Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41790 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41790 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2022 del GIUDICE DI PACE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore Le parti non sono presenti.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del Giudice di pace di Milano in data 20 giugno 2022, COGNOME NOME è stato condannato alla pena di euro 10.000 di multa in ordine al reato di cui
all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, per essersi trattenuto, senza giustificato motivo, sul territorio italiano, non ottemperando all’ordine di espulsione del AVV_NOTAIO.
Avverso tale decisione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello avanti al Tribunale il Milano, il quale ne ha ordinato la trasmissione a questa Corte ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Con il primo motivo si censura la sentenza per non aver valutato lo stato di necessità in cui versava il ricorrente, benché specificamente dedotto. La difesa aveva prodotto istanza di protezione internazionale, sostenendo che il COGNOME non si era allontanato dal territorio nazionale in ragione dei movimenti eversivi esistenti in quei giorni in Tunisia.
Con il secondo motivo si deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche, le quali sarebbero state giustificate dal fatto che il ricorrente aveva in Italia una stabile relazione affettiva e che intendeva sposarsi.
Il Procuratore generale ha concluso in udienza chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo è infondato.
A giustificazione dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO, il ricorrente ha opposto l’esistenza dello stato di necessità, facendo riferimento alla situazione politica del proprio Paese, la Tunisia, interessata da “movimenti eversivi”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di cui all’art. 14, comma 5-ten T.U. imm., il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma (Sez. 1, n. 3959 del 13/07/2015, NOME, Rv. 264936-01).
Si è altresì affermato che la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del AVV_NOTAIO di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – della cui allegazione è onerato l’interessato – incidenti sulla possibilità
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oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282216 01).
Nella specie, la doglianza della difesa è senz’altro generica, dal momento che, ai fini della sussistenza dello stato di necessità invocato dal ricorrente ed idoneo a escludere la configurabilità del reato contestato ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., non era sufficiente il mero richiamo alla situazione politica della Tunisia. L’imputato, invero, non adempiva ai suoi oneri di allegazione processuale, con la conseguenza che non può dolersi dell’omessa valutazione di condizioni ostative, non avendo fornito alcuna indicazione, sia pure minima, su tali, meramente asserite, preclusioni (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, COGNOME, cit.; Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, NOME, Rv. 268212-01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 241016-01).
3. Il secondo motivo è infondato.
La difesa si duole della circostanza che, ai fini di tale valutazione, la sentenza impugnata non avrebbe considerato le condizioni di vita del COGNOME e, in particolare, l’esistenza di una stabile relazione affettiva.
Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, la ratio della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità. (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02).
Nella specie, il giudice di pace si attenuto a tale insegnamento avendo escluso la concessione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali da cui il ricorrente risultava attinto, sicché anche sotto tale profilo la sentenza va esente da censura.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 maggio 2023.