Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41071 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41071 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
L
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al porto in luogo pubblico di una mazza da baseball, rilevando, tra l’altro, che l’imputato ha omesso, all’atto del controllo di polizia, di indicare le ragioni giustificatrici della condotta;
che, al riguardo, appropriato si palesa il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte d verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, COGNOME, Rv. 276187 – 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, COGNOME, Rv. 256007 – 01);
che, peraltro, l’imputato, nel prosieguo del procedimento, ha offerto una versione dei fatti (stando alla quale la mazza sarebbe un souvenir acquistato, molto tempo prima, in occasione di una trasferta a Predappio e da allora custodito in macchina) che, come segnalato dal Tribunale, non varrebbe, comunque, ad escludere la rilevanza penale della condotta;
considerato, in ordine al secondo motivo, che i giudici di merito hanno indicato le ragioni ostative all’applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., connesse alle modalità oggettivamente rischiose della condotta accertata (rappresentate dal contesto urbano del porto e dal lungo tempo in cui lo strumento, recante scritte inneggianti al fascismo, è rimasto all’interno dell’autovettura), alla non esiguità del pericolo correlato all’azione, al complessivo disvalore fattuale e giuridico della vicenda;
che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, che, oltre a segnalare l’imprecisa indicazione del tempo del controllo (avvenuto di mattina e non, come indicato dal Tribunale, in orario notturno), attengono all’astratta riconoscibilità del beneficio e formula obiezioni che non tengono conto delle caratteristiche dell’istituto evocato e, precipuamente, dell’interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità – rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità – secondo cui:
nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenui del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti
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GLYPH dall’art. 133, comma 1, cod. pen. – modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647);
in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499);
che manifestamente infondato è, del pari, il terzo ed ultimo motivo di ricorso, vertente sulla determinazione della pena base in misura leggermente superiore al minimo edittale di 1.000 euro e largamente inferiore sia al massimo, pari a 10.000, che al valore medio, che il Tribunale, in perfetto ossequio ai criteri indicati agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., ha parametrato all’effettivo coefficiente di offensività del comportamento illecito ed alla personalità del reo, apprezzata anche con riferimento al contegno serbato all’atto del controllo e, quindi, nell’ambito del presente procedimento penale;
che pertinente, al riguardo, si palesa il richiamo all’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti fini di tale giudizio» (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825), mentre, specularmente, «nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283);
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.