Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4479 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4479 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CORIGLIANO D’OTRANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/03/2022 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 14e/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME , il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di LECCE in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, quale giudice del riesame ai sensi dell’art.309 cod. proc. pen., ha respinto l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in data 18 gennaio 2022, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen, e, in particolare, per essere egli il referente per il comune di Corigliano d’Otranto del RAGIONE_SOCIALE mafioso capeggiato da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, facente parte della ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Il Tribunale ha confermato la valutazione, già espressa dal Giudice per le indagini preliminari, rispetto alla sussistenza di tutte le condizioni di legge per l’applicazione della misura cautelare in oggetto, dando particolare rilievo alle dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME, il quale ha evidenziato il ruolo sopra indicato ricoperto da NOME COGNOME (che aveva preso il posto prima ricoperto da NOME COGNOME) ed ha dato particolare risalto ad un episodio (verificatosi il giorno 1 febbraio 2020) che aveva visto coinvolto NOME COGNOME, reo di avere spacciato stupefacenti nel territorio di Corigliano d’Otranto, senza avere l’autorizzazione del RAGIONE_SOCIALE sotto il cui controllo tale comune ricade.
2.1. Nell’occasione – come emerso dalle intercettazioni – lo COGNOME era stato schiaffeggiato ed energicamente redarguito da alcuni appartenenti al medesimo sodalizio (tra cui NOME COGNOME e NOME COGNOME), i quali segnalavano la necessità di avere un incontro sull’ argomento proprio con il COGNOME, in considerazione del ruolo da lui rivestito nel territorio di Corigliano d’Otranto per conto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della violazione di legge con riferimento agli artt. 272 e 273
cod. proc. pen. ed all’art. 416-bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria.
Il ricorrente, anzitutto, evidenzia la carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata rispetto a tutte le questioni giuridiche prospettate dalla difesa con il gravame proposto ai sensi dell’art.309 cod. proc. pen., in particolare per l’assenza di una parte degli atti investigativi richiamati dal Giudice per le indagini preliminari nella ordinanza genetica rispetto alla posizione del COGNOME. Inoltre, lamenta che il Tribunale non ha risposto al motivo di impugnazione relativo al fatto che la vicenda dello NOME non riguardava la presunta attività di spaccio, ma in realtà comportamenti connessi al suo legame sentimentale con una ragazza del posto ed ai problemi creati con il precedente fidanzato della stessa (nonché amico del COGNOME).
3.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge con riferimento all’art.416-bis cod. pen. , nonché il vizio di motivazione mancante, illogica e contraddittoria rispetto alla contestazione di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE mafioso capeggiato dal COGNOME. In particolare il ricorrente osserva che, ad eccezione dell’episodio dell’i febbraio 2020 relativo allo COGNOME, non vi è alcun elemento a carico del COGNOME circa la sua partecipazione al sodalizio ed alla commissione dei reati fine. Gli unici elementi valorizzati dalla ordinanza genetica e da quella impugnata, quindi, sono soltanto le dichiarazioni del AVV_NOTAIO di giustizia NOME COGNOME ritenute dal ricorrente del tutto insuffcienti.
Infine, nel corso della odierna udienza in camera di consiglio, le parti hanno concluso nei termini sopra riportati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Anzitutto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha precisato che tutte le trascrizioni delle conversazioni utilizzate dal Giudice per le indagini preliminari sono state riportate nella comunicazione finale della notizia di reato (pag. 2, punto 3 della ordinanza impugnata).
1,2Q
Ciò posto la Corte ess~ che il ricorsa nel resto è fondato per le ragioni (da ritenersi assorbenti) di seguito illustrate, riguardanti i lamentat
vizi della motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
2.1. Invero, il quadro di gravità indiziaria a carico di NOME COGNOME, in ordine ai fatti di causa, si fonda sulla chiamata in reità da parte del AVV_NOTAIO COGNOME e dalle captazioni relative al citato episodio dell’ 1 febbraio 2020.
Al riguardo deve rammentarsi che , in tema di misure cautelari personali, tali chiamate possono integrare i gravi indizi di colpevolezza, ex art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo quando, oltre che essere sostenute da attendibilità intrinseca, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tal aventi valore dimostrativo non solo in ordine all’accertamento della verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità al soggetto colpito dalla misura restrittiva della libertà personale, secondo un canone di elevata probabilità e credibilità razionale (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, COGNOME, Rv. 234598; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 264213; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, COGNOME, Rv. 247147; Sez. 1, n. 35710 del 20/09/2006, COGNOME, Rv. 234897; Sez. 1, n. 19867 del 04/05/2005, COGNOME, Rv. 232601).
3.1. In tale ambito, ciascuna chiamata può avere come riscontro, anche unico, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché ricorrano (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143) determinate condizioni, che attengono, per quanto propriamente di rilievo ai fini del presente giudizio: a) all’accertamento dei rapporti personali fra ciascuno dei dichiaranti e la fonte diretta, onde inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato ai primi; b) alla convergenza delle varie chiamate, che devono corrispondersi reciprocamente, in maniera individualizzante quanto alla posizione dell’indagato, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum a suo carico.
3.2. Rispetto ad entrambe le condizioni l’ordinanza impugnata appare lacunosa ed illogica nel suo argomentare.
3.3. Anzitutto, in essa manca uno specifico riferimento alla valutazione di attendibilità originaria del COGNOME secondo i canoni testè richiamati, da condurre
con particolare cautela nella situazione data proprio perché egli è l’unica fonte informativa richiamata. Sicché si impone maggiore rigore di apprezzamento circa l’attendibilità del predetto dichiarante rispetto alla quale, però, il Tribunale d riesame non ha fornito adeguata argomentazione. 3.3. In ogni caso, le motivazioni svolte nel provvedimento impugNOME per sostenere l’attendibilità del COGNOME ed il riscontro oggettivo di quanto dal predetto rappresentato in ordine alla appartenenza di NOME COGNOME all’ associazione di stampo mafioso non risultano adeguate e coerenti.
Invero, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto al reato associativo, essi sono stati desunti dalle dichiarazioni del COGNOME e dalle intercettazioni effettuate il giorno 1 febbraio 2020.
4.1. Con riferimento alla verifica della attendibilità del COGNOME vale quanto sopra indicato; quanto, invece, alle intercettazioni bisogna ricordare che, come affermato da questa Corte (Sez. 2, 3492 del 08/01/2019, COGNOME, non mass.), l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezz della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, COGNOME, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650) o in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiv ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018,. COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259516).
4.2. Nel caso in esame la motivazione della ordinanza del Tribunale di Lecce fa discendere, in maniera non logica, dai dialoghi captatii richiamati in essa, gli elementi indiziari ritenuti sufficienti per affermare che l’odierno ricorrente facci parte dell’organizzazione ,criminale, di cui alla imputazione provvisoria, con il ruolo di responsabile per il comune di Corigliano d’Otranto.
Invero, il provvedimento impugNOME ha riportato diffusamente le intercettazioni che però non hanno coinvolto direttamente l’odierno ricorrente, riguardando i colloqui intercorsi nel corso della sopra indicata giornata tra NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Da tali intercettazioni, inoltre, non si ricava nemmeno la conferma di un incontro tra i predetti e NOME COGNOME in tale occasione. Sussistono, pertanto, le carenze motivazionali del provvedimento impugNOME poiché non vengono adeguatamente spiegate le ragioni per le quali è stato ritenuto che il ‘*NOME*NOME al quale si son
riferiti i soggetti intercettati fosse sicuramente l’odierno ricorrente, considerat che nell’ordinanza manca qualsiasi riferimento ad un incontro o a contatti (anche precedenti) tra i soggetti sopra indicati ed il COGNOME e non viene data, nemmeno, una coerente giustificazione all’assenza dell’indagato ai colloqui, in considerazione del fatto che – se effettivamente la questione era legata ad una non autorizzata attività di spaccio dello COGNOME – la presenza (o, quanto meno, un coinvolgimento) del responsabile del comune di Corigliano d’Otranto appariva necessaria nell’ambito delle logiche criminali sottese alle dinamiche interne di siffatti gruppi criminali.
Ne consegue che dalle conversazioni ambientali, seppure diffusamente richiamate nell’ordinanza impugnata, non risulta coerentemente possibile desumere gravi indizi di colpevolezza in ordine alla imputazione ex art .416-bis cod. pen.
Le segnalate carenze argomentative dell’ordinanza impugnata ne giustificano l’annullamento, ed il conseguente rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame, restando assorbite le ulteriori doglianze in tema di esigenze cautelari. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art.309, co.7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 7 ottobre 2022.