Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37938 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37938 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
altra parte:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 13/03/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 13.3.2025 con cui è stato rigettato il ricorso proposto dallo stesso COGNOME avverso il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato emesso in data 16.11.2022 dal medesimo Tribunale.
Il ricorrente articola, in sintesi, i seguenti motivi.
deduce che il provvedimento impugNOME non ha indicato gli specifici elementi fattuali da cui evincere il superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia per l’ammissione al beneficio, con conseguente illegittimità di affermazioni apodittiche e congetturali.
II) Osserva come le presunzioni utilizzate per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al beneficio risultino fondate su mere congetture, mediante una immotivata reinterpretazione degli esiti assolutori intervenuti in altri procedimenti a carico.
III) Lamenta la mancata risposta al rilievo legato alla non irrevocabilità del provvedimento di confisca posto a fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, senza spiegare le ragioni per le quali i dati recepiti nel decreto di confisca, relativi ad un periodo fiscale precedente all’anno 2020, dovrebbero dispiegare efficacia anche per le annualità successive, alle quali faceva, invece, riferimento l’istanza in disamina.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è fondato.
5. I motivi dedotti colgono nel segno, laddove eccepiscono, essenzialmente, la genericità e apoditticità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni adottate dal giudice di merito ai fini del ritenuto superamento del limite reddituale.
Nella materia che qui rileva va ribadito il principio per cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al gratuito patrocinio, l’autocertificazione RAGIONE_SOCIALE‘istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito RAGIONE_SOCIALEa medesima per valutarne l’attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito RAGIONE_SOCIALE‘analisi negativa effettuata dall’intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia RAGIONE_SOCIALE‘istanza con l’autocertificazione e la documentazione allegata (Sez. 4, n. 10512 del 13/01/2021, Pennestrì, Rv. 280939 – 01). In ogni caso, il vaglio di attendibilità RAGIONE_SOCIALE‘autocertificazione RAGIONE_SOCIALE‘istante può comportare il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza solo qualora sussistano indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate (Sez. 4, n. 4628 del 20/09/2017, dep. 2018, Tortorella, Rv. 271942 – 01).
Nella specie, si deve convenire con il ricorrente nel senso che le presunzioni utilizzate dal Tribunale per sostenere la tesi del superamento del limite prescritto per l’ammissione al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato risultano fondate su mere congetture , di cui peraltro neanche si comprende l’incidenza rispetto alle condizioni reddituali del COGNOME, con particolare riguardo all’asserita condotta di emissione di fatture false, in relazione a procedimenti penali per non meglio precisati ‘delitti a sfondo prettamente economico’. Allo stesso modo, il richiamo al procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti del COGNOME, concluso a
luglio 2020, risulta effettuato in maniera del tutto generica, senza spiegarne l’attinenza rispetto alle effettive condizioni economiche RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
6 . Consegue l’annullamento del provvedimento impugNOME ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugNOME e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME