Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6145 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6145 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME NOME TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della Corte d’appello di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; letta la requisitoria scritta depositata dal procuratore generale, il quale ha concluso pe l’inammissibilità del primo motivo e per l’accoglimento del secondo, con annullamento con rinvio sul punto
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste il febbraio 2023, nei confronti di COGNOME NOME, all’esito di giudizio abbreviato.
L’imputato era stato ritenuto responsabile della contravvenzione prevista dall’art. 186 comma 2, lett. c) ; e comma 2-sexies, tod. strada per avere circolato alla guida di un’autovettura Land Rover in stato di ebbrezza alcolica, con tasso pari a 1,96 gr/I al primo accertamento (ore 2:51) e 2,34 gr/I al secondo (ore 3:31), con l’aggravante di avere commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00.
La pena inflitta era stata determinata in mesi sei di arresto ed euro 6.000 di ammenda, con sospensione condizionale della pena, revoca della patente di guida e trasmissione degli atti al Prefetto.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità sulla base dei dati oggettiv rilevati dai Carabinieri, i quali avevano dato atto di avere fermato l’autovettura condot dall’imputato dopo averla notata procedere con andamento incerto e di avere constatato, all’atto del controllo, sintomi evidenti riconducibili all’uso di sostanze alcoliche, tra cui alito forte vinoso, occhi lucidi, pupille dilatate e rossore su viso e collo.
Il Gip aveva disatteso le deduzioni difensive fondate sulla consulenza tecnica che, valorizzando la curva di Widmark, sosteneva che il tasso alcolemico al momento della guida fosse inferiore a quello poi accertato, rilevando come tale valutazione si basasse esclusivamente sulle informazioni riferite dall’imputato circa quanto bevuto e mangiato in precedenza.
La Corte di appello ha condiviso le argomentazioni del primo giudice, osservando che le tempistiche di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma variano da soggetto a soggetto dipendenza di numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di previsione astratta, pur nell conferma del generale andamento basato sulla curva di Widmark.
Quanto alla revoca della patente, la Corte di appello ha ritenuto che la stessa sanzione abbia natura amministrativa e che quindi, ai fini della recidiva nel biennio, non rilevi l’event estinzione del reato precedentemente commesso.
NOME NOME NOME NOME suo ricorso per cassazione ai seguenti motivi.
2.1 Con la prima censura deduce mancanza assoluta di motivazione in ordine all’avvenuta quantificazione del tasso alcolemico dell’imputato alle ore 2:20 in misura superiore ad 1,5 g/I.
Il ricorrente rileva come la peculiare struttura delle diverse fattispecie previste dall’art Cod. strada sia fondata sulla diretta correlazione fra il quantitativo di sostanze alcoliche misura e l’effetto pregiudizievole che ne consegue sulle condizioni di lucidità del conducente.
Osserva che l’offensività della condotta resta ancorata all’alterazione delle normali capacità di guida, ma il presupposto oggettivo della responsabilità penale e la sua concreta gradazione dipendono direttamente dal dato numerico acquisito al momento della guida.
Sottolinea come la sentenza impugnata, pur avendo richiamato la legge scientifica di riferimento e l’impossibilità di dedurre dalla stessa la concreta evoluzione del parametro quantitativo, abbia omesso di confrontarsi con la questione specifica posta nell’atto di appello, ovvero con il sicuro aumento del tasso nel significativo arco temporale intercorso fra l’interruzione della condotta di guida, pacificamente avvenuta alle ore 2:20, e i successiv accertamenti rispettivamente effettuati alle 2:51 e alle 3:01.
Sulla base di questi dati, il ricorrente sostiene che al momento dell’arresto del veicolo tasso alcolemico non poteva essere superiore al limite di 1,5 g/I, tanto che lo stesso Pubblico Ministero aveva concluso all’esito dell’istruttoria dibattimentale chiedendo la condanna per i diverso reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b).
Lamenta che nessuna motivazione sia stata fornita in merito alle ragioni che hanno indotto la Corte di appello a quantificare il tasso in misura certamente superiore ad 1,5 g/I nel momento in cui l’imputato era alla guida, quando anche la mera condizione di dubbio avrebbe dovuto necessariamente indurre ad escludere la fattispecie contestata.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione dell’art. 186 Cod. strada in tema di revoca obbligatoria della patente di guida per recidiva nel biennio.
Al riguardo, articola la censura in tre profili.
In primo luogo, contesta la nozione di recidiva nel biennio e l’affermata irrilevanz dell’estinzione del reato, rilevando come l’interpretazione secondo cui il riferimento normativo alla recidiva sarebbe ancorato all’analoga violazione già commessa, a prescindere dalla successiva estinzione del reato, evidenzi manifesti profili di irragionevolezza sistematica risultando destinata a collocare l’apparato sanzioNOMErio amministrativo addirittura al di sopra d quello penale, in un contesto nel quale la stessa applicazione della sanzione amministrativa risulta espressamente NOMEta al giudice penale.
In secondo luogo, lamenta l’impropria affermazione di una recidiva nel biennio, a fronte di un precedente relativo alla diversa fattispecie di cui all’art. 186 comma 2 lett. b), rilevando com si tratti di un’applicazione analogica in malam partem che si pone al di fuori del principio di legalità .
In terzo luogo, sostiene che, ai fini della individuazione della recidiva in esame, debba necessariamente farsi riferimento alla data del fatto e non a quella del passaggio in giudicato.
Rileva come, una volta escluso che il Codice della Strada faccia riferimento all’istitut penalistico della recidiva, l’espressione contenuta nell’art. 186 lett. c) non possa che riferirsi posizione di chi sia incorso in un periodo di due anni in una ulteriore violazione, a prescindere dalla data di passaggio in giudicato delle relative sentenze.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha invece valorizzato una sentenza di applicazione della pena in relazione al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) e con riferimento ad un fa avvenuto il 5 gennaio 2020, dunque certamente al di fuori dell’arco temporale di interesse.
2.3 Con il terzo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale de previsione normativa in relazione alla ritenuta applicazione obbligatoria della revoca della patente, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse condividere l’interpretazione censurata.
Richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2018, n. 24 e n. 99 del 2020, n. 246 del 2022 e n. 52 del 2024, che hanno censurato l’automatico ricorso alla sanzione più grave a prescindere dalla doverosa valutazione del caso concreto.
Evidenzia altresì come la prognosi positiva effettuata nel caso di specie dal giudice penale ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena renda ancor più evidente l’irragionevolezza della previsione relativa all’obbligatorio ricorso ad una sanzione amministrativa così gravosa.
Il Procuratore Generale depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del primo motivo e per l’accoglimento del secondo, con annullamento con rinvio sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente lamenta la mancanza assoluta di motivazione in ordine all’avvenuta quantificazione del tasso alcolemico dell’imputato alle ore 2:20 in misura superiore ad 1,5 g/I.
La censura non coglie nel segno e si fonda su un presupposto erroneo circa la distribuzione degli oneri probatori nell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ul atto di guida e l’espletamento dell’accertamento (Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 26372501).
. GLYPH In proposito si è argomentato che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta.di guida incriminata e l’esecuzione del test a lcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità rilevamento alcolemico (Sez. 4, n. 13999 del 11/03/2014, Rv. 259694).
Tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guid incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle ipotesi di cui all’art. 186 comma 2 lett. b) e c) cod. strada, la presenz altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014, Rv. 261573).
Quest’ultima affermazione non va intesa come indicatrice di una sorta di aritmetica delle prove, ma va considerata alla luce della distribuzione degli oneri probatori. Non v’è alcun dubbio
che l’accusa sia tenuta a dare dimostrazione dell’avvenuta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell’illecito. Ma tale prova, per espres indicazione normativa e per radicata interpretazione giurisprudenziale, è già data dall’esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento.
La presenza di fattori in grado di compromettere la va lenza dimostrativa di quell’accertamento non può che concretizzarsi ad opera dell’imputato, al quale compete di dare la dimostrazione dell’insussistenza dei presupposti del fatto tipico.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi.
A fronte della regolare esecuzione delle due prove, eseguite mediante etilometro a distanza di soli trenta minuti dal momento della guida, con risultati rispettivamente di 1,96 g/I alle o 2:51 e di 2,34 g/I alle ore 3:01, la sentenza impugnata ha evidenziato come tale andamento crescente, ben lungi dal rappresentare un elemento a discarico, confermasse al contrario che l’assorbimento dell’alcol era ancora in corso al momento del controllo.
Più in generale, nella materia in esame non può essere accolta una prova a discarico basata soltanto su valutazioni teorico-scientifiche che costituiscono espressione della soggettiva dinamica metabolica della curva alcolennica rispetto al momento di assunzione della sostanza alcolica, tanto più in assenza di adeguati riferimenti al momento esatto di tale assunzione ( in tal senso, anche Sez. 4, n. 3862 del 10/11/2017, dep. 2018, in motivazione).
La nota problematica della incidenza della curva di Widmark, prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici, non può essere predicata in astratto o sulla base di meri indici d verosimiglianza, perché va puntualmente e concretamente dimostrato che il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida.
Va inoltre osservato che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretto uso de principi che informano la distribuzione dell’onere probatorio, rilevando che, a conforto degli esit del test effettuato, soccorrevano i dati oggettivi accertati dai Carabinieri, i quali avevano da atto di avere fermato l’autovettura condotta dall’imputato in quanto procedeva con andamento incerto e che, nonostante i continui inviti a fermarsi del personale operante, continuava la marcia fino al luogo di controllo. Il NOME, all’atto del controllo, aveva manifestato sintomi evid riconducibili a persona che avesse fatto uso in precedenza di sostanze alcoliche, tra le quali alito fortemente vinoso, occhi lucidi, pupille dilatate, rossore su viso e collo.
Logica appare la conclusione dei giudici di merito, secondo cui il quadro accertato appariva del tutto univoco e dimostrava la sussistenza del reato contestato nella fattispecie più grave, senza la necessità di disporre la richiesta perizia.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge in riferimento alla disposta revoca della patente per recidiva nel biennio. Anche tale censura è priva di pregio.
Il Collegio intende dare continuità al recente orientamento secondo cui h tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della integrazione della “recidiva nel biennio” è sufficiente che colui sia già stato condanNOME per la commissione di una condotta illecita riconducibile, indifferentemente, alle fattispecie di cui alle lettere b) o c) dello stesso articolo, v nuovamente condanNOME nel biennio per lo stesso reato, ma nella sua forma più grave di cui alla lettera c) (Sez. 4, n. 28293 del 15/09/2020, Rv. 280079)
Come è stato condivisibilmente osservato, è vero che le fattispecie criminose di cui alle lett.b) e c) del comma 2 dell’art. 186 costituiscono, per giurisprudenza pacifica, autonome figure di reato, disposte in ordine crescente di gravità e modellate sul tasso alcolemico accertato, caratterizzate tra loro da un rapporto di reciproca alternatività e quindi di incompatibilità (S U, n. 46625 del 29/10/2015, COGNOME).
Tuttavia, ciò non autorizza a ritenere che la “recidiva nel biennio” sia integrata nella sol ipotesi di reiterazione della fattispecie più grave.
La collocazione topografica di tale previsione normativa non costituisce argomento dirimente, poiché la lett. c) è comunque collocata nel secondo comma dell’art. 186 cod. strada, all’interno del quale è inserita anche l’ipotesi di reato di cui alla lett. b).
In realtà, pur trattandosi di autonome figure di reato, è indubbio che le due ipotesi di cu alle lett. b) e c) dell’art. 186 cod. strada sono ricomprese nella stessa disposizione normativa che prevede la generale figura criminosa del reato di guida in stato di ebbrezza.
E in effetti le due ipotesi hanno struttura e finalità identiche, differenziandosi fra loro s per la differente graduazione dei valori-soglia del tasso alcolemico accertato.
Anche sul piano funzionale, il Supremo consesso ha rimarcato la sostanziale unitarietà di tali figure criminose, attesa la loro eadem ratio, stabilendo che lo sfondo di tutela del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 dell’art. 186 nelle due ipotesi graduate che qui rilevano non è quello della regolarità della circolazione, bensì quello correlato con i beni dell vita e dell’integrità personale (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj).
In ordine alla ulteriore censure, afferentalla esatta individuazione dei termini di riferiment per l’individuazione del biennio, questa Sezione ha già affermato che, in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione d condizione di “recidiva nel biennio”, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede, e non la data di .commissione dello stesso (Sez. 4, n. 26168 del 19/05/2016, Rv. 267377; Sez. 4, n. 2386 del 06/12/2013, Rv. 258181; Sez. 4, n. 2598 del 05/03/2013, Rv. 257186; Sez.4, n. 18184 del 15/02/2013, Rv. 255821).
Si è infatti osservato che detta soluzione è la più rispondente a regola di certezza del diritt e garanzia per l’imputato, poiché solo dalla data del passaggio in giudicato della sentenza può aversi per conclamata l’affermazione di penale responsabilità del soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste (Sez. 4, n. 48276 del 17/10/2012, dep. 2013, Rv. 253923, in motivazione).
Va da sé che la contraria interpretazione proposta dal ricorrente non possa essere accolta. Non coglie nel segno l’ulteriore eccezione relativa all’affermata irrilevanza della intervenuta estinzione del reato.
Per verificare l’infondatezza della censura, è sufficiente leggere il testo dell’art.224, comma 3, cod. strada (applicabile in virtù del richiamo operato nello stesso art.186, comma 2, lett.c) cod. strada alle norme dettate nel Titolo VI, Capo II, Sez. Il del codice), che esclude l’incidenza dell’estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato sul procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria di revoca della patente, in combiNOME disposto con l’art.186, comma 2, lett.c), cod. strada, che individua quale presupposto dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria l’accertamento del reato (si veda, sul tema, la recente pronuncia Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015, COGNOME, in motivazione).
Pertanto, va qui ribadito il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzi del reato a seguito del positivo espletamento del lavoro di pubblica utilità, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la recidiva nel biennio prevista dall’art. 1 comma 2 lett. c), cod. strada (Sez. 4, n. 11719 del 15/02/2019, Lisai, Rv. 275280-01; Sez. 4, n. 1864 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. P_IVA-01).
Con il terzo motivo il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del previsione normativa in relazione alla ritenuta applicazione obbligatoria della revoca della patente, a prescindere dalla doverosa valutazione del caso concreto.
La questione è manifestamente infondata.
Utili argomenti in tal senso possono ricavarsi dalla sentenza n.194/2023 della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi circa la legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2 bis, cod. strada, per violazione dell’art. 3 Cost. nella parte in cui prevede l’applicazione del sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Anche in quel caso, il giudice remittente ipotizzava nell’automatismo della previsione la violazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta di volta in vol posta in essere.
Il Giudice delle leggi ha ritenuto che la fattispecie di guida in stato di ebbrezza di c all’art.186 cod. strada si declina secondo una precisa ed articolata graduazione che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore.
In tal modo, l’impianto sanzioNOMErio che punisce la guida in stato di ebbrezza prevede diversi gradi di intensità della violazione, ai quali corrispondono differenti livelli di sanzion progressione crescente finalizzati alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada.
Il divario tra le varie misure detentive, pecuniarie e accessorie è correlato all’in della pericolosità della condotta.
Riguardo al fatto che, in alcuni casi, la revoca della patente costituisca il primar unico ruolo afflittivo, la Corte costituzionale ha affermato che l’eventualità che la rev patente di guida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura puniti concretamente efficace, risulta coerente sia con la finalità preventiva della sanzione, consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo di t con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravi comportamento, sia con la funzione rieducativa, perché impone al condanNOME di affrontar percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente, instaurando un p virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.
Anche nel caso di specie, la sanzione della revoca della patente non costituis automatismo svincolato dalla gravità del fatto, ma rappresenta la risposta sanzioNOMEria pr dal legislatore per condotte collocate al vertice della scala di pericolosità, graduate tasso alcolemico accertato e alla presenza della recidiva nel biennio.
La descritta gradazione è espressione del principio di proporzionalità e non dell violazione.
Alla stregua delle esposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, con la con del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 12/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente’ NOME COGNOME
NOME COGNOME
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