biennio. Il ricorso è stato giudicato generico e non idoneo a scardinare tale ricostruzione fattuale.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza sottolinea che la guida senza patente non può essere considerata con leggerezza, specialmente se si hanno precedenti specifici. La definitività delle sanzioni amministrative non richiede necessariamente la produzione di certificati complessi, essendo sufficiente il riscontro documentale degli organi di polizia che attesti l’assenza di gravami. Oltre alla condanna penale, l’inammissibilità del ricorso comporta l’obbligo di versare una somma alla Cassa delle Ammende e il pagamento delle spese processuali, aggravando ulteriormente la posizione del trasgressore.
Quando guidare senza patente diventa un reato penale?
La guida senza patente costituisce reato penale quando il soggetto commette la stessa violazione almeno due volte nell’arco di un biennio, configurando la cosiddetta recidiva specifica.
Come viene provata la definitività delle sanzioni precedenti?
La definitività può essere provata attraverso le annotazioni della Polizia Giudiziaria che attestano che i precedenti verbali non sono stati né pagati né impugnati dal trasgressore.
Quali sono i rischi di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i 1.000 e i 3.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49861 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49861 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da COGNOME avverso la sentenza in epigr indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reat all’imputazione, è inammissibile.
Il ricorrente deduce che non vi è prova in atti in ordine alla definitiv contestazioni relative alle precedenti infrazioni (guida senza patente) asseri commesse dall’imputato, idonee a suffragare l’ipotesi della recidiva nel bienn
La censura proposta non è autosufficiente e non si confronta minimament con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, contrariamente a qu sostenuto dal ricorrente, ha chiaramente evidenziato come dall’annotazione d a é 4 1,, 1 .-4 44E del 16.8.2019 IRÌ4.t~he le precedenti sanzioni amministrative pe medesima violazione, elevate a carico del prevenuto in data 3.6.2019 e 27.12.2 non erano state oblate né opposte con ricorso da parte dell’imputato; pert stata appurata la definitività delle stesse, con conseguente configurabilità d oggetto di imputazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa de ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titol di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Copsigliere estensore
Il Presklente