Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39525 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39525 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministe , in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha conclusi GLYPH ledendo
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, emessa in data 28/11/2022, di conferma della pronuncia resa dal Tribunale di Messina, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, fatto commesso in data 15 dicembre 2016.
I giudici di merito ritenevano provata, sulla base degli accertamenti effettuati dalla G. di F., la condotta descritta nella contestazione elevata a carico dell’imputato, in base alla quale il ricorrente aveva dichiarato di essere inserito in un nucleo familiare diverso da quello effettivo, omettendo di indicare redditi per l’anno d’imposta 2015 corrispondenti ad euro 18.763,28 invece di euro 859,40.
La difesa articola i seguenti motivi di ricorso (in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, violazione dell’articolo 95 d.P.R. 115/2002.
La sentenza impugnata, lamenta la difesa, non fornisce risposta alle doglianze formulate nell’atto d’appello e risulta manifestamente carente, illogica e contraddittoria. La Corte di merito, come pure il primo giudice, si limita a fondare la condanna dell’imputato sul mero dato formale delle risultanze anagrafiche, ritenendo tali risultanze sufficienti ai fini della prov dell’integrazione del reato in contestazione e del mendacio delle dichiarazioni dei testimoni a difesa escussi.
i n merito all’elemento materiale del reato, la Corte di appello ha ritenuto inattendibili i testi a difesa perché le loro dichiarazione contrasterebbero con i dati anagrafici, ritenuti insuperabili.
Per giurisprudenza costante della Corte di legittimità, non è sufficiente ai fini dell’integrazione del reato la formale situazione di convivenza anagrafica o di mera coabitazione ove essa non corrisponda a quella effettiva. La Suprema Corte ha più volte precisato che nel valutare il reddito familiare complessivo occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua assistenza. Si è, quindi, ritenuto di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica effettiva del richiedente.
Ai fini della sussistenza del reato in contestazione è necessaria una concreta indagine finalizzata a stabilire se il rapporto di convivenza sussista effettivamente e si accompagni anche ad una concreta attività di contribuzione.
Nel caso di specie l’imputato ha fornito la prova dell’assenza dell’effettiva convivenza sia con il padre, sia con tale COGNOME NOME, circostanza confermata dai testi escussi (padre e fratello del ricorrente).
La Corte di appello omette di fornire adeguata motivazione in merito all’esito dell’istruttoria ed alla carenza di prove a carico dell’imputato sia riguardo all’elemento materiale del reato, sia riguardo all’elemento soggettivo.
La sentenza non prospetta argomentazioni logiche e giuridiche che scaturiscono dalla valutazione delle emergenze istruttorie, ma manifesta esclusivamente opinioni e suggestioni.
Trascura di considerare che il teste a difesa, COGNOME NOME padre dell’imputato, sentito all’udienza del 5 marzo 2021 con riferimento al brevissimo periodo dell’anno 2015 in cui i figli NOME e NOME risultavano anagraficamente con lui residenti, confessa di avere provveduto allo spostamento di residenza solo per poter godere di un bonus destinato a chi conviveva con tre figli. Chiarisce, quindi, che mai i figli avuti dalla signora COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, abbiano con lui convissuto, né che lui abbia contribuito stabilmente al loro mantenimento.
Quanto alla persona di COGNOME NOME, il teste COGNOME NOME afferma che questi ha avuto una relazione con la ex moglie COGNOME NOME, ma che non ha mai convissuto con i suoi figli, NOME e NOME. Aggiunge che il figlio NOME, odierno imputato, non vedeva di buon occhio la relazione della madre con NOME, molto più giovane della madre.
La situazione rappresentata dall’imputato ai fini dell’ottenimento del beneficio corrisponde a verità. Nell’anno 2015, l’imputato COGNOME COGNOME aveva appena 18 anni e, all’atto del deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio, aveva appena 19 anni. Dagli accertamenti della Guardia di finanza risulta che né lui né il fratello erano percettori di reddito, non svolgendo nell’anno 2015 alcuna attività lavorativa; riguardo poi al reddito della madre, all’istanza è stata allegata la certificazione unica da cui si evince l’importo imponibile.
Non vi è prova in atti che il ricorrente fosse a conoscenza del dato formale della residenza di COGNOME NOME presso la madre COGNOME. Ulteriore elemento a favore dell’insussistenza dell’elemento psicologico del reato è rappresentato dalle entità del reddito percepito nell’anno 2015 da COGNOME NOME, ammontante ad euro 16.364,99. Tale dato viene utilizzato in maniera incongrua dalla Corte d’appello per negare l’applicazione dell’esimente di cui all’articolo 131-bis cod. pen.
II) Mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’articolo 131-bis cod. pen.
