Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5534 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5534 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada.
Considerato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso:I) Inosservanza della legge penale; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dell’imputato; II) Inosservanza della legge penale; mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; III) Inosservanza della legge penale; mancanza é/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura della pena.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’alt 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata per le modalità del fatto (l’imputato, gravato da altri precedenti, si è dato ad una fuga rocambolesca, non rispettando l’alt della polizia); considerato che le circostanze apprezzate in motivazione risultano immuni da incongruenze logiche e coerenti con le risultanze istruttorie.
Considerato che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità de fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale in caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812).
Considerato che le doglianze in tema di trattamento sanzioNOMErio sono del tutto generiche e che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito ritenuto congrua la pena irrogata, in considerazione della negativa personalità dell’imputato e della entità del fatto.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2026