Gratuito Patrocinio: La Cassazione e la Correzione dell’Errore sulle Spese Legali
L’istituto del gratuito patrocinio rappresenta un pilastro fondamentale del nostro ordinamento, garantendo a tutti, anche ai meno abbienti, il diritto inviolabile alla difesa. Tuttavia, la sua applicazione pratica può talvolta generare incertezze o errori, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame chiarisce un aspetto cruciale: a chi devono essere versate le spese legali quando la parte civile vittoriosa è ammessa a tale beneficio? Analizziamo la decisione per comprendere la corretta procedura e le sue implicazioni.
Il Caso: Una Dimenticanza nel Dispositivo della Sentenza
La vicenda nasce da una richiesta di correzione di errore materiale avanzata dalle parti civili di un procedimento penale. Una precedente sentenza della Corte di Cassazione aveva condannato l’imputato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute da queste parti. Il problema? Il dispositivo della sentenza non specificava un dettaglio fondamentale: le parti civili erano state ammesse al gratuito patrocinio.
Questa omissione, seppur apparentemente formale, ha un impatto sostanziale. Invece di disporre il pagamento in favore delle parti stesse, la sentenza avrebbe dovuto indicare che le somme dovevano essere versate allo Stato, il quale si era fatto carico delle spese legali proprio in virtù del beneficio concesso.
L’Intervento della Cassazione e la Correzione dell’Errore sul gratuito patrocinio
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, investita della questione, ha riconosciuto la fondatezza della richiesta. Ha constatato che, per un mero errore materiale, il dispositivo della sentenza precedente era incompleto e non conforme alla normativa che regola il patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002).
Di conseguenza, la Corte ha emesso un’ordinanza di correzione, modificando il testo del dispositivo. La nuova formulazione chiarisce in modo inequivocabile che l’imputato è condannato a rifondere le spese di rappresentanza e difesa in favore dello Stato. Sarà poi la Corte di Appello competente a liquidare concretamente l’importo con un separato decreto di pagamento, conformemente a quanto previsto dagli artt. 82 e 83 del citato D.P.R. 115/2002.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda sulla logica stessa dell’istituto del gratuito patrocinio. Quando una parte viene ammessa a questo beneficio, è lo Stato ad anticipare le spese per il suo difensore. Di conseguenza, nel caso di vittoria e di condanna della controparte alla rifusione delle spese, il soggetto che ha diritto a recuperare tali somme non è la parte privata (che non ha sostenuto alcun costo), ma lo Stato stesso.
L’errore nella sentenza originaria avrebbe creato una situazione giuridicamente anomala, attribuendo alle parti civili una somma che non spettava loro direttamente. La procedura di correzione dell’errore materiale, rapida e snella, serve proprio a porre rimedio a queste sviste che non intaccano la sostanza della decisione ma ne pregiudicano la corretta esecuzione. La Corte, quindi, non ha fatto altro che riallineare il provvedimento alla disciplina specifica, assicurando il corretto funzionamento del meccanismo di recupero crediti da parte dell’Erario.
Conclusioni
Questa ordinanza, pur risolvendo un caso specifico, offre un importante promemoria sulla precisione necessaria nella redazione dei provvedimenti giudiziari, specialmente quando entrano in gioco istituti come il gratuito patrocinio. La corretta imputazione delle spese legali non è un mero formalismo, ma garantisce la sostenibilità del sistema di assistenza legale ai non abbienti e la tutela delle finanze pubbliche. Per le parti e i loro difensori, sottolinea l’importanza di verificare attentamente il contenuto dei dispositivi delle sentenze e di attivare, se necessario, lo strumento della correzione per sanare eventuali imprecisioni che potrebbero complicare la fase esecutiva.
Qual era l’errore materiale contenuto nella sentenza originale?
L’errore consisteva nell’aver disposto la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese legali direttamente a favore delle parti civili, senza specificare che, essendo queste ammesse al gratuito patrocinio, il pagamento doveva essere effettuato in favore dello Stato.
A chi devono essere pagate le spese legali quando la parte civile vittoriosa è ammessa al gratuito patrocinio?
In caso di ammissione al gratuito patrocinio, l’imputato condannato deve rifondere le spese legali direttamente allo Stato. Sarà poi lo Stato, tramite un decreto di pagamento emesso dall’autorità giudiziaria competente, a liquidare il compenso al difensore della parte civile.
Come ha risolto il problema la Corte di Cassazione?
La Corte ha emesso un’ordinanza di correzione, modificando la parte del dispositivo della sentenza errata. La nuova formulazione stabilisce chiaramente che la condanna alla rifusione delle spese è disposta in favore dello Stato, in conformità con le norme sul patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21000 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 21000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
ORDINANZA
Sulla richiesta di correzione di errore materiale avanzata da:
NOME NOME, nato a Cosenza il DATA_NASCITA,
NOME NOME, nato a Cosenza DATA_NASCITA,
COGNOME NOME, nata a Pedace il DATA_NASCITA,
parti civili nel procedimento a carico di:
NOME NOME, nato a Castrovillari il DATA_NASCITA,
rispetto alla sentenza del 14/11/2023 della Corte di cassazione Roma; visti gli atti;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di provvedere alla correzione dell’errore materiale;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento dell’istanza;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letta la richiesta in epigrafe volta alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, emessa il 14 novembre 2023, nella parte in cui, nel dispositivo, per mero errore materiale, non è stato indicato che la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese nei confronti delle parti civili dovesse essere imputata a carico dello Stato stante la loro ammissione al gratuito patrocinio;
lette le conclusioni della parte civile ritualmente depositate; rilevato che può darsi luogo alla correzione
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza e sulla sentenza-documento n. 49965 del 2023 di questa sezione, nel senso che, ove è scritto “nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 6000,00 oltre accessori di legge”, deve essere scritto: “Condanna inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.04.2024.