Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9748 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9748 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/05/2025 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/5/2025 il Giudice di pace di Perugia ha condannato NOME COGNOME (C.U.I. 04V2UYL) alla pena di euro 10.000 di multa in ordine al reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, 1.Igs. 25 luglio 1998, n. 286 (t.u.imm.) “poiché, senza giustificato motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato i violazione dell’ordine impartitogli e notificatogli dal AVV_NOTAIO in data 20/7/2023; ordine col quale veniva data esecuzione al decret di espulsione emesso dal Prefetto di Perugia in data 17/5/2021 e notificato in pari di lasciare i territorio dell Stato entro sette giorni dalla data di notifica dell’atto. F accertato in Perugia il 10/08/2023″.
Avverso detta sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo difensore fiduciario, AVV_NOTAIO, articolato in tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, si eccepisce violazione, inosservanza ed erronea applicazione di legge, in riferimento all’art. 14, comma 5-ter, t.u.imm., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La difesa deduce, in primo luogo, che: ha allegato la circostanza dell’impossibilità oggettiva per l’imputato di procurarsi il denaro per l’acquisto d un biglietto aereo per la