Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 487 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 487 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Marsala, con cui NOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002.
Essendo stato ammesso in data 14/04/2015 al gratuito patrocinio, con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala, nell’ambito del procedimento n. 1124/14 RGNR, recita l’imputazione elevata a carico del predetto, ometteva di comunicare, nel termine di legge, la successiva variazione del proprio reddito relativo all’anno d’imposta 2015, risultato essere pari a euro 16.596,00. Fatto accertato in Marsala in data 04/07/2017 (data di revoca del beneficio) e commesso il 26/03/2016.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza(in sintesi giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.).
Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen.; 79 e 95 d.P.R. 115/2002.
L’affermazione di penale responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito, lamenta la difesa, è frutto di un erroneo governo delle regole vigenti in materia di valutazione probatoria.
I giudici si sarebbero limitati a constatare l’esistenza oggettiva del superamento dei limiti di reddito per l’anno d’imposta 2015 e la mancata comunicazione di tale variazione.
La Corte di merito, tuttavia, non ha considerato che il fatto ascritto all’imputato non è stato commesso il 26/3/2016. Invero, la locuzione “entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell’istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione”, indicata nell’art. 79, comma 1, lett. d), T.U. spese giustizia, termine entro il quale deve provvedersi alla comunicazione della variazione di reddito, è riferita all’anno fiscale e non all’anno solare. Poiché relativamente agli emolumenti percepiti nell’anno 2015, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi scadeva nel settembre 2016, il reato addebitato al ricorrente non può essere venuto ad esistenza nel marzo 2016, come indicato nella imputazione.
Sono stati sviliti gli elementi addotti dalla difesa, dai quali è possibi evincere la mancanza dell’elemento soggettivo del reato.
Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Ebbene, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza delle ragioni addotte.
La doglianza riguardante l’epoca di consumazione del reato non è stata devoluta alla Corte di merito nei termini prospettati nel ricorso. Si tratt comunque di aspetto non incidente sulla venuta ad esistenza del reato come sembra prospettare la difesa.
Il termine indicato nell’art.79, comma 1, lett. d), T.U. spese giustizia è i termine ultimo entro il quale deve essere effettuata la comunicazione della variazione del reddito rilevante, fissato in trenta giorni dalla chiusura dell’anno fiscale.
Questo non implica che tale comunicazione non debba essere effettuata prima, ove, come nel presente caso, si siano già realizzate le condizioni richieste dalla norma. Ciò che si è verificato nel presente caso, avendo i giudici di merito evidenziato, sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dal NOME e del mod. NUMERO_DOCUMENTO presentato dalla moglie, come il nucleo familiare dell’imputato avesse percepito un reddito imponibile pari ad euro 16.596,00 nell’anno 2015. Né la difesa ha documentato che alla scadenza del termine ultimo indicato dalla norma il ricorrente abbia comunicato la variazione del reddito.
Quanto all’elemento soggettivo del reato, il ricorso non si confronta con le argomentazioni espresse dalla Corte di merito in sentenza: si è evidenziato in motivazione come il ricorrente non potesse essere all’oscuro degli emolumenti dallo stesso percepiti; si è anche rimarcato come l’evidente sproporzione rispetto al reddito precedente ed il breve lasso di tempo tra la presentazione dell’istanza e la prima variazione reddituale ragionevolmente escludano che egli abbia agito con superficialità o che sia incorso in un errore scusabile. Si tratta di adeguata motivazione, non meritevole di essere censurata in sede di legittimità.
Quanto ai rilievi riguardanti la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente ricordare che il giudice di merito non sia tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio. (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, COGNOME Cotiis, Rv. 26582601).
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000),
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2022
Il Pre
Il Consigliere estensore