Guida in stato di ebbrezza: la validità del test ematico dopo l’incidente
La guida in stato di ebbrezza costituisce una delle violazioni più severe del Codice della Strada, specialmente quando la condotta porta a un incidente stradale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri di attendibilità degli accertamenti alcolimetrici e i limiti per accedere a benefici di legge.
Il caso e la contestazione della prova
Un conducente era stato condannato nei gradi di merito per aver guidato con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, provocando un sinistro. La difesa ha basato il ricorso in Cassazione su due punti principali: l’asserita inattendibilità dell’esame del sangue, eseguito alcune ore dopo l’incidente, e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la tesi difensiva, il tempo trascorso tra l’incidente e il prelievo avrebbe falsato i risultati a causa del cosiddetto picco alcolico. Tuttavia, i giudici hanno rilevato che non erano stati forniti elementi concreti per dimostrare un’assunzione di alcol successiva al sinistro o errori procedurali nell’esecuzione del test.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito che l’esame ematochimico è per sua natura più attendibile e resistente rispetto a quello spirometrico (etilometro). Nel caso di specie, il risultato numerico era perfettamente coerente con il quadro sintomatico descritto dai verbalizzanti: alito alcolico, difficoltà nel camminare e voce impastata. Questi elementi, uniti alla legittimità della procedura seguita in ospedale dopo l’incidente, rendono la prova inattaccabile.
Inoltre, la Corte ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto. La gravità della condotta, misurata attraverso l’entità del tasso alcolemico e le conseguenze dannose per gli altri utenti della strada, impedisce legalmente l’applicazione dell’art. 131-bis del Codice Penale.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio che il mero richiamo a regole scientifiche astratte, come la curva di assorbimento dell’alcol, non può superare un accertamento tecnico eseguito correttamente. Spetta alla parte interessata allegare prove specifiche di fattori interferenti o errori di esecuzione, non limitandosi a ipotesi teoriche. La Corte ha sottolineato che la presenza di un incidente stradale e il rilevante distacco dai valori di soglia legale rendono la condotta intrinsecamente grave, escludendo ogni valutazione di scarsa offensività.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità evidenziano che la sicurezza stradale prevale su interpretazioni difensive prive di riscontro fattuale. Chi provoca un incidente sotto l’effetto di alcol non solo incorre in sanzioni penali severe, ma difficilmente può beneficiare di sconti di pena legati alla tenuità del fatto, specialmente se il quadro clinico e sintomatico conferma inequivocabilmente lo stato di alterazione. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Il test del sangue effettuato ore dopo l’incidente è considerato valido?
Sì, l’esame ematochimico è ritenuto estremamente attendibile dalla giurisprudenza, specialmente se i risultati sono coerenti con i sintomi rilevati dalle autorità al momento del sinistro.
Si può ottenere l’esclusione della punibilità per particolare tenuità in caso di incidente?
Generalmente no, poiché l’aver causato un incidente e il superamento significativo dei limiti alcolemici sono considerati indicatori di una condotta troppo grave per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Cosa deve fare la difesa per contestare un esame alcolimetrico?
La difesa non può limitarsi a ipotesi scientifiche astratte, ma deve fornire prove concrete di errori nella procedura di prelievo o di fattori patogeni che abbiano alterato i risultati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48979 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48979 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INDIRIZZO NOME nato a BELLUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la decisione della corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Belluno che lo aveva riconosciuto responsabile dell contravvenzione di cui all’art.186 comma 2 lett c) e 2 bis C.d.S. per essersi posto alla gui condizione di ebbrezza alcolica provocando un sinistro stradale.
2.Avverso la suddetta sentenza insorge la difesa dell’imputato la quale denuncia difetto motivazione in ordine all’accertamento della condizione di ebbrezza di cui all’imputazione p non avere tenuto conto che l’esame alcolimetrico dei liquidi biologici era stato condotto d alcune ore dal sinistro e che pertanto i risultati dovevano ritenersi inattendibili in risentivano delle conseguenze del picco alcolico. Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’ar bis C.d.S.
Manifestamente infondata è la doglianza concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bi cod.pen. la quale è stata esclusa con motivazione priva di illogicità evidenti e contraddizioni tenuto conto della gravità della condotta, conto del rilevante discostamento dal valore di soglia sia in ragione del pericolo determin alla circolazione, sia delle conseguenze dannose provocate al conducente antagonista in ragione della propria avventata condotta di guida.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla manifes infondatezza delle doglianze articolate dall’imputato, appare conforme a giustizia stabilire n misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09/11/23. GLYPH D E PbS GLYPH A