La Corte d’appello non ha tenuto conto della giovanissima età dell’imputato, il quale era appena diciottenne all’atto del deposito dell’istanza di ammissione al patrocinio.
III) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione degli articoli 62-bis, 132 e 133 cod. pen. in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessività della pena.
Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I giudici di merito hanno accertato che l’imputato, in data 15 dicembre 2016, aveva avanzato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarando che il proprio nucleo familiare era composto dalla madre COGNOME NOME e dal fratello NOME NOME e che, in riferimento all’anno d’imposta 2015, il nucleo familiare così composto, aveva percepito una somma complessiva pari ad euro 859,00. Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza emergeva che l’imputato, per il periodo dal 27 gennaio 2015 al 20 aprile 2015 aveva trasferito la residenza in INDIRIZZO, entrando a far parte del nucleo familiare del padre COGNOME NOME, unitamente a COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; nei restanti periodi, invece, l’imputato risultava essere residente in INDIRIZZO insieme alla madre COGNOME NOME, facendo così parte del nucleo familiare composto dalla madre, da COGNOME NOME e da COGNOME NOME. Tale nucleo familiare, nell’anno d’imposta considerato, aveva conseguito un reddito complessivo pari ad euro 18.763,28.
Tutto ciò premesso, le doglianze proposte dalla difesa dell’imputato, oltre a riguardare la interpretazione delle emergenze probatorie, la cui valutazione è preclusa in questa sede, sono reiterative di censure puntualmente vagliate in sede di appello e disattese con argomentazioni del tutto corrette sul piano logico e in diritto.
In relazione al primo motivo di ricorso si osserva quanto segue.
E’ stato accertato che il richiedente ha dichiarato circostanze inveritiere con riferimento alla composizione del suo nucleo familiare e ai redditi percepiti nel periodo di riferimento (anno 2015).
In base al testo normativo e agli orientamenti consolidati di questa Corte, ai fini della definizione dei familiari conviventi (art. 76 d.P.R. 115/2002) deve aversi riguardo ai componenti della famiglia anagrafica (cfr. in motivazione Sez. 4, n. 36559 del 22/09/2021: «la nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio del gratuito patrocinio, non è quella di familiari a carico bensì quella di familiare convivente. E la definizione di familiari conviventi va letta in correlazione all’art. 79, c. 1 lett. b) che fa riferimento alla famig anagrafica del richiedente»). Non rileva invece il reddito del familiare non convivente fiscalmente a carico.
Pertanto, ai fini della determinazione della situazione patrimoniale si dovrà avere riguardo alla situazione anagrafica risultante dalla certificazione dello stato di famiglia, che attesta la convivenza fino a prova contraria, prova che incombe sul richiedente.
Nel caso in esame la famiglia anagrafica in cui risultava inserito l’imputato risultava composta dal richiedente, da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Non è stata offerta la dimostrazione che la situazione attestata dalla certificazione anagrafica non corrispondesse alla realtà (i giudici di merito hanno valutato le testimonianze acquisite e la documentazione in atti, esprimendo un convincimento in ordine alla ricorrenza dell’elemento materiale e soggettivo del reato frutto di considerazioni del tutto logiche e coerenti).
La difesa, dal canto suo, avversa la ricostruzione offerta dai giudici di merito prospettando un’alternativa lettura delle risultanze processuali, la quale, come è noto, sfugge al sindacato di legittimità. Esula, invero, dai poteri di questa Corte, la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimi denunciabile mediante ricorso per Cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601, così massimata:”In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito”).
3. In relazione alla seconda doglianza, la Corte, con motivazione priva dei paventati vizi logici, evidenzia come, nel caso di specie, non sussista la minima offensività richiesta ai sensi del 1*is cod pen., stante la gravità del fatt
(pluralità di profili oggetto di dichiarazione mendace; non trascurabile iato tra verità e dichiarazione quanto all’entità del reddito percepito, avendo il ricorrente omesso di esporre importi pressoché corrispondenti alla totalità del reddito effettivo).
La giustificazione risponde ai principi stabiliti in sede di legittimità. La norma che si assume violata, infatti, prevede, quali condizioni per l’esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art.133, primo comma, cod.pen., sussista l’indice-criterio della particolare tenuità dell’offesa e, con questo, coesista anche quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, COGNOME, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, COGNOME, Rv.26544901).
Quanto al terzo motivo di ricorso, congrue e prive di aporie logiche appaiono le argomentazioni a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha fatto riferimento alla condotta processuale non collaborativa ed ai precedenti penali del ricorrente. Per escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice del merito può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02: “Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente, e la sua scelta resta oggetto di un giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata”.)
Aspecifica risulta la doglianza relativa all’eccessività della pena inflitta, prossima al minimo edittale.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso in data 20 giugno 2023