Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23522 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23522 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai seni dell’art. 23, comma 8, D. L
137/2020 e del successivo art. 8 D. L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di riesame, con ordinanza del 16/2/2024 annullava l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 23/1/2024, che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NOME COGNOME.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha interposto ricorso per cassazione, deducendo la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, anche sotto forma del travisamento della prova. Osserva che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che sul nucleo essenziale del fatto (vale a dire sulla specifica richiesta estorsiva) vi fosse piena concordanza fra la ricostruzione operata dalla persona offesa NOME COGNOME e le
dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME COGNOME pur avendo espressamen ritenuto interamente credibile quest’ultimo, cionondimeno ha annulla l’ordinanza, valorizzando ipotetiche irragionevolezze del tutto marginali narrato della persona offesa, che è stato interpretato senza tener cont contesto e della logica camorrista in cui i fatti si inseriscono, così incor una macroscopica contraddittorietà motivazionale. Evidenzia ancora il ricorren che il Tribunale non ha motivato in ordine alla ritenuta inattendibili COGNOME, con ciò incorrendo in una grave lacuna argomentativa che inficia tenuta dell’intera ordinanza; che ciò è avvenuto anche con riferimento inattendibilità oggettiva, posto che si è limitato a richiamare alcuni punt ricostruzione della persona offesa, che apparirebbero non chiari ed illo mentre – a giudizio del Pubblico Ministero – sarebbero del tutto lineari e coe con la logica cannorristica che permea l’intera vicenda.
Peraltro, il ricorrente denuncia anche un travisamento del dato probator atteso che il Tribunale afferma i) che il COGNOME ed il COGNOME fossero ancora in contrasto tra loro, mentre dagli atti puntualmente indicati emergerebbe detto contrasto era stato superato; li) che i COGNOME stessero proteggendo il COGNOME, il quale a chiare lettere invece direbbe esattamente il contrar iii) che il COGNOME voleva uccidere il COGNOME, circostanza questa che sarebbe negata con decisione dal COGNOME.
Osserva, altresì, che anche i dubbi nutriti dal Tribunale circa le ragio indussero il COGNOME COGNOME rivolgersi al COGNOME COGNOME COGNOME confront adeguatamente con le dichiarazioni rese dal COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME emergenze acquisite agli atti; che allo stesso modo le perplessità c provvedimento impugnato evidenzia in ordine alle ragioni che indussero il COGNOME ad intercedere in favore del COGNOMECOGNOME dal COGNOME COGNOME p dichiarazioni, non COGNOME potersi ritenere motivatannente persistenti sen porre in discussione la credibilità del dichiarato del collaboratore, già rite Tribunale; che anche con riferimento alla perplessità sollevata in relaz all’assenza di minacce esplicite da parte della coppia COGNOME l’ordinanza impugnata non si confronta adeguatamente con la dimensione pacificamente camorristica della vicenda e delle modalità della condotta.
In data 22/5/2024 è pervenuta articolata memoria difensiva, con cui difensore dell’indagato ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettare il ric
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per non essere consentito dalla legge l’u motivo cui è affidato.
1.2 Orbene, nel caso in esame, l’ordinanza esaminata risulta ave analizzato adeguatamente tutti gli elementi indiziari e – con motivazione che
risulta affetta da manifesta illogicità – non aver ritenuto sussistenti i gr di colpevolezza a carico dell’odierno ricorrente in ordine all’esto contestatagli. Ritiene il Collegio, che le critiche mosse dal ricorrente mi offrire una diversa lettura del compendio indiziario, alternativa a quella pro dal Tribunale del riesame, di talchè può affermarsi che, nel caso di specie che di motivazione gravemente carente ed illogica, che travisa il dato probato si sia in presenza di un apparato argomentativo non condiviso dal ricorrente, in quanto tale non è sindacabile in sede di legittimità. Va sul punto osservat il giudice della cautela – a prescindere dai rapporti tra il COGNOME ed il ha evidenziato plurime incongruenze e lacune nel narrato della persona offe che non hanno consentito di ritenere integrata la soglia della gravità indi richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per l’emissione del provvedi cautelare. In particolare, ha valutato nebulosi e poco chiari i rapporti in tra il COGNOME e gli appartenenti ai diversi clan che sarebbero stati c nella vicenda estorsiva in contestazione, che nemmeno le dichiarazioni del COGNOME hanno consentito di chiarire, ritenendo necessari approfondimenti investigat al fine di «comprendere se effettivamente il COGNOME COGNOME stato vittima d richiesta estorsiva o se piuttosto si sia trovato in difficoltà nella gestione comuni, potendosi ipotizzare cointeressenze con gli esponenti di entrambi i cl circostanza che appare avvalorata dal riscontrato rilascio di cambiali di capo B), fatto che mal si concilia con l’ipotesi estorsiva, costituendo un’i prova documentale». Ebbene, con detti rilievi il ricorrente non si confronta cui sotto questo profilo il motivo di ricorso risulta anche aspecifico.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2024.