Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5492 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5492 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OCCHIPINTI NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal locale Tribunale in data 2 novembre 2023 in ordine al reato di guida in stato di ebbrez aggravato dall’orario notturno.
Quanto ai quattro motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazio in relazione all’art. 186, comma 2, lett. b, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; viola dell’art. 218, comma 2-bis, cod. strada e omessa motivazione sulla durata della sospensione della patente; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al rigetto della richiesta subordinata di conversione della pena in lavori di pubblica utilità), il primo, il secondo e il quarto motivo non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (p. 3 e 4 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto; il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello di Firenze correttamente osservato che al riconoscimento, effettuato dal primo giudice, delle attenuanti generiche non corrisponde un obbligo di applicazione del periodo di sospensione della patente inferiore al minimo . Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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