Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42852 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pescara DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/01/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, emessa il 20 maggio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti dell parte civile in relazione al reato di truffa.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte rilevato la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello in quanto mancante della comunicazione all’imputato della possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa, trattandosi di reat procedibile a querela della persona offesa.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente è stata depositata una memoria, con la z,i x ,,C1,.-`{-si ribadisce l’eccezione sollevata con il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. Secondo la recente e condivisibile giurisprudenza di legittimità formatasi sulla questione posta dal ricorso, in tema di giustizia riparativa, la possibilità, per giudice, di disporre “ex officio” l’invio RAGIONE_SOCIALE parti ad un centro di mediazione rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicchè, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l’avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previst dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità. (Sez. 6, n. 25367 del 09/05/2023, I., Rv. 285639).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese .. elo 1- ‹ processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. czí o tr., Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 17.10.2024.