Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40251 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40251 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenz pronunciata dal Tribunale di Bari, ordine al reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. c), 2-bis e 2sexies, D.Igs. 285/92 e succ. mod. commesso in data 10 febbraio 2017. (tasso alcolemico 2, 55 g/l). In particolare i giudici del gravame avevano invece confermato la condanna in ordi al reato e, accogliendo l’impugnazione proposta dalla Procura, avevano ritenuto inapplicabil l’art. 131 bis, condannando l’imputato alla pena di sei mesi di arresto ed euro 1.500 ammenda.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta inapplicabil dell’art. 131 bis cod pen e mancata esclusione dell’aggravante relativa all’aver provocato incidente stradale.
2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente ha riproposto le ste questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese co motivazione del tutto coerente e adeguata. E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenz di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specifici del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., a inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011 Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME Piccolo Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693).
3.1 giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittim secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per par tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità d dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo suffic l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo le oggettive modalità della condotta, connotate dal rile
grado del tasso alcolemico, dall’essersi spostato in ora notturna per compiere un tratto n breve di strada extraurbana, dal pericolo per la circolazione provocato, desumibile da tipologia di danni rilevati sul veicolo a mente del verbale di sequestro in atti, ma l’esistenza di un precedente penale specifico a carico dell’imputato. Stesse considerazio valgono quanto al riconoscimento della aggravante di aver provocato un incidente stradale: va ribadito infatti che in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della config dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intender per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assum rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli. (Fattispecie in cui la censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causa dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l’aggravante in un caso in c conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada) :c Sez. 4 – , n. 27211 del 21/05/2019, Rv. 275872 – 01, richiamata dalla sentenza impugnata; conforme Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Rv. 253921 – 01.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi no consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilit dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art.129 c.p.p. ivi compresa la prescr intervenuta nelle more del giudizio di legittimità ( Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 , Rv. 21 – 01 ).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
I Consigliere estensore i.c)
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