Giustizia Riparativa: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di una Richiesta Specifica
L’istituto della giustizia riparativa rappresenta una delle più significative innovazioni nel panorama del diritto penale moderno, spostando il focus dalla mera punizione del colpevole alla riparazione del danno causato alla vittima e alla comunità. Tuttavia, l’accesso a tali percorsi non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito un punto fondamentale: una richiesta generica non è sufficiente a garantire l’avvio di un programma di giustizia riparativa, essendo necessaria una valutazione discrezionale del giudice sulla sua effettiva utilità.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa dell’imputato aveva richiesto l’accesso a un programma di giustizia riparativa, ma tale istanza era stata rigettata dalla Corte territoriale. Il motivo del rigetto risiedeva nella natura ‘assolutamente generica’ della richiesta, che non forniva elementi sufficienti per una valutazione nel merito. L’imputato, non condividendo tale decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, stabilendo che la semplice presentazione di un’istanza non crea un diritto automatico in capo all’interessato di essere avviato a un percorso di giustizia riparativa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Nessun Automatismo per l’Accesso alla Giustizia Riparativa
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha respinto le argomentazioni del ricorrente. La Corte ha ribadito un principio cruciale: non sussiste alcun automatismo tra la domanda di accesso al programma e l’effettivo avvio dello stesso. La legge, infatti, rimette al giudice una valutazione discrezionale fondamentale: quella relativa all’utilità del programma nel caso concreto.
Una richiesta, per essere accolta, deve consentire al giudice di compiere questa valutazione. Se l’istanza si presenta come ‘assolutamente generica’, priva di specificazioni sul percorso che si intende intraprendere e sulle ragioni che lo renderebbero proficuo per la riconciliazione e la riparazione, essa non può essere accolta. Citando un precedente specifico (Sentenza n. 646 del 2024), la Corte ha rafforzato l’idea che la giustizia riparativa non è un diritto che scatta a semplice richiesta, ma un’opportunità il cui accesso deve essere ponderato e giustificato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti implicazioni pratiche per la difesa e per chiunque intenda accedere ai percorsi di giustizia riparativa. Emerge con chiarezza la necessità di formulare istanze dettagliate, motivate e specifiche. Non è sufficiente manifestare una generica volontà di partecipare, ma occorre argomentare concretamente perché quel percorso sarebbe utile sia per l’imputato che per la vittima e la collettività. Gli avvocati dovranno quindi preparare istanze ben strutturate, che illustrino un progetto, seppur preliminare, di riparazione, dimostrando al giudice la serietà dell’intento e la potenziale efficacia del programma richiesto. In assenza di tali elementi, come dimostra questo caso, la richiesta rischia di essere considerata un mero atto formale e, di conseguenza, di essere respinta.
Presentare una richiesta di accesso alla giustizia riparativa garantisce l’avvio del programma?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che non esiste alcun automatismo. La sola presentazione della domanda non fa sorgere in capo all’interessato il diritto ad essere ammesso al programma, in quanto è necessaria una valutazione del giudice.
Perché una richiesta di giustizia riparativa può essere rigettata?
Secondo la sentenza, una richiesta può essere rigettata se si presenta come ‘assolutamente generica’. Il giudice deve infatti poter valutare l’utilità del programma nel caso specifico, e una richiesta vaga e non motivata non permette di effettuare tale valutazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44612 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE COGNOME nato a ROMA il 16/09/1982
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura il rigetto dell’istanza con cui la difesa ave richiesto l’accesso ad un programma di giustizia riparativa è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivatamente rigettato la richiesta rilevando come la stessa si presentass assolutamente generica; che, infatti, in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di ac non fa sorgere in capo all’interessato il diritto ad essere avviato presso un centro pe svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l’avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità (Sez. 4, Sentenza n. 646 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 285764 – 01)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/10/2024.