Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40244 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40244 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA POSTA NOME nato a SORA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di CASSINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cassino indicata in epigrafe con la quale è stata condannata alla sola pena dell’ammenda in ordine al reato di c all’art. 186, co. 2 lett b) D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 10 febbraio 201 (tasso alcolemico 1, 54 g/l). L’impugnazione è stata convertita in ricorso per cassazione
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabil dell’art. 131 bis cod pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va in primo luogo rilevato che, come si evince dalla lettura RAGIONE_SOCIALE conclusioni riport nella sentenza, non era stata prospettata alcuna questione circa l’applicazione della causa non punibilità, avendo il difensore dell’imputata richiesto l’assoluzione per non aver commes il fatto. Orbene va ricordato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza (Sez. 4 -, n. 5396 del 15/11/2022 Ud. (dep. 08/02/2023 ) GLYPH Rv. 284096 GLYPH – GLYPH 01, GLYPH Sez. 5 -n. 6746 del 13/12/2018 Ud. (dep. 12/02/2019) Rv. 275500 – 01).
Tanto premesso, il Tribunale ha reso una motivazione che restituisce una valutazione del fatto pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittim secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per par tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità d dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo suffic l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). GLYPH Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo le oggettive modalità della condotta, connotate dal rile grado del tasso alcolemico, dall’essersi spostata in ora notturna per compiere un tratto n breve di strada extraurbana nel corso di una serata festiva ( ferragosto) ove è notori pericolo per la circolazione, per di più trasportando un altro passeggero. Nella motivazio inoltre, è ampiamente dato conto dell’irrilevanza circa le modalità di raggiungimento del ta alcolemico ( ingestione di cioccolatini al liquore), posto che la ricorrente ben si era avved doveva avvedersi del contenuto alcolico dell’alimento, evitando di porsi alla guida.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi n consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilit dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p. ivi compresa la prescr intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , Rv. 21 – 01 ).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 18
del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idente