Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AVELLINO il 19/09/1992
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna di COGNOME NOME alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all’art. 95 DPR 115/2002, per aver falsamente dichiarato nell’istanza di ammissione gratuito patrocinio dati reddituali incompleti, omettendo di indicare i redditi dei c conviventi.
Il ricorrente deduce vizio motivazionale con riferimento alla valutazione dell’eleme soggettivo del reato, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato la mancata consapevolezza dell’imputato circa i redditi da computare, ravvisandos in ciò un errore scusabile.
La censura è manifestamente infondata.
Il ricorso si limita sostanzialmente a sollecitare una rilettura del quadro probatori stregua di una diversa ricostruzione del fatto, perseguendo un riesame nel merito del sentenza impugnata che non è consentito in questa sede.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della valutazione dell’elemento psicologico non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quan struttura motivazionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coer apparato argomentativo.
La Corte territoriale ha chiaramente confutato le tesi del ricorrente, evidenziando ch richiesta di ammissione riportava dati reddituali assolutamente incompleti, dovendo estender a tutti i componenti del nucleo familiare, stante la chiara dizione degli artt. 76 e 115/2002.
Si rammenta che in tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni omissioni, anche parziali, che integrano l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 95, 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni reddito per l’ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosament provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante con colposa, e salva l’ipotesi del dolo eventuale (sez.4, 5.6.2019, COGNOME Luigi, Rv.277 11.1.2018, COGNOME 272129).
Il giudice di appello con motivazione assolutamente coerente ha invero escluso nell specie la ricorrenza di un difetto di controllo, laddove le dichiarazioni false e inc attengono a circostanze (componenti del nucleo familiare e redditi dagli stessi percepiti) rientrano nella sfera di diretto controllo e di personale gestione del prevenuto, affere stesse alla omessa inclusione nella autocertificazione di familiari conviventi, percett reddito che contribuivano a concorrere ai bisogni e alle esigenze di sostentamento del famiglia (per un caso analogo, Sez.4, n.32061 del 19/05/2021, COGNOME)
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto
immune da vizi di legittimità.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla
condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Così deciso, in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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