Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39532 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39532 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOil,NA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero COGNOME persona dei Sostituto i i , ;rocuratioiie COGNOME COGNOME ha concluso ch endo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in ciat,: 9/2/2022, :e Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza (t condanna del Tribunale di Rimini a carico di NOME per il reato di cui all’art. 166, Gomma 2, let b) e 2-sexies cod. strada.
I fatti, come ricostruiti dai giudici di merito’ a cui O necessar riferimento per una migliore comprensione dei motivi di ricorso, poss essere così riassunti.
La sera del 22 aprile 2017, i n Rimini, alcuni operanti della Polizia municipale, nel corso di un servizio finaii77ato al controllo della circo stradale, notavano il conducente di un’autovettura, identificato in NOME, che si era fermato su un’area pedonale in pross.rnità del f sceso dal veicolo, si era diretto ve, -se il porto canne. Gli operanti raggiungevano il NOME NOME, accortisi dell’alito rnoso, Ti chiedevan sottoporsi ad alcoltest. Poiché la stramentazione in quel momento non funzionava, gli operanti attendevano l’intervento coi Carabinieri, mettevano a disposizione la loro apparr’ccherura. li :oberti, dopo essere stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, comunicava telefonicamente con il proprio legale. La redazione del verbale di accertamenti urgenti iniziava alle ore 33:06, allorquando gli operanti della Polizia locale avevano cercato di utilizzare l’apparecchio in loro dotazi one; all’arrivo dei Carabinieri veniva eseguito l’aocertarnto con etilometro, da cui emergeva un tasso alcolemico pan e 0,02 grammi per litro alle 04:14 e 0,94 grammi per litro alle 04:21.
I giudici di merito ritenevano dmostrelo a peon i e responsabilità dell’imputato sulla base dell’esito dell’accertamento espletato, della testimonianza degli operanti, dell’esame (lell’imputato.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei propri difen!, – ,ori, artico:andc i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione degli artt. 125, 183 e 154 cod. prue. pan., 114 disp. att. cod. proc. pen. in relazione all’articolo 186, comma 2, lettera a) e b) cod. strada con conseguente nullità degli atti as!-Jrvr..i. mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dei testo del provveCimento impugnato e da altri atti del procedimento in punto di -iconoscitita responsabilità dell’imputato.
La difesa aveva ribadito nell’atto di appelo la nullità , o nutilizzabilità degli esiti dell’alcoltest in quanto l’avviso di farsi assistere da un difensore fiducia non era stato dato al momento deli’avvio degli accertamenti urgenti, ma molto prima dell’effettuazione deha prova. La Corte di appello respingeva le richieste difensive, offrendo una motivazione censur* sotto diversi profili.
Quanto all’omesso avviso ex art. .114 disp. att. cod. oroc. pen., la Corte di appello assumeva, in ragione di un orientamento giurisprudenzrale fondato sul contenuto della pronuncia a 5;ezioni Unite PG in proc. Bianchi (n. 5396/2015), che l’eccezione era tardiva, in guanto avrebbe dovuto essere sollevata con atto di opposizione al decreto penale di condanna; aggiungeva che l’eccezione era comunque infondata nei rneHto, essendo stato il ricorrente messo in condizione di conswtang il suo ign , (- 2.
Quanto alla richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi della letter a) dell’art. 186 cod. strada, la Corte di merito riteneva che ;I ricorrente no avesse adempiuto all’onere di allegare fattori idonei a dimostrare l’erroneità dell’esito dell’alcoltest.
Tali statuizioni sono meritevol i esse.P -e censurate.
Quanto alla violazione dell’articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., l’orientamento che faceva capo alla oi -onuncia dde Sez:oni Unite sopra citata, in ordine alla tempestività della proposizione della eccezione del mancato avviso al difensore, è stato superato da altro più recente indirizzo della Corte di legittimità, che ha stabilito come l’eccezione sia proponibile fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.
Quanto alla considerazione chel’imputato ha avuto modo di contattare il difensore, il consulto e avvenuto molto tempo prima dell’accertamento, allorquando la situazione era oggettivamente diversa.
In ordine alla invocata riqualificazione della condotta la Corte argomenta in maniera illogica. Data h consistente ‘( ora ::emporale tra il fermo e l’accertamento, si esige un pie penetrante vaglio da parte del decidente sull’affidabilità del mezzo strumentale. Neil fattispecie in esame, i testimoni esaminati non hanno notato anomalie comportarnentall nel NOME.
II) Erronea applicazione dell’art. i 3 :L-h e cuci. pen.; carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto ci mancato riconoscimento della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte di merito si è disinteressata delle argomentazioni a sostegno della richiesta, offrendo una giustificazione iosoddisfacente in ordine alla decisione di rigettare la richieste; non ha spiegato quali sarebbero gli indic
di notevole gravità che hanno connotato la condot:a del ricorrente.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato penale.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria d’inarrineissibi:ita del . ricorso.
Il collegio difensivo ha presentato due memorie conclusive, anche di replica alle argomentazioni svolte dal Procuratore Generale, contenenti motivi nuovi.
I motivi nuovi riguardano particolarmente la doglianza inerente al mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’ar 131-bis cod. pen.
In relazione a tale ultimo aspetto si è evicienzato come la recente modifica dell’art. 131-bis cod. pen., a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, abbia esteso l’ambito di applicazione della fattispecie, imponendo che il vaglio dei presupposti di conceclibiltà venga esteso anche alla valutazione della condotta susseguente ai reato; circostanza questa che si aggiunge alle altre già note, tra le quali quella che impone che il fatto in disamina non costituisca manifestazione di condotta abituale.
Quanto a quest’ultimo punto, i difensori osservano che, ai fini della valutazione di abitualità del reato, pori rileva l’esinzic:ine del reato positiva conclusione della messa alla prova conaretizzandosi in una estinzione degli effetti penali della condanna (Sez. 4, n. 32254/2022).
NOME aveva già esperito, con esito positivo, un precedente lavoro di pubblica utilità a cui era stato ammesso a definizione .altro procedimento; l’incidenza positiva e di rimozione degli effetti penali d quella vicend costituirebbero materia ineludibile di valutazione che la sentenza impugnata non ha considerato.
Quanto alla valutazione della condotta susseguente ai reato, essa, in mancanza di un precetto normativo che la imponesse, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, è stata del tutto ignorata. Ne consegue che anche per tale ragione la sentenza debOa essere annullata aiffinc.he si operi il più completo ed ineludibile vaglio dchieste dalla recente introduzione normativa.
Il ricorso è inammissibile per ie ragioni di seguito illustrate.
Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce ‘inutilizzabilità del risultanze dell’esame alcolimetrico praticato sulla persona del ricorrente, in quanto svolto senza preventivo avviso di farsi assistere da un difensore di
fiducia, come previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in ragione d divario temporale tra l’orario in cui l’imputato aveva rcevuto detto avviso e quello dell’accertamento.
Si duole della risposta offerta sul punto dalla Corte territoriale, che richiamando un orientamento ormai superato, ha ritenuto l’eccezione tardivamente proposta.
L’orientamento richiamato in sentenza, originato da un obiter contenuto nella pronuncia a Sezioni Unite PG in proc. Bianchi (n. 5396/15) è stato effettivamente soppiantato da altro più recente indirizzo di questa Corte, che ha superato l’indicazione dello sbarramento rappresentato dall’opposizione al decreto penale di condanna.
Il rilievo difensivo, tuttavia, si appalesa dei tutto irrilevante a della decisione assunta dai giudici ci mer to alla luce delle ulteri considerazioni contenute in sentenza, in base alle qual vviso ex art. 114 disp. att. codice della strada, è stato regolarmente dato prima della effettuazione del controllo.
Sulla base del dato testuale della norma, si è affermato che il momento ultimo entro il quale è deducibile la nullità derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. debba essere individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, non già nell’atto di opposizione al decreto stesso, non contenendo l’art. 180 cod. proc. pen. alcun riferimento al decreto penale di condanna e ai relativo atto di opposizione (ez. 4 – , Sentenza n. 21552 del 29/04/2021 Ud. (dep. 03/06/2021 ) Rv. 281333 – 01: ‘In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso ai conducente, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiduc determina una nullità di ordine generale, deduciHe nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., sibche, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell’atto di opposizione al decreto stesso, non contenendo l’art. 180 cod. proc. pen. alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione)”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sentenza si evidenzia come l’avviso se stato regolarmente somministrato al ricorrente: dal verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. e dalla deposizione degli Agenti cP Polizia, si legge in sentenza, risult che all’atto della redazione del verb,me. (avvenuta alle )re 3:06) fu dato avviso all’imputato, il quale provvide anche 3 contattare il suo legale.
Il fatto che l’accertamento tecn,co sia stato in coric, –eo effettuato a
distanza di circa un’ora (precisamente alle ore 4:14), in quanto gli operanti hanno dovuto attendere l’intervento dei Carabinieri muniti di etilometro funzionante, non incide sulla regolarità dell’adempimento, non essendo previsto dalle norme che regolano la fattispecie un intervallo di tempo massimo entro il quale provvedere all’accertamento dopo la somministrazione dell’avviso.
La difesa, nel censurare la procedura seguita dagli operanti rappresenta come tale dilatazione dei tempi abbia compromesso il diritto di difesa. La doglianza, tuttavia, rimane priva di concrete indicazioni suscettibi di rivelare la violazione lamentata.
4.1. Del pari manifestamente infondata è la doglianza riguardante la motivazione espressa dai giudici di merito in ordine al diniego della invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett, a) cod. strad
La difesa assume che il decorso di un lasso cli tempo di poco più di un’ora tra la condotta di guida e l’effettuazione dell’accertamento avrebbe inciso sulla valenza probatoria del SUO risultato; pertanto’ io Corte di merito avrebbe dovuto addivenire alla riqualificazione della contestazione da sussumersí nella previsione di cui all’illecito amministrativo.
Sul punto è sufficiente richiamare l’indirizzo di questa Corte, a cui si conformato il giudice nella risposta fornita in sen tenza, in base al quale “In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza d 1..:n accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsone normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze :n grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo interval temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento” (Sez. 4, n. 50973 del 05/07/2017, Denicolo’, Rv. 271532).
Le prospettazioni che scaturiscono dal richiamo al contenuto delle testimonianze a discarico (testi COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME che hanno ricordato come il COGNOME fosse “normale”) sollecitano una non consentita rivalutazione delle prove dichiarative da parte ds questa Certe.
Sul punto la sentenza ha offerto corigqia -1 -. :oti’,./azione, sottolineando le ragioni della preferenza accordata alle deposizioni dei testi qualificati quali hanno rimarcato come il ricorrente, all’atto del controllo, presentasse alito vinoso.
E’ d’uopo rammentare come l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, dovendo i sindacato demandato alla Corte di cassaziome esse ,-e limitato – per espressa
volontà del legislatore COGNOME a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di accedere ad aspetti COGNOME riguardanti la valutazione delle emergenze probatorie al cospetto di una motivazione coerente e priva di aporie logiche.
Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex. art. 131-bis cod pen.
La Corte di merito ha offerto amp.a e conferente motivazione a sostegno della esclusione della minima offensività del fatto, facendo specifico riferimento alle modalità della condotta ed alla gravità del pericolo (s pongono in rilievo le circostanze dell’avere guidato in orario notturno, dell’avere il ricorrente compiuto manovre pericolose, dell’avere trasportato altro passeggero, dell’avere posizionat – o il veicolo su una pista pedonale con esposizione a pericolo di eventuali passanti).
La motivazione è conforme ai principi ermeneutici stabiliti in questa sede. La norma che si assume violata prevede, infatti, quali condizioni per l’esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisti» (tele modalità dell condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criter direttivi di cui all’art.133, primo comma, cod.pen., sussista l’indice-criter della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesiA, –3 quello della non “abitualità del comportamento. Solo in questo caso si notr .à considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901).
Tali coordinate ermeneutiche non sono mutate a seguito della introduzione delle modifiche apportate dal d.lgs 10 ottobre 2022 n. 150 al primo comma dell’art. 131-bis cod. per).
La norma, come modificata, ha certamente a ipliato lo spett() della sua possibile applicazione per effetto della consider – azione del solo limite rappresentato dalla pena detentiva edittale minima (non superiore a due anni). Tuttavia, non è mutato il paradigma valutativo che informa la sua struttura, anche in seguito all’aggiunta apportata nel testo della norma dal d.lgs 150/2022, riguardante la possibilità per i giudice di considerare “anche” la condotta susseguente al ieato.. Ai tini della valutazione da compiersi in ordine alla particolare re unità dell’offes, la riforma
introdotto la possibilità per il giudice di avvalersi della considerazione di ulteriore requisito previsto dal comma secondo del ‘art. 133 cod. pen., prima non contemplato. Ciò non impone al giudice di considerare necessariamente tale ulteriore aspetto ove gli altri requ:siti risuiting sufficienti per esclud particolare tenuità dell’offesa.
Esente da censure è il ragionamento posto a fondamento del diniego della concessione della sospensione condizionale della pena in ragione del precedente specifico annoverato dal ricorrente. Tale precedente, sebbene estinto, può essere legittimamente valutato ai fini della formulazione della prognosi circa la futura astensione dada commissione di reati (cfr. Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato’ Rv. 282377).
Non meritevole di essere censurata è, infine, iT – 1 motivazione posta a fondamento del diniego del beneficio della non menzione nei casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen.
La Corte di merito, in seguito a ponderata valutazione dei criteri dell’art. 133 cod. pen., ha individuato un fattore ostativo nella capacità delinquere dell’imputato, discendente dalla considerazione del precedente specifico riportato e della gravità del tatto.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il r corrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso in data 28 giugno 2023