Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45250 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45250 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada..
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Violazione del diritto di difesa e del principio di certezza della prova a carico e discarico, per avere il giudice di appello totalmente omesso di valutare il rilievo, pur espressamente sollevato nei motivi di appello, afferente alla guida in stato di ebbrezza alcolica in cui versava NOME, antagonista del sinistro stradale in cui era stato coinvolto l’imputato; 2. Violazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., omessa motivazione in ordine alle ragioni del rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, pur avendo la difesa impugNOME la decisione del primo giudice di non accedere alla richiesta, formulata ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., di escutere il teste COGNOME NOME, permanendo l’incertezza in ordine all’apporto causale della condotta del ricorrente nella determinazione del sinistro stradale occorso.
Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono palesemente versati in fatto e tendenti ad avvalorare una diversa ricostruzione della vicenda, pure al cospetto di una motivazione logica e coerente. La Corte di merito nel ripercorrere analiticamente le risultanze processuali, ha sostenuto, con motivazione del tutto congrua, la ricorrenza nei fatti dell’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis cod. strada, ponendo in evidenza l’elevato tasso alcolemico riscontrato sulla persona dell’imputato (2g/l) e l’incidenza dello stato di ebbrezza sul comportamento di guida dallo stesso serbato, evincibile dal fatto che egli aveva sbagliato la strada da imboccare per tornare a casa ed intrapreso una manovra del tutto eccentrica di inversione di marcia dopo essersi reso conto dell’errore. Ebbene, secondo consolidato orientamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una degli elementi di fat posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più favorevole, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181).
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è istituto dì carattere eccezionale, a cui giudice può fare ricorso, secondo il suo apprezzamento, su richiesta di parte o d’ufficio, solamente quando lo ritenga indispensabile ai fini del decidere (Sez.2, n.41808 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 256968; Sez.2, n.3458 del 1/12/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233391);
considerato che, in base a consolidato orientamento di questa Corte, in caso di rigetto della richiesta ex art. 603 cod. proc. pen., è ammessa anche la motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito (Sez. 3, n.24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872).
Ritenuto, alla stregua dei principi richiamati, che la motivazione espressa in sentenza rende conto in modo sufficiente e adeguato degli elementi a carico dell’imputato, idonei al sostegno del decisum, con ciò implicitamente rivelando la superfluità dell’approfondimento istruttorio richiesto dalla parte.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stimata equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente