Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5478 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5478 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del 12 ottobre 2021, con cui COGNOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per i reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), comma-2 bis e 187, comma 1-bis d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso la sentenza di appello ricorre l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia che articola due motivi di ricorso con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pp. 3-4 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Giova poi ricordar che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzioNOMErio (così si dica per il diniego delle attenuanti generiche) sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie, da motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025