Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24620 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24620 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 16/07/1970
avverso l’ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG che ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna ? in d ta 3 luglio 2024 (depositata il 4 luglio 2024), con la quale veniva disposta la cancellazione dal ruolo della causa inerent il ricorso avverso il diniego di ammissione al gratuito patrocinio e la conseguent estinzione del processo.
1.1. GLYPH Solleva un unico motivo di ricorso con cui deduce violazione di legge processuale. Lamenta il ricorrente che, alla prima udienza del 21/06/2024 la Presidente disponeva il rinvio al 03/07/2024 sul presupposto che nessuno fosse comparso, e questo nonostante l’COGNOME avesse provveduto alla notificazione all’Ufficio delle Entrate in data 21/03/2024, inviata per conoscenza anche a Tribunale di Sorveglianza di Bologna. Il ricorrente rileva, peraltro, che la mancat comparizione è ampiamente consentita ed in supporto a ciò si riporta4uanto disposto proprio da questa Sez. 4 n. 53366/16 in un procedimento che riguardava l’odierno ricorrente, secondo cui “non è prevista, invece, la notifica al PG, né presenza dell’interessato o del difensore”. A seguito del decreto di rinvio all’udien ‘ ‘ lì(0 1 3/07/2024, prosegue il ricorrente, l’COGNOME provvedeva nuovamente, in data 28/06/2024, a rendere edotto il Tribunale di sorveglianza di avere già provveduto a notificare all’Ufficio delle Entrate il decreto e il ricorso attraverso l’Ufficio matr secondo quanto asseverato da questa Sez. 4 nn. 18442/16 e n, 852/22, sempre in procedure che lo riguardano, secondo cui “è validamente adempiuta dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all’ufficio matricola de casa circondariale di provvedere alla trasmissione all’ufficio finanziario”. E anche questo secondo caso l’istanza di notificazione veniva inviata per conoscenza al Tribunale di Sorveglianza di Bologna quale prova dell’avvenuta notifica. Si duole poi il ricorrente che sia stata indebitamente applicata la disciplina processuale civil vicenda di natura penale che avrebbe dovuto seguire le regole del processo e delle impugnazioni penali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che l’ordinanz impugnata sia annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente d Tribunale di sorveglianza di Bologna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
2. Ha ragione la difesa nel ricordare i che, secondo giurisprudenza costante, la presenza dell’interessato e/o del suo difensore non fosse necessaria; che l’Attanas aveva adempiuto validamente agli oneri notificatori all’ufficio finanziario interessat avanzando richiesta all’ufficio matricola della Casa Circondariale in cui era detenut di provvedere alla trasmissione dell’istanza medesima; che il procedimento in questione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 risultava assoggettato alle regole del procedimento penale e non a quelle del rito civile, erroneamente richiamate nell’ordinanza impugnata.
Tutta la procedura seguita si palesa abnorme in quanto l’opposizione proposta avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese de Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, a differenza di quella al decreto di liquidazione del compenso al custode o all’ausiliario del giudice, dev essere decisa dal giudice penale, stante il carattere accessorio della controver rispetto al processo penale e con le forma di tale ultimo processo (così, oltre richiamata Sez. 4 n. 43227 del 25/9/2019, COGNOME, n.m., questa Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 dep. 2019, COGNOME, Rv. 274908, alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda che richiama i dicta di Sez. 1 civ., ord. n. 6840 de 24/03/2011, Rv. 617366 che chiarisce come anche presso la Corte di Cassazione la competenza sia delle sezioni penali, Sez. 4, n. 6875 del 13/1/2021, COGNOME, Rv. 280540 e quelli 3 di Sez. Un. n. 36168 del 14/7/2004, COGNOME, Rv. 228667 e Sez. Un. n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887). Va dunque qui ribadito l’orientamento attualmente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il quale distingue tr le controversie sui compensi, nelle quali primeggia il rilievo della natu squisitamente civilistica, patrimoniale della causa, dalle controvers ( i sull’ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita GLYPH EI GLYPH revoca di tali atti, nelle quali, “pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale am dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorie della controversi rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, principi ed alle regole dell’ordinamento penale” (Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011 Esposito, Rv. 250134; e più di recente Sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, COGNOME e altro, Rv. 273254). Tale posizione – come ricorda la richiamata sentenza 1223/2019 – è condivisa ormai anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l’opposizione all revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai dife nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla Corte di Cassazione – copia non ufficiale
circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio pena (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366). Ancora di recente è stato chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinv processo “speciale” per gli onorari di avvocato di cui all’art. 99, comma 3, d.P.R. maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 14 d.lgs 1° settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del r sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che procedimento di opposizione avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, devono essere coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (così Sez. 4, n. 29385 d 26/5/2022, COGNOME, Rv. 283424 che, in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività di opposizione al decreto reiet dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui all’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002). Deve essere qui ribadito che il procedimento previsto dall’art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è assoggetta alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti 0. derivanti dalla previsi dell’innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (Sez. 4, n. 10009 3/12/2021, dep. 2022, Prevete, Rv. 282858).
Il provvedimento che ci occupa, dunque richiama – in difformità con l’art. 99 Dpr. 115/02- gli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. Peraltro, questa Corte di legittimit anche chiarito (cfr. ex multis Sez. 4 m. 53366 del 9/11/2016, Attanasio, n. m.) che, secondo il meccanismo processuale previsto dall’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, “quando il ricorso in opposizione dell’interessato avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla Direzione regionale delle Entrate a cura dell’istante, non si config inammissibilità del gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all’Amministrazione finanziaria, da esegu a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (v. 4, n. 18842 del 13/04/2016, COGNOME, Rv. 266846). Ciò che rileva è, pertanto, i tempestivo deposito dell’atto introduttivo, che realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale e che nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista. Non è prevista, invece, la notif al PG, né la presenza dell’interessato o del difensore. Nel caso di specie, peraltro ricorrente – detenuto – aveva già comunque richiesto all’ufficio matricola della cas circondariale presso cui era ristretto la trasmissione del ricorso all’Ufficio finanz competente, che ne era controparte: condotta, questa, certamente esaustiva ai fini dell’assolvimento dell’onere relativo da parte del ricorrente, detenuto, second plurimi arresti del giudice di legittimità (per tutte, v. Sez. 4, n. 5287
15/11/2016, COGNOME, Rv. 268686 secondo cui «’incombente, previsto a pena di
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010/
inammissibilità, della notifica all’ufficio finanziario ricorso avverso il
provvedimento di rigetto dell’istanza all’ammissione al patrocinio a spese dello Stat
è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all’ufficio matricola della casa circondariale di provvedere a
trasmissione all’ufficio finanziario delle copie del ricorso»; Sez. 4, n. 5045
10/11/2010, dep. 2011, COGNOME e COGNOME, Rv. 249564 secondo cui
“l’incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all’ufficio finanzi del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza all’ammissione
patrocinio a spese dello Stato (art. 99, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)
validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all’ufficio matricola della casa circondariale di provvedere
trasmissione all’ufficio finanziario delle copie del ricorso»).
Da tali considerazioni segue che erroneamente e sulla base di ritenute violazioni processuali in realtà del tutto inesistenti relative all’assenza delle p
Tribunale di sorveglianza di Bologna ha disposto il sostanziale rigett dell’opposizione, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Va, quindi, disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna, per l’ulteriore corso. Così deciso il 4 marzo 2025