Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5346 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5346 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 20 febbraio 2025 la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale in data 30.5.2024 che aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), 2 bis, 186 bis comma 1, lett. d), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 condannandolo alla pena di mesi otto di arresto ed Euro 4000,00 di ammenda, ha rideterminato la pena inflitta in mesi sei e giorni venti di arresto ed Euro 3.333,34 di ammenda (fatto commesso in Brescia l’1.6.2021).
Il fatto oggetto del procedimento attiene ad un incidente stradale verificatosi alle ore 21 e 48-21 e 55 nel territorio del Comune di Brescia in cui era rimasto coinvolto il solo autoarticolato Daf-Schmitz tg. TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO (il semirimorchio) intestato alla società RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il quale era fuoriuscito dal piano viabile dopo aver abbattuto alcune decine di metri di guard rail sulla destra della carreggiata ed aveva terminato la sua corsa nella scarpata erbosa adiacente alla corsia di emergenza.
Il conducente del mezzo, identificato nell’odierno imputato, veniva sottoposto ad esame alcolimetrico che dava esito positivo, riportando 1,08 g/l in prima misurazione alle ore 23 e 07 e 1,03 g/l in seconda misurazione alle ore 23 e 17. Il giudice di primo grado riteneva correttamente contestata l’aggravante di aver determinato un incidente stradale dovendosi attribuire la determinazione dello stesso alla condotta di guida dell’imputato; parimenti riteneva corretta l’integrazione del capo di imputazione con la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 186 bis, comma 1, lett. d), d.lgs n. 285 del 1992, stante le caratteristiche dell’autoveicolo condotto.
La Corte d’appello confermava l’impianto motivatorio della sentenza di primo grado tranne che in punto di trattamento sanzionatorio.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce l’inosservanza della legge penale in ordine all’aumento illegale della pena anche per non aver tenuto conto di quanto previsto dall’art. 63, comma 4, cod.pen. nonché la mancanza di motivazione sul punto.
Si assume che la Corte d’appello ha errato nell’applicare gli aumenti di pena:
considerato che l’art. 186 bis, comma 1, lett. d) nell’ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) prevede un aumento della pena da questo prevista da un terzo alla metà ed il comma 2 bis dell’art. 186 prevede il raddoppio delle sanzioni di cui al citato comma 2, le modalità di applicazione degli aumenti come effettuati dalla Corte d’appello sono errati nel calcolo dell’aumento ed a cascata ne consegue che non é corretta neanche la pena finale; 2) in ogni caso, in relazione alle aggravanti
contestate, avrebbe dovuto fare applicazione dell’art. 63, comma 4, cod.pen. trattandosi di circostanze ad effetto speciale e motivare sulla richiesta di applicazione del minimo della pena.
Con il secondo motivo deduce l’illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si censura la sentenza impugnata laddove ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche su un precedente penale specifico che tuttavia non costituisce elemento aggravante del fatto per cui si procede.
Con il terzo motivo deduce l’inosservanza della legge penale in ordine all’aumento illegale della pena accessoria.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto il ricorso, procedendo d’ufficio alla rettifica dell’errore di computo della pena irrogata dalla Corte d’appello di Brescia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Assume rilievo pregiudiziale il secondo motivo di ricorso, giacchè il suo accoglimento implicherebbe la inutilità dell’esame del primo.
Il secondo motivo é infondato.
In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
Nella specie, la Corte di merito ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sull’esistenza di una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza con incidente stradale che ha provocato la morte di più persone, pena che il prevenuto stava scontando in regime di affidamento in prova, nel momento in cui ha commesso il fatto per cui si procede, indice incidente sulla capacità a delinquere del colpevole cui fa riferimento l’art. 133 cod.pen.
L’odierno ricorrente censura la sentenza impugnata in quanto l’aumento di pena applicato ai sensi dell’art. 186bis, comma 3, secondo periodo Cod. str., eccederebbe la misura massima consentita, con l’effetto che anche la pena finale, determinata applicando la regola del raddoppio di cui all’art. 186, comma 2bis Cod. str., eccederebbe la misura massima legale: risulterebbe, quindi, illegale. Inoltre, la Corte di merito non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 63, comma 4 cod. pen.
L’analisi di tali doglianze richiede la preliminare esplicitazione dei riferimenti normativi pertinenti.
3.1. L’imputato è stato ritenuto colpevole di essersi posto alla guida di un veicolo
appartenente alla tipologia presa in considerazione dall’art. 186bis, comma 1 lett. d) Cod. str. pur essendo in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2 lett. b) Cod. str. e in tale frangente di aver provocato un incidente stradale, secondo la previsione dell’art. 186, comma 2bis Cod. str.
L’art. 186bis, comma 3 Cod. str. dispone che «Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, …; ove incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».
L’art. 186, comma 2 lett. b) prevede l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi; ma il comma 2bis del medesimo articolo dispone che se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate.
Pertanto, nel caso che occupa, si potrebbe ritenere – come hanno fatto i giudici di merito – che la sanzione che discende dall’applicazione dell’art. 186bis, comma 3 dovrebbe essere ulteriormente aumentata in applicazione della previsione dell’art. 186, comma 2bis.
Un simile percorso presuppone, tuttavia, che l’art. 186bis delinei un reato autonomo. Ove gli si riconosca natura circostanziale l’interprete non potrebbe omettere di considerare il compendio normativo dedicato dal codice penale alle circostanze del reato ed in particolare le previsioni concernenti il concorso di più circostanze aggravanti.
Consta un unico precedente di questa Corte al riguardo. Secondo Sez. 4, n. 9592 del 16/12/2015, dep. 2016, Rv. 266384, «In tema di guida in stato di ebbrezza, la disposizione di cui all’art. 186 bis comma terzo C.d.S. – che prevede un aumento di pena nel caso in cui le condotte di cui all’articolo 186, comma secondo, lettere a), b) e c) siano poste in essere da conducenti di età inferiore a ventuno anni, da neopatentati o da chi esercita professionalmente l’attività’ di trasporto di persone o di cose – non delinea una autonoma fattispecie incriminatrice rispetto a quella di cui al medesimo articolo 186, sicchè ad essa è riferibile l’aggravante dell’ora notturna prevista dall’art. 186, comma secondo sexies C.d.S.». In motivazione si spiega, con riguardo alle previsioni dell’art. 186bis, che «la condotta di reato (la sola che qui rilevi) resta indipendente dal possesso delle qualità personali del conducente, le quali fungono da amplificatori del disvalore del fatto per l’intensificarsi della pericolosità della condotta, sia pure per ragioni non omogenee. Ciò fa escludere che il legislatore abbia voluto dare vita ad una autonoma fattispecie incriminatrice a corroborazione della quale, peraltro, gli unici indizi valutabili, costituiti dai richiami, invero non sempre ordinati e apprezzabili da un punto di vista della buona tecnica redazionale, non appaiono risolutivi. Al contrario, come si è già detto, si evince la scelta di punire con più severità lo stesso fatto: guidare in stato d’ebbrezza con i tassi alcolemici indicati, rispettivamente alle lett. b e c del comma 2 dell’art. 186. Val la pena soggiungere che le indicate qualità, in sé evenienza statica e indipendente dal reato, non specializzano
in alcun modo la condotta punita, la quale resta sempre quella, rappresentando esclusivamente ragione di maggior allarme».
L’interpretazione trova autorevole conforto nella giurisprudenza costituzionale. Al giudice rimettente che lamentava l’irragionevolezza del deteriore trattamento dei conducenti a rischio elevato di cui all’art. 186bis non essendo loro applicabile il comma 9bis dell’art. 186, la Corte costituzionale ha replicato osservando che il presupposto interpretativo della questione, ovvero che il comma 3 dell’art. 186-bis cod. strada – per la parte in cui, richiamando le lettere b) e c) dell’art. 186, comma 2, cod. strada, commina sanzioni penali nei confronti dei conducenti ‘a rischio elevato’ che guidino sotto l’influenza dell’alcool – delinei una fattispecie autonoma di reato, e non già una circostanza aggravante della figura ‘generica’ di guida sotto l’influenza dell’alcool descritta dal medesimo art. 186, è insussistente, poiché in senso diverso militano tanto argomenti di carattere testuale che di carattere logico e sistematico (Corte cost. 27 giugno 2012, n. 167).
