Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38758 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38758 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Polla il DATA_NASCITA rappresentato e difeso di fiducia dall’AVV_NOTAIO avverso l’ordinanza emessa in data 17/07/2025 dal Tribunale di Potenza, in funzione di giudice per il riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.: udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 27/10/2025 dall’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Potenza, in parziale riforma del provvedimento emesso in data 11/06/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro che aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di rapina consumata e tentata, entrambi aggravati, sostituiva tale cautela con quella dell’obbligo di dimora nel comune di Teggiano.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di gravità indiziaria, di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura cautelare sostituita, che qui si illustra nei limiti strettamente necessari per la decisione.
Deduce in primo luogo la difesa ricorrente che il collegio della cautela si sarebbe limitato ad una pedissequa riproduzione dell’ordinanza applicativa della misura emessa dal giudice per le indagini preliminari, senza operare alcuna autonoma valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, di ragioni special preventive e di indicare elementi concreti che
giustifichino l’applicazione della misura, ancorchŁ meno afflittiva, dell’obbligo di dimora, omettendo di esaminare le censure proposte con l’istanza di riesame.
Si sostiene che sarebbe praticamente impossibile ricostruire l’iter valutativo sotteso alla decisione e comprendere la chiave di lettura del materiale indiziario poichØ l’ordinanza impugnata contiene un fumoso coacervo di argomentazioni fondate su congetture e clausole di stile.
Il Tribunale, pur avendo dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ha comunque ritenuto la gravità indiziaria in capo a COGNOME (escludendola, viceversa, con riferimento al coindagato NOME COGNOME), nonostante la non concludenza degli elementi investigativi residui che ha invece reputato sufficienti a configurare un solido quadro a suo carico, addirittura giungendo ad ipotizzare, mediante un vero e proprio ‘volo pindarico’, che egli abbia svolto il ruolo di NOME.
Il collegio della cautela, al netto degli apporti dichiarativi giudicati inutilizzabili, ha attribuito rilievo:
alle dichiarazioni di COGNOME, titolare del RAGIONE_SOCIALE la cui attendibilità Ł dubbia e dalle quali, comunque, nulla emerge a carico dell’odierno ricorrente;
-al video relativo alla vettura Fiat Grande Punto che Ł statoritenuto dimostrativo del fatto che l’odierno ricorrente avesse trasportato il NOME dell’azione predatoria il giorno prima dei fatti, ma tale valutazione Ł erronea in quanto nel fotogramma estrapolato dalla polizia giudiziaria non sono visibili le targhe del veicolo, nØ Ł possibile apprezzare la presenza di passeggeri al suo interno, risultando semplicemente la traccia di una sagoma che potrebbe essere un mero riflesso; in ogni caso, anche a volere ritenere che vi sia stato tale accompagnamento, ciò non significa che COGNOME fosse a conoscenza del progetto predatorio di coloro che aveva trasportato;
-alla partecipazione di COGNOME al briefing con gli esecutori materiali avvenuto poco prima dell’accompagnamento al bed&breakfast, che, tuttavia non Ł mai avvenuto e costituisce semplicemente una ‘suggestione investigativa’.
Il Tribunale ha anche ritenuto non credibile la versione difensiva di COGNOME, ma tale giudizio non Ł sorretto da idonee argomentazioni, salvo poi affermare che l’indagato aveva reso parziali ammissioni che non Ł dato sapere quali siano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł parzialmente fondato.
La censura con la quale si deduce che il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad una pedissequa riproduzione dell’ordinanza cautelare genetica, senza operare alcuna autonoma valutazione ed omettendo di esaminare i rilievi difensivi posti a sostegno della richiesta di riesame, si palesa ictu oculi priva di pregio.
Dalla piana lettura dell’ordinanza impugnata emerge in tutta chiarezza che il collegio della cautela ha richiamato il provvedimento restrittivo genetico esclusivamente nella parte relativa alla incontestata sussistenza materiale dei fatti di reato oggetto di imputazione provvisoria e alla illustrazione delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, per poi esaminare puntualmente i motivi di gravame, ritenendo fondata la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME che il Giudice per le indagini preliminari aveva valorizzato in punto di gravità indiziaria.
E’ invece meritevole di accoglimento il profilo di ricorso – assorbente rispetto alle censure in punto di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura sostituita- con il quale si deduce che, al netto della declaratoria di inutilizzabilità operata dal
Tribunale del riesame, gli ulteriori elementi investigativi richiamati nell’ordinanza impugnata non sono idonei ad integrare la gravità indiziaria in capo a COGNOME nei termini contestati con l’imputazione provvisoria.
Il collegio della cautela ha affermato che, pur eliminando il portato dichiarativo di COGNOME ed COGNOME, residuerebbero plurimi elementi attestanti inequivocabilmente che COGNOME, il giorno precedente alle due azioni predatorie, aveva atteso gli esecutori materiali allo svincolo autostradale di Padula e partecipato al briefing con gli stessi avvenuto in un luogo isolato di tale località, per poi accompagnarli presso il RAGIONE_SOCIALE ove costoro avevano pernottato, provvedendo anche al pagamento del corrispettivo.
Non vi Ł dubbio che la circostanza relativa alla conduzione dei rapinatori alla struttura recettiva con pagamento del relativo prezzo di pernottamento da parte di COGNOME emerge pacificamente dalla testimonianza del gestore NOME COGNOME e, peraltro, anche dalle stesse dichiarazioni da lui stesse rese dell’odierno ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia.
Tale dato, tuttavia, di per sØ solo, non Ł sufficiente a dimostrare, sul piano della gravità indiziaria, il consapevole contributo causale, di natura logistica, offerto dall’odierno ricorrente in ordine alla realizzazione delle azioni criminose, come del resto ha mostrato di ritenere anche lo stesso Tribunale nel momento in cui ha posto in evidenza l’ulteriore elemento rappresentato dalla personale partecipazione al c.d. briefing, avvenuto in aperta campagna prima di giungere alla struttura recettiva.
Ebbene, tale rilevante circostanza emerge esclusivamente dalle convergenti dichiarazioni rese da NOME COGNOME e NOME COGNOME (si vedano le pagine 29-32 e 33 del provvedimento restrittivo genetico) che, tuttavia, il collegio della cautela ha ritenuto inutilizzabili; l’ordinanza impugnata non riporta ulteriori e diverse emergenze investigative attestanti aliunde l’effettiva esistenza del briefing in questione e la partecipazione allo stesso da parte di COGNOMECOGNOME manca, in particolare, il richiamo ad un monitoraggio di tale riunione da parte della polizia giudiziaria o comunque alla sua precisa ricostruzione operata sulla scorta delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza in merito al tragitto percorso dall’auto di COGNOME e dalle due vetture che l’avevano seguita sul tratto di strada compreso tra lo svincolo autostradale di Padula ed il RAGIONE_SOCIALE gestito da COGNOME dove i rapinatori avevano pernottato.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, quanto alla ritenuta gravità indiziaria, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza il quale rivaluterà, sulla base delle complessive risultanze investigative diverse dai portati dichiarativi ritenuti inutilizzabili, lo specifico profilo della consapevolezza in capo all’odierno ricorrente della programmazione delle azioni predatorie da parte di coloro che aveva condotto presso la struttura recettiva e della sua intraneità al programma criminoso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell’art. 309, co. 7, c.p.p.
Così Ł deciso, 05/11/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME