Giustizia Riparativa: La Cassazione Conferma la Non Impugnabilità del Diniego
L’introduzione della giustizia riparativa nel nostro ordinamento ha aperto nuovi orizzonti nel modo di concepire la risposta al reato, affiancando al tradizionale percorso punitivo una via incentrata sul dialogo e sulla riparazione del danno. Tuttavia, i contorni applicativi di questo nuovo istituto sono ancora in fase di definizione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale: il provvedimento con cui il giudice nega l’accesso a un programma di giustizia riparativa non è impugnabile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: La Richiesta di Accesso alla Giustizia Riparativa
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso un’ordinanza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva rigettato la sua richiesta di essere ammesso a un percorso di giustizia riparativa ai sensi dell’art. 129-bis del codice di procedura penale. L’imputato, ritenendo leso un proprio diritto, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento di tale decisione e vedere accolta la sua istanza.
La Decisione della Cassazione sulla Giustizia Riparativa
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due principi consolidati dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che delineano chiaramente la natura e i limiti dell’istituto della giustizia riparativa nel contesto processuale.
La Natura Non Giurisdizionale del Provvedimento
Il primo punto chiave evidenziato dalla Corte è la natura non giurisdizionale del provvedimento che decide sull’ammissione ai programmi di giustizia riparativa. Questo significa che la decisione del giudice non incide su diritti soggettivi o posizioni giuridiche sostanziali in una controversia, ma si colloca in un’area di gestione del procedimento.
Secondo la Cassazione, l’assenza di un regime di impugnazione specifico non è una svista o una lacuna normativa, bensì una precisa scelta del legislatore. Questa scelta è legata alla natura speciale del nuovo istituto, che non è concepito come un diritto dell’imputato da far valere in un contraddittorio, ma come un’opportunità rimessa alla valutazione del giudice.
La Discrezionalità del Giudice
Il secondo principio, strettamente connesso al primo, riguarda l’ampia discrezionalità del giudice. La Corte ha ribadito che la possibilità di disporre l’invio delle parti a un centro di mediazione o a un altro programma riparativo è una facoltà, non un obbligo. Il giudice può valutare l’opportunità di tale percorso, ma non è tenuto a farlo, né a motivare specificamente un’eventuale decisione negativa. Di conseguenza, l’omissione dell’avviso alle parti circa questa facoltà, o il mancato avvio del percorso, non costituisce una nullità processuale.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte si basano sul richiamo a propri precedenti specifici. Viene citata una sentenza del 2023 (n. 6595/2024) che per prima ha affermato la natura non giurisdizionale e non impugnabile di questi provvedimenti. Inoltre, si fa riferimento a un’altra pronuncia (n. 25367/2023) che ha stabilito la natura puramente discrezionale della valutazione del giudice, escludendo qualsiasi obbligo di attivazione del percorso o di motivazione in caso di diniego. La coerenza con questi precedenti porta la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile per “irritualità dell’impugnazione”, ovvero perché proposto contro un atto per cui la legge non prevede alcun mezzo di gravame.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: l’accesso alla giustizia riparativa non è un diritto soggettivo dell’imputato, ma un’opportunità la cui attivazione è rimessa alla valutazione discrezionale e insindacabile del giudice. Questo implica che le parti processuali non dispongono di strumenti per contestare un’eventuale decisione negativa. La scelta legislativa, come interpretata dalla Cassazione, mira a mantenere la giustizia riparativa su un piano distinto da quello strettamente contenzioso, preservandone la natura volontaria e collaborativa. Per gli operatori del diritto, ciò significa che le istanze di ammissione a tali percorsi devono essere formulate in modo da persuadere il giudice della loro opportunità e utilità nel caso concreto, senza poter contare su un successivo grado di giudizio in caso di rigetto.
È possibile fare ricorso contro un’ordinanza che nega l’accesso a un programma di giustizia riparativa?
No, secondo la Corte di Cassazione, tale ordinanza non è impugnabile. Il provvedimento ha natura non giurisdizionale e la sua mancata previsione come atto appellabile è una scelta deliberata del legislatore.
Il giudice è obbligato a motivare la sua decisione di non ammettere un imputato alla giustizia riparativa?
No, la decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. La Corte ha chiarito che non sussiste un obbligo di motivazione in caso di diniego, né l’obbligo di attivare il percorso.
Cosa succede se il giudice non avvisa le parti della possibilità di accedere ai percorsi di giustizia riparativa?
Secondo la giurisprudenza citata, l’omissione dell’avviso alle parti riguardo alla facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa non configura alcuna nullità processuale, proprio in virtù della natura discrezionale dell’istituto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con cui la Corte di appello di Reggio Calabria h rigettato la sua richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparati ai ensi dell’art. 129-bis cod. proc. pen. ;
considerato che questa Corte si è già condivisibilmente espressa in ordine alla natura non giurisdizionale e, conseguentemente, non impugnabile del provvedimento di cui si tratta (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, 2024, Baldo, Rv 285930), precisando che l’assenza di un regime impugnatorio ad hoc non costituisce una lacuna normativa, bensì una precisa scelta legislativa ricolleg alla natura speciale e non giurisdizionale del nuovo istituto;
Considerato, ancora, che – sia pure sotto altro profilo – questa Corte (S 6, n. 25367 de4 09/05/2023, I., Rv. 285639 – 01) ha già ritenuto, in tema di giustizia riparativa, che la possibilità, per il giudice, di disporre ex officio l’invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazion discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scel essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo d all’art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l’avviso alle parti della di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall’art. 419, comma bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità;
CLAwl, rilevato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna delik.ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
o Dichiara inammissibile il ricorso e condannatlé ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente