Gratuito Patrocinio: La Cassazione Afferma la Competenza del Giudice Penale
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10908 del 2025, ha chiarito un punto cruciale in materia di gratuito patrocinio: a chi spetta decidere sull’opposizione contro un diniego del beneficio in ambito penale? La risposta della Suprema Corte è netta: la competenza è del giudice penale, non di quello civile. Questa decisione riafferma la centralità del diritto di difesa nel processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un imputato alla Corte di assise di Taranto. La Corte respingeva l’istanza con un decreto. L’interessato, non rassegnato, proponeva opposizione contro tale decisione, ma il ricorso veniva incardinato davanti al Tribunale civile di Taranto, il quale a sua volta lo respingeva.
Ritenendo errata la procedura seguita e la decisione del giudice civile, l’imputato si rivolgeva alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni, tra cui una di fondamentale importanza procedurale: la competenza a decidere sull’opposizione.
L’Opposizione al Diniego di Gratuito Patrocinio e i Motivi del Ricorso
Il ricorrente basava il suo appello alla Suprema Corte su tre motivi principali:
1. Violazione di legge sulla competenza: Il motivo principale, e quello che si è rivelato decisivo, riguardava la violazione dell’art. 99 del d.P.R. 115/2002. Secondo il ricorrente, la competenza a decidere sull’opposizione al diniego di gratuito patrocinio non appartiene al giudice civile, bensì a quello penale presso cui pende il procedimento principale.
2. Vizio di motivazione: In subordine, il ricorrente lamentava un’errata valutazione dei parametri economici e personali (tenore di vita, attività economiche, precedenti penali) utilizzati per negare il beneficio.
3. Omessa valutazione delle prove: Infine, si contestava la mancata ammissione e valutazione delle prove richieste per dimostrare il proprio stato di non abbienza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo relativo alla competenza. I giudici hanno tracciato una distinzione netta tra le controversie relative alla liquidazione dei compensi professionali e quelle riguardanti l’ammissione stessa al gratuito patrocinio.
Mentre le prime hanno una natura prevalentemente patrimoniale e civilistica, le seconde toccano il cuore del diritto di difesa nel processo penale. L’accesso al patrocinio a spese dello Stato è una condizione essenziale per garantire a tutti, anche ai non abbienti, la possibilità di difendersi efficacemente in giudizio. Pertanto, la decisione su tale ammissione non può essere demandata a un giudice estraneo al procedimento penale.
La Corte ha specificato che, ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002), la competenza spetta al Tribunale o alla Corte d’appello a cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. Ne consegue che, se il diniego proviene da un giudice penale, l’opposizione deve essere decisa da un organo giudiziario penale. Di conseguenza, l’ordinanza del Tribunale civile è stata annullata in quanto emessa da un giudice privo di competenza funzionale.
Le Conclusioni
La sentenza in esame stabilisce un principio di diritto chiaro e fondamentale: le questioni relative all’ammissione al gratuito patrocinio in ambito penale devono essere trattate all’interno della giurisdizione penale. Questa pronuncia tutela l’effettività del diritto di difesa, assicurando che la valutazione sull’accesso a questo strumento essenziale sia compiuta dal giudice che ha piena cognizione del contesto processuale in cui tale diritto deve essere esercitato. L’annullamento con rinvio al Tribunale di Taranto impone ora una nuova valutazione della richiesta da parte del giudice penale competente.
A quale giudice spetta decidere sull’opposizione al diniego del gratuito patrocinio in un procedimento penale?
Secondo la sentenza, la competenza a decidere sull’opposizione spetta al giudice penale, e più precisamente al Tribunale o alla Corte di appello a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell’istanza.
Perché la competenza in questa materia non è del giudice civile?
La competenza non è del giudice civile perché la decisione sull’ammissione al gratuito patrocinio incide direttamente sull’effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. Si distingue dalle controversie sui compensi legali, che hanno un interesse prevalentemente civilistico e patrimoniale.
Qual è stato l’esito finale del ricorso deciso dalla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale civile, e ha rinviato il caso al Tribunale di Taranto per un nuovo giudizio da parte del giudice penale competente.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10908 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10908 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANDURIA il 16/10/1956
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 dei TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale civile di Taranto in data 28/05/2024 che ha respinto il ricorso proposto contro il decre emesso il 17/02/2023 dalla Corte di assise di Taranto di rigetto dell’istanz ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Il ricorso consta di tre motivi:
2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per inosservanza dell’art 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , poiché la competenza a decidere sull’opposizione è del giudice penale e non del giudice civile;
2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76 e 96, comma 2, d.P.R. 115/2002 lamentava il cattivo utiliz dei parametri utilizzati nella sentenza di rigetto’: in ‘particolare / non dava indicazioni sul tenore di vita dell’interessato, sulle attività economiche e sui precedenti pen
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2 e seguenti cod. civ. e 183 cod. proc. civ., lamentando la completa omissione da part del Tribunale cerca le prove richieste per dimostrare lo stato di non abbiente;
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullament dell’impugnata sentenza con rinvio al giudice civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, dirimente apparendo in tal senso il primo motivo.
Ai sensi dell’art. 99 d.P.R. cit., la competenza spetta al Tribunale o alla Co di appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell’ist Come correttamente osservato nel ricorso, diversamente dalle controversie sui compensi, dove prevale un interesse prevalentemente civilistico di natura patrimoniale, per quelle che riguardano l’ammissione al patrocinio a spese dello Sta rileva il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull’ esercizio di difesa del processo penale.
Nel caso di specie deve, pertanto, essere esclusa la competenza del giudice civil in favore del giudice penale competente.
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. Così deciso il 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente