Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 21552 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 del TRIBUNALE di BRINDISI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con decreto del 3 settembre 2019, il G.I.P. del Tribunale di Brindisi rigettava l’istanza di ammissione a gratuito patrocinio proposta da NOME COGNOME, ritenendo l’insussistenza dei presupposti reddituali richiesti per l’ammissione al beneficio; in particolare, l’istante aveva fatto riferimento, in domanda, ad un reddito di euro 2806, ma dal certificato del casellario giudiziale emergevano numerosissime condanne per delitti contro il patrimonio ed inoltre al COGNOME era stata applicata la misura RAGIONE_SOCIALE custodia cautelare in carcere per furti e rapine, per cui si trattava di circostanze idonee ad escludere la ricorrenza dei presupposti reddituali richiesti dalla legge.
Con ordinanza del 17 novembre 2020, il Tribunale di Brindisi rigettava l’opposizione proposta dall’istante perché il rapporto processuale era stato costituito con il RAGIONE_SOCIALE anziché contro l’RAGIONE_SOCIALE. La Corte di cassazione, su impugnazione del Leo, con Sez. 4, del 20 gennaio 2022 n. 3576, annullò con rinvio l’ordinanza, perché il Tribunale avrebbe dovuto disporre la notifica all’RAGIONE_SOCIALE e non rigettare l’opposizione.
In sede di rinvio, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 13 ottobre 2022, dichiarò inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio dello Stato, richiamando l’art. 79, comma 1 lett. c) d.P.R. n. 115 del 2022 in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito complessivo valutabile dell’interessato era carente del COGNOME requisito di specifica determinazione del reddito complessivo. Impugnato dal Leo il provvedimento, la Corte di cassazione, Sez. 3, n. 5749 del 24/01/2023 Rv. 284141 – 01, ha annullato l’ordinanza, ritenendo illegittimo il provvedimento con cui era stata dichiarata l’inammissibilità di tale istanza, essendo preclusa, ai sensi dell’art. 627, comma 4, cod. proc. pen., la modifica RAGIONE_SOCIALE regiudicata su un punto di diritto – qual è quello RAGIONE_SOCIALE stessa ammissibilità RAGIONE_SOCIALE richiesta – già valutato nella sentenza di annullamento RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, che copre il dedotto e il deducibile.
A seguito del nuovo giudizio di rinvio, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 18 dicembre 2023, ha rigettato l’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza, ritenendo che il Leo avesse superato il limite di reddito per l’ammissione al beneficio, avendo egli presumibilmente conseguito elevati guadagni illeciti per effetto RAGIONE_SOCIALE commissione, fino ad epoca relativamente recente, di numerosi reati contro il patrimonio. Secondo il Tribunale, come desumibile dalla documentazione allegata dall’RAGIONE_SOCIALE, risultava che il NOME era intestatario di tre utenze telefoniche per uso affari nel 2018 e che la cognata COGNOME NOME, che aveva dichiarato di aver provveduto a pagare le
utenze del NOME, nel 2018 non aveva presentato dichiarazione dei redditi e l’ultima dichiarazione risalente al 2017 era pari ad euro 748, 48. Dunque, non erano state credibilmente indicate le sue fonti di procacciamento dei mezzi necessari per vivere, per cui era legittimo ipotizzare che i guadagni derivassero dall’espletamento di attività illecite.
Avverso tale ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione, proponendo due motivi di impugnazione:
violazione degli artt. 627, comma 4, cod.proc.pen. perché l’inattendibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione del NOME in merito all’apporto economico RAGIONE_SOCIALE cognata era già stata considerata dalla Corte di cassazione e non avrebbe potuto essere messa in discussione dal giudice in sede di rinvio;
violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle regole in tema di prova previste dagli artt. 115 cod.proc.civ. e 2727 e 2729 cod.civ. ed erronea applicazione ed inesistente motivazione in ordine al discorso giustificativo posto a fondamento del diniego del beneficio ed errata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove proposte dalle parti; contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, colui il quale presenta istanza di ammissione non è tenuto a provare la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni di reddito che danno diritto al beneficio. Nel richiedere il beneficio, l’interessato deve allegare esclusivamente un’autocertificazione attestante le sue condizioni di reddito (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 78). Peraltro, le presunzioni di reddito devono essere concrete ed inoppugnabili, non essendo sufficiente, per esempio, la titolarità di una partita IVA per poter affermare un reddito presunto. Il giudice investito dell’opposizione avrebbe dovuto effettuare un rigoroso accertamento tramite gli organi di indagine finanziaria, per stabilire, anche sulla base di elementi presuntivi, se il richiedente continuasse a godere di redditi derivanti da attività illecita concretizzatasi in reati contro il patrimonio.
Si rileva che il giudice avrebbe dovuto avvalersi di informative, da richiedere d’ufficio ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 96, per valutare il tenore di vita e le eventuali attività economiche dell’interessato. Tali indagini ed informazioni dovevano ritenersi necessarie, in caso di rigetto di istanza di gratuito patrocinio, non essendo sussidiarie ma costitutive RAGIONE_SOCIALE motivazione di rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta. Chiede, in definitiva, l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE ordinanze impugnate.
6.11 Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I due motivi, connessi e da trattare congiuntamente, sebbene deducano formalmente vizi di violazione di legge processuale e sostanziale, attaccano
COGNOME
esclusivamente la motivazione dell’ordinanza impugnata, in quanto la stessa non ha ritenuto verosimile la dichiarazione del reddito allegata alla richiesta. Non è chiaramente suscettibile di passare in giudicato una mera circostanza in fatto, quale sarebbe l’apporto al sostentamento fornito da terzi, all’interno del complesso giudizio sulla sussistenza del presupposto reddituale necessario per accedere al beneficio.
Sostanzialmente il ricorrente lamenta che si tratti dì motivazione non adeguata, nonché incongrua con riferimento al disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96. La Corte di cassazione ha più volte ricordato che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 è testualmente ammesso esclusivamente per violazione di legge, nella quale rientra, come noto, la mancanza di motivazione ma non il vizio riguardante la congruità RAGIONE_SOCIALE valutazioni del Giudice (Sez. 4, n. 16908 del 07/02/2012, Grando, Rv. 252372), pena la indebita espansione del ruolo RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione ad ennesimo giudice del merito. Nel concetto di violazione di legge può comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali, ad esempio, l’art. 125 cod.proc.pen., secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità.
L’apparenza RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento impugnato non con s ente, I Adir,TI invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice. Non può invece ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, previste come autonomo motivo di annullamento dall’art. 606 c.p.p., lett. e), né tantomeno il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento» (così, il punto n. 3.1.1. RAGIONE_SOCIALE motivazione di Sez. 3, n. 3271 del 10/12/2009, dep. 2010, Provenza e altro, Rv. 245877; cfr., Sez. 4, n. 11478 del 09/02/2017, NOME, non mass., in motivazione al punto n. 2.1. del “considerato in diritto”).
Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi inclusi lai fini in esame ( sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi RAGIONE_SOCIALE motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante oppure privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Ciò posto, l’ordinanza impugnata non risulta affetta da tale vizio, di sostanziale omissione di pronunzia, avendo, in effetti, il decidente fatto riferimento ad indici significativi dell’esistenza di redditi occultati (titolarità di tre carte sim uso d’impresa, inverosimiglianza RAGIONE_SOCIALE indicazione RAGIONE_SOCIALE cognata- priva di redditi adeguati- quale persona che provvedeva al mantenimento dell’istante; numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio). Tali elementi fattuali, allegati dal
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RAGIONE_SOCIALE resistente, sono stati valutati dal giudice al fine di formulare il giudizi sulla sussistenza del presupposto reddituale.
COGNOME Nella concreta fattispecie, il giudice, con argomentazioni prive di connotazioni di illogicità, ha ravvisato fondati motivi per ritenere non attendibile la dichiarazione del NOME, circa la situazione reddituale, richiamando circostanze di fatto ed elementi presuntivi desumibili dalla natura RAGIONE_SOCIALE condanne riportate dal NOME e la sostanziale inverosimiglianza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dalla cognata del ricorrente; e così facendo ha proceduto a valutazioni esplicitamente consentite dal D.P.R. n.115 del 2002, art. 96, comma 2. Come è noto, per costante e pacifica giurisprudenza, nella nozione di reddito, ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, rientrano tutti i beni, mobili ed immobili (ivi compresi anche i proventi derivanti da attività illecita), che contribuiscono alla formazione del patrimonio dell’istante e dei suoi familiari con lui conviventi. In tal senso si è espressa, “ex pluribus”, la Quarta Sezione Penale, con la sentenza n. 25044 del 11/04/2007 (dep. 28/06/2007), Rv. 237008, ric. COGNOME ed altri: in tale pronuncia è stata affermata la rilevanza di qualunque fatto “che riveli la percezione, lecita o illecita, di reddito”.
A ciò aggiungasi quanto testualmente precisato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144 del 1992: “…rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite – che, secondo la giurisprudenza (Cass. pen. 22 marzo 1991 n. 3242), non sono sottoposti a tassazione – ovvero redditi per i quali è stata elusa l’imposizione fiscale; tutti tali redditi sono poi accertati co gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici previste dall’art. 2729 c.c. (quali il tenore di vita ed altri fatti di emersione RAGIONE_SOCIALE percezione di redditi)”
Consegue da tutte le considerazioni svolte la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, anche al versamento a favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (non sussistendo la situazione impeditiva di cui alla sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 RAGIONE_SOCIALE Corte 7 costituzionale), di una somma che si ritiene conforme a diritto fissare in duemila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di Euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.