Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30575 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30575 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 16/09/1990
avverso la sentenza del 31/12/2024 del TRIBUNALE di VERCELLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Vercelli, con la ordinanza impugnata, ha respinto la opposizione ai sensi dell’art.99 Dpr 115/2002 proposta da NOME COGNOME tramite il proprio difensore, avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della ricorrente in quanto, all’esito degli accertamenti delegati, in relazione all’anno di imposta di riferimento (anno 2023), era risultato che la NOME COGNOME aveva intrapreso un rapporto di convivenza con persona titolare di un reddito che travalicava il limite previsto dagli artt. 76, 79 e 92 D.Lgs. n.115/2002, tale da precluderle l’accesso al beneficio benchè fosse sopravvenuto lo stato di detenzione della richiedente il beneficio, in quanto lo stabile rapporto affettivo e la comunanza di interessi così instaurati, prescindevano dalla coabitazione fisica in quanto, anche nel rapporto di convivenza, ciascuno dei componenti può contare sull’apporto economico dell’altro componente, ancorchè il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio.
Sulle richieste subordinate volte a sollevare pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE in presenza di normativa che urta con disciplina sovra nazionale che garantisce la effettività del beneficio, ovvero questione di legittimità costituzionale dell’art.76 dPR 115/2002 in relazione agli artt.3 e 24 Cost. e 6 CEDU, in quanto l’importo delle spese legali potrebbe essere superiore ai redditi familiari, il giudice della opposizione ha evidenziato che la questione era teorica nel caso in esame e pertanto irrilevante ai fini delle questioni da sottoporsi agli organi di giustizia competenti a verificare il rispetto della normativa interna ai principi sovra nazionali o costituzionali, in quanto da un lato la ricorrente non aveva fornito evidenza dell’esistenza di ulteriori procedimenti in cui il beneficio era stato revocato o non riconosciuto; in secondo luogo sopperivano le regole della disciplina in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto la normativa interna avrebbe consentito di accedere al beneficio in relazione agli anni di imposta in cui il reddito familiare era sottosoglia, in ragione delle variazioni intervenute, che rendono fruibile l’accesso mediante la presentazione di una nuova istanza. La verifica dei requisiti di ammissione non è statica, ma è dinamica e tiene conto del mutamento delle condizioni economiche dei componenti del nucleo familiare; d’altro canto la ricorrente non aveva indicato se i procedimenti in cui era stata coinvolta e che hanno giustificato l’intervento e l’assistenza di un difensore, avevano comportato
prestazioni professionali riferibili al medesimo anno di imposta in relazione al quale era stato negato il beneficio, ovvero al precedente anno di imposta (anno 2022) in relazione al quale la NOME COGNOME possedeva certamente i requisiti di ammissione, ovvero a quello successivo, quando le mutate condizioni economiche del convivente COGNOME avrebbero potuto consentire una nuova richiesta di ammissione al beneficio.
3. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la difesa di NOME COGNOME la quale, premesso lo svolgimento dei fatti antecedenti alla richiesta di ammissione e premesso che al giudice della opposizione era stata prospettata la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della disciplina dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in termini rispettosi della direttiva UE 2016/1919 del 25 Ottobre 2016, anche alla luce dell’art.47 § 3 lett.c) della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, denunciava violazione di legge laddove il provvedimento impugnato non aveva tenuto conto della variabile del numero dei procedimenti in cui la richiedente il beneficio era imputata e indagata, poiché i limiti reddituali di cui agli 76 e 92 DPR 115/2002 non consentivano che la tutela legale dei non abbienti fosse garantita con effettività, in quanto risultava indagata in decine di procedimenti penali; prospettava pertanto una interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata della disciplina in materia di Gratuito Patrocinio e, in particolare, che fosse previsto un aumento della soglia reddituale corrispondente a quello, previsto dall’art.92 dPR per ogni familiare a carico, in relazione ad ogni procedimento cui il richiedente il beneficio fosse sottoposto per ciascun anno di imposta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto ai profili motivazionali del provvedimento di rigetto dell’opposizione rilevava che il giudice era a conoscenza che il beneficio non era stato riconosciuto alla NOME COGNOME anche in altri giudizi per avere esso stesso provveduto su una analoga istanza, mentre gli altri argomenti (concernenti la possibile variazione dei redditi e il fatto che in relazione ai precedenti anni di imposta le condizioni reddituali del nucleo familiare avrebbero consentito la liquidazione dei compensi maturati) erano del tutto illogici, in quanto le censure mosse nel ricorso in opposizione attenevano ad una questione di diritto e cioè all’esiguità delle soglie di reddito familiare indicate dagli artt.74, 76 e 92 dPR n.115/2002 che non consentiva una effettiva tutela dell’imputato, in ipotesi di pluralità di procedimenti penali a suo carico, così da giustificare un innalzamento del
limite di ammissione al beneficio per ogni ulteriore procedimento, sulla base dei criteri indicati dall’art.92 TU spese di giustizia in relazione all diversa ipotesi del numero dei componenti del nucleo familiare.
Nel caso in cui non fosse ritenuta applicabile una interpretazione estensiva, la ricorrente ha reiterato la richiesta di una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia UE a norma dell’art.267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea con motivata decisione, con precipua esposizione della questione con riferimento all’art.6 CEDU e in relazione a direttiva comunitaria sul patrocinio a spese dello stato negli stati membri della Comunità Europea, ovvero propone la rinnessione alla Corte Costituzionale sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art.92 DPR 215/2002 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’innalzamento di importo corrispondente a quanto indicato dalla norma, anche in ipotesi di altri procedimenti penali oltre quello per cui si procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso risulta manifestamente infondato laddove la ricorrente invoca una interpretazione analogica in bonam partem dell’art.92 TU Spese di giustizia, affinchè venga riconosciuta la elevazione della soglia di reddito del richiedente l’ammissione al G.P. per ogni ulteriore procedimento penale pendente nei suoi confronti, in misura equivalente a quella, contemplata dalla suddetta disposizione, per ogni ulteriore componente del nucleo familiare.
Trattasi in tutta evidenza di evenienze niente affatto omogenee la cui mancata equiparazione non determina profili di irragionevolezza con riferimento ai principi di uguaglianza e di effettività della tutela giurisdizionale così da richiedere una interpretazione estensiva o analogica della suddetta disposizione.
Invero, la disciplina del Patrocinio a Spese dello Stato ammette l’accesso al beneficio in relazione ad ogni procedimento penale che risulti iscritto a carico dell’interessato qualora venga riconosciuto lo stato di non abbienza dello stesso. A questo proposito la scelta del legislatore è stata quella di individuare la condizione di non abbienza sulla base di un parametro reddituale riferibile al nucleo familiare del richiedente (art.76 DPR n.115/2002), elevato in ragione del numero dei componenti, (art.92) sulla base di un criterio che valorizza le componenti reddituali positive, rappresentate da “qualsiasi introito che l’istante percepisce con caratteri di
non occasionalità che confluisce nel formare il reddito personale” (Sez. 4, n. 28810 del 10/05/2023, COGNOME, Rv. 284808 – 01), defalcate dai costi deducibili.
Se questa è stata la scelta del legislatore, la mancata considerazione delle spese legali quale motivo di elevazione della soglia di reddito prevista per l’ammissione al beneficio è coerente con l’impostazione seguita dal legislatore e non irragionevole .i .. le spese legali sono sopportate dalla collettività e cioè dall’Erario in presenza dei parametri reddituali fissati dal legislatore. pg fiù in generale, il legislatore espressamente sancito, ai fini della individuazione dei parametri reddituali, la irrilevanza dei costi deducibili.
È del tutto evidente, pertanto, che l’ordinamento penale pone un limite reddituale al riconoscimento del beneficio che vale in relazione a ciascun procedimento in cui venga introdotta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio e l’imposizione di un tale limite, parametrato alle capacità patrimoniali e reddituali del nucleo familiare dell’interessato, prescinde dalla variabile del numero dei procedimenti cui è stato sottoposto l’interessato.
La prospettata guestione di legittimità costituzionale, così come £1.~ -; GLYPH 0,..2M, formulata, e cioè ceIrTSievisione dell’obbligo di tenere in considerazione l’incidenza della pluralità di procedimenti penali ai fini dell’innalzamento del limite del reddito di cui agli artt. 76 e 92 co. secondo DPR 115/2002 risulta priva del requisito della rilevanza, posto che da un lato la ricorrente non ha fornito evidenza della pluralità dei procedimenti pendenti a suo carico e della riferibilità degli stessi al medesimo anno di imposizione fiscale, così da determinare un aggravio di spese a carico dell’interessata e dall’altra non ha neppure documentato che per l’annualità di interesse siano stati effettivamente sostenuti dei costi.
2.1. Quanto alla richiesta di pronuncia pregiudiziale, nel giudizio di cassazione non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, ove la parte si limiti, come nella specie, a censurare direttamente l’incompatibilità con il diritto euro-unitario delle conseguenze di fatto derivanti dall’interpretazione del diritto interno, senza sollecitare un’esegesi generale e astratta della normativa nazionale ritenuta incompatibile con quella europea, laddove nella specie nessun dubbio interpretativo risulta prospettato in relazione al significato da attribuirsi alla norma interna, né alla latitudine applicativa dei principi enunciati dal diritto comunitario in materia di patrocinio a spese dello Stato, essendosi limitata la parte
ricorrente a denunciare una astratta incompatibilità tra le due discipline
(sez.
6, n.
44436
del
04/10/2022, COGNOME, Rv. 284151-04; sez.F., n.33478 del 1/08/2024, M., Rv.287162 in motivazione pag.11).
3. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in
dispositivo a favore della Cassa dell’Ammende non ravvisandosi ragioni di esonero di responsabilità al riguardo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Prskfente