Pertanto, dovendo muovere dalla natura di circostanza aggravante delle ipotesi delineate dall’art. 186bis, comma 3 e tenuto conto della omologa natura della ipotesi di cui all’art. 186, co. 2 bis, potrebbe opinarsi che deve trovare applicazione l’art. 63, comma 4 cod. pen.
In ipotesi analoga si è già affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, qualora concorrano le circostanze ad effetto speciale di aver provocato un incidente (art. 186, comma secondo-bis, cod. strada) e di aver commesso il fatto in orario notturno (art. 186, comma 2-sexies, cod. strada), gli aumenti di pena devono essere effettuati secondo il criterio stabilito dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. (Sez. 4, n. 17821 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 258897). Principio ribadito più di recente, con l’ulteriore precisazione che «il giudice, una volta operato il raddoppio della pena detentiva e di quella pecuniaria ai sensi del comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada, dovrà motivare l’eventuale decisione di applicare l’ulteriore aumento fino a un terzo che dovrà investire anch’esso entrambe le pene, avendo poi cura di convertire il “quantum” di aumento relativo all’arresto nella corrispondente pena pecuniaria, secondo il criterio di ragguaglio stabilito dall’art. 135 cod. pen., in ossequio ai principi di legalità della pena e “favor rei”» (Sez. 4, n. 42500 del 25/09/2018, Bray, Rv. 274348 – 01).
Nel caso che occupa, da un canto vi è l’aggravante di cui all’art. 186bis, comma 3 Cod. str., per la quale – giova ripeterlo – ai conducenti a rischio elevato che incorrano negli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), si applicano le sanzioni ivi previste aumentate da un terzo alla metà; dall’altro l’aggravante di cui al comma 2bis dell’art. 186 per il quale il conducente a rischio elevato in stato di ebbrezza che provoca un incidente stradale è punito con il doppio delle sanzioni di cui al comma 3 dell’articolo 186-bis.
Ne discenderebbe che, risultando punita più gravemente l’aggravante di cui all’art.
186, co. 2bis, dovrà dapprima determinarsi la pena ad essa relativa e poi, ove ritenuto, aumentarla sino ad un terzo.
3.2. Simili incertezze interpretative nascono essenzialmente dalla infelice formulazione dell’art. 186, co. 2bis, secondo periodo. Si tratta di una disposizione che avrebbe trovato più coerente collocazione nell’art. 186bis, poiché la sua funzione è quella di apportare un aggravamento di pena per il fatto del conducente a rischio elevato che provochi un incidente stradale; e che si sarebbe giovata di una diretta indicazione delle sanzioni previste per le diverse ipotesi, in luogo di un intricato gioco di rimandi.
Ciò posto, ad avviso di questa Corte, contrasta con l’applicazione dell’art. 63, co. 4 cod. pen. il fatto che ci si trova in presenza di un concorso apparente di norme; ovvero di norme che solo apparentemente concorrono nell’apprestare la disciplina applicabile, dovendo in realtà trovare applicazione solo una di esse. Si consideri, infatti, che la previsione di cui all’art. 186, co. 2bis contempla l’ipotesi del conducente a rischio elevato che guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,50 e 1,50 g/l e provochi un incidente stradale. Quella di cui all’art. 186bis, co. 3 contempla, invece, l’ipotesi del conducente a rischio elevato che guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,50 e 1,50 g/l. Appare evidente che ritenere applicabili entrambe le previsioni, sia pure mediante il meccanismo previsto dall’art. 63, co. 4 cod. pen. determina un vietato bis in idem sostanziale. La disposizione contenuta nell’art. 186, co. 2 bis, secondo periodo ha natura speciale rispetto a quella di cui all’art. 186bis co. 3; l’elemento specializzante è l’esser stato procurato un incidente stradale. In ossequio all’art. 15 cod. pen., deve essere accordata prevalenza alla norma speciale, giacchè non è diversamente stabilito dalla legge.
In conclusione, nel caso di specie la pena applicabile si ricostruisce a partire da quella della lett. b) dell’art. 186 (da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi) aumentata da un terzo alla metà (quindi da un minimo di 1067 euro a 4.800 euro di ammenda e l’arresto da sei giorni a nove mesi di arresto), raddoppiata (conclusivamente ammenda da 2.134 euro a 9.600 e arresto da 12 giorni a diciotto mesi di arresto).
3.3. E’ agevole constatare che la pena inflitta dai giudizi di merito è certamente compresa nella cornice edittale dell’art. 186, co. 2-bis.
Nel caso che occupa, la Corte d’appello, riproponendo il procedimento già svolto dal primo giudice, ha applicato prima l’aumento per la circostanza di cui all’art. 186 bis, comma 3 e poi ha applicato la pena per quella di cui all’art. 186, comma 2 bis, Cod. Strada.
Più precisamente: 1) assunta come pena base la pena di mesi due di arresto ed Euro 1000 di ammenda (pari a quella già individuata dal giudice di primo grado), l’ha aumentata ai sensi dell’art. 186bis comma 3 nella misura massima, giungendo alla pena di mesi tre e giorni 10 di arresto ed euro 1666,67 di ammenda (con errore di
computo, in quanto la misura esatta è mesi tre di arresto ed Euro 1500 di ammenda); quindi ha operato il raddoppio di tale pena in applicazione dell’art. 186, comma 2 bis, pervenendo alla pena di mesi sei e giorni 20 di arresto ed Euro 3.333, 34 di ammenda.
La censura che lamenta la illegalità della pena è quindi infondata. Rilevano nella fattispecie i recenti approdi in materia raggiunti dalle Sezioni Unite e, in particolare, da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818.
In tale pronuncia, confortata dalla precedente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite, si è chiarita la distinzione tra pena illegale e pena illegittima. Premesso che (come rammentato da Sez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021) quella di pena illegale è categoria che la giurisprudenza utilizza con esclusivo riferimento ai casi in cui la sanzione applicata dal giudice sia di specie più grave di quella prevista dalla norma incriminatrice o superiore ai limiti edittali indicati dalla stessa, trovando soluzione il caso opposto nel divieto di reformatio in peius , l’illegalità della pena ricorre solo quando essa eccede i valori (espressi sia qualitativamente: genere e specie, che quantitativamente: minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico.
Per quanto in concreto possa non essere agevole l’individuazione delle cornici edittali pertinenti al caso, è quindi solo la violazione di esse, che sono la manifestazione e il frutto del potere legale di determinazione della pena, a integrare la pena illegale. Ogni altra violazione delle regole che occorre applicare per la definizione della pena da infliggere integra un errato esercizio del potere commisurativo e dà luogo ad una pena che è illegittima.
3.4. Da quanto premesso risulta che i giudici di merito sono incorsi in errore in merito ai criteri e al procedimento applicabile per la determinazione del trattamento sanzionatorio. Al contempo emerge anche la infondatezza della censura che lamenta la mancata applicazione dell’art. 63, co. 4 cod. pen.
Tuttavia, non occorre procedere all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Come statuito dal Supremo Collegio, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all’esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 – 01). Anche le sezioni semplici hanno successivamente adottato il medesimo orientamento; si è scritto che la Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito (Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 – 01). Rimarchevole, ai fini che qui occupano, la circostanza che nella fattispecie la Corte abbia proceduto a rideterminare la pena in
ordine al reato di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, applicando i nuovi limiti edittali previsti dalla legge 16 maggio 2014, n. 79.
Ad avviso di questo Collegio, non è in alcun modo incerta la misura della pena che la Corte di appello ha ritenuto fosse congrua, essendo questa incorsa unicamente in un errore materiale quando, volendo indicare l’aumento della metà della pena di due mesi e euro mille di ammenda invece di scrivere mesi tre di arresto ed euro millecinquecento di ammenda ha scritto mesi tre e giorni 10 di arresto ed euro 1666,67 di ammenda; dal che è conseguito l’ulteriore errore nella determinazione della pena finale.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e la pena va rideterminata in mesi tre di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.
Il terzo motivo é infondato.
Va premesso che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento ( Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep.2021, Rv. 280393).
Nella specie la censura ha erroneamente richiamato i criteri di cui all’art. 133 cod.pen.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, pena che ridetermina in mesi sei di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma il 27.11.2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME