Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5688 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5688 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità della sanzione sostitutiva; rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 10 aprile 2025, confermava la sentenza, emessa in data 17 novembre 2022, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare di Marsala, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 220,00 di multa, per il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in quanto, ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 4282/2015 R.G.N.R., a seguito di istanza presentata in data 20 febbraio 2020, aveva omesso di comunicare nei termini di legge la variazione del proprio reddito nell’anno 2019 (accertato dalla Guardia di Finanza per un importo pari ad euro 46.770,00).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, NOME COGNOME, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fatto contestato sul piano oggettivo e soggettivo.
Si assume, invero, che la Corte territoriale si sarebbe limitata a sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di primo grado, in ordine alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, atti a dimostrare la colpevolezza del ricorrente oltre ogni ragionevole dubbio, omettendo di motivare in ordine alle specifiche doglianze avanzate in sede di gravame, relative alla corretta individuazione del termine entro il quale doveva essere adempiuto l’obbligo di comunicazione (da computarsi dalla data di presentazione dell’istanza di ammissione) ed alla conseguente valenza da attribuire, sul piano materiale e psichico, alla dichiarazione integrativa ex art. 3, comma 8ter , d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, trasmessa dall’imputato il 17 marzo 2022, con cui veniva rettificata la precedente dichiarazione relativa all’anno 2019 , indicando un reddito inferiore, il cui importo non superava i limiti per l’ammissione al beneficio.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, per aver la Corte di appello omesso di valutare la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 20 bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, avanzata in sede di motivi aggiunti e ribadita in sede di conclusioni cartolari.
Si chiede , pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoria scritta, con cui ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Con atto, depositato in data 15 dicembre 2025, il difensore dello COGNOME ha articolato due motivi aggiunti.
4.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al rigetto della richiesta di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen.
Si osserva, al riguardo, che la Corte territoriale si sarebbe limitata, con motivazione inadeguata, a qualificare la condotta del ricorrente in termini di gravità, omettendo di valutare le circostanze evidenziate dalla difesa inerenti alle concrete modalità di commissione del reato, avendo inviato la dichiarazione integrativa nel momento in cui aveva avuto contezza dell’errore commesso, alla modesta intensità del dolo e al l’assenza di precedenti specifici.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Si assume, invero, che la Corte di appello avrebbe disatteso la richiesta, omettendo di valutare, ancora una volta, le circostanze evidenziate dalla difesa in relazione alla modesta gravità del reato, alla non particolare intensità del dolo, alla assenza di precedenti specifici, già richiamate ai fini del proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen.
In data 29 dicembre 2025 il difensore dello COGNOME ha deposito memoria, con cui ha ulteriormente argomentato in ordine ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo risulta fondato, là dove evidenzia le lacune giuridico-motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza, sul piano oggettivo e soggettivo, del reato in disamina.
L’art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 punisce con la reclusione e con la multa «la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’art. 79, comma 1, lettere b), e) e d)».
A sua volta, quest’ultima disposizione prescrive che «l’istanza (di ammissione al gratuito patrocinio) contiene: d) l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell’anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione».
Con tale dichiarazione, dunque, chi sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato assume l’obbligo, penalmente sanzionato, di comunicare le eventuali modifiche delle condizioni reddituali -rispetto a quelle esistenti alla data di presentazione dell’istanza o dell’ultima comunicazione -che possano incidere sulla fruizione del beneficio.
Il dettato dell’art. 79, lett. d) d.P.R. n. 115 del 2002 impone all’istante l’impegno di «comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione».
2.1. Quanto al termine entro il quale quest’ultimo adempimento deve essere espletato -che è la questione centrale del presente giudizio -ritiene il collegio di condividere le argomentazioni già espresse da questa stessa Sezione nella sentenza n. 29383 del 26/05/2022, non mass., richiamata anche dal ricorrente, secondo cui una corretta esegesi di tale disposto normativo, che sia rispettosa della lettera e della ratio della norma, impone di agganciare l’obbligo in esame non all’adempimento fiscale, ma alla data di presentazione dell’istanza di ammissione o della precedente comunicazione di variazione.
Milita in favore di tale interpretazione il dato letterale dell’art. 79, lett. d), cit. che fa chiaro riferimento alla data di presentazione dell’istanza o della precedente comunicazione di variazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 79, lett. c), che stabilisce l’obbligo di accompagnare l’istanza con «una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2002, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell’articolo 76 »; norma, quest’ultima, che a sua volta fa riferimento al reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito «risultante dall’ultima dichiarazione», con ciò intendendo quella relativa ai redditi dell’anno precedente la presentazione dell’istanza.
Tale interpretazione è, inoltre, conforme all’intento del legislatore di monitorare, tenuto conto della natura solidaristica dell’istituto, secondo una cadenza annuale, non necessariamente coincidente con quella fiscale, le condizioni reddituali, al fine di revocare, se necessario, il beneficio per il superamento delle condizioni reddituali di ammissione. L’obbligo imposto dall’art. 79, lett. d) tende, infatti, ad evitare che il soggetto non meritevole continui a godere di un beneficio che non gli spetta, obbligando chi sia ammesso a comunicare la variazione reddituale entro l’anno dalla presentazione dell’istanza, senza attendere la scadenza fiscale. E tut-
tavia, il legislatore non chiede che le variazioni reddituali vengano comunicate subito, perché è comunque necessario che il limite soglia vada valutato su scala annuale, con la conseguenza che colui che viene ammesso dovrà dichiarare eventuali redditi superiori solo alla scadenza di un anno dalla domanda (in termini conformi, Sez. 4, n. 29383 del 26/05/2022, non mass.).
2.2. Giova, ancora, precisare che l’obbligo di comunicazione perdura sino a quando il procedimento non sia definito, così come ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, COGNOME, Rv. 260955 – 01, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento).
In fatto, la vicenda in esame, come ricostruita dai giudici di merito, può essere così sintetizzata.
NOME COGNOME veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento penale n. 262/19 S.I.G.E., pendente innanzi al Tribunale di Marsala, quale giudice dell’esecuzione, a seguito di istanza presentata in data 21 febbraio 2020, con cui dichiarava di aver percepito nell’anno 2018 un reddito complessivo pari ad euro 5.000,00.
Il procedimento veniva definito in data 10 marzo 2021.
A seguito di un controllo dell’Agenzia delle Entrate di Marsala emergeva che il reddito complessivo dello COGNOME nell’anno di imposta 2019 era pari ad euro 46.770,00 (di cui euro 44.807,00 risultanti dal mod. redditi P.F. inviato in data 7 agosto 2020 e la residua somma dal mod. 770 inviato il 2 marzo 2020 dal sostituto di imposta RAGIONE_SOCIALE) per cui il Tribunale di Marsala, con provvedimento emesso in data 24 giugno 2021, revocava il decreto di ammissione al beneficio.
3.1. Nel confermare la pronuncia di colpevolezza del ricorrente, la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, riteneva integrata la fattispecie in contestazione, sul presupposto che l’obbligo di comunicazione era sorto dal 30 novembre 2020, data in cui scadeva il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nell’anno di imposta 2019 , quando il procedimento era ancora pendente.
3.2. Ciò precisato, risulta evidente l’errore di lettura normativa commesso dai giudici di merito e la conseguente carenza della motivazione fondata, esclusivamente, su un erroneo presupposto.
3.3. Secondo la corretta interpretazione dell’art. 79, lett. d) , d.P.R. 115/2002, sopra indicata, l’obbligo di comunicazione in capo all’imputato (del tutto sganciato dall’adempimento fiscale) scadeva , infatti, il 20 marzo 2021, dopo la definizione
del procedimento, con conseguente disarticolazione del ragionamento posto dalla Corte alla base della pronuncia di condanna.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio, alla stregua dei principi sopra affermati.
L’accoglimento del primo motivo assorbe le residue doglianze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso, il 9 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO Estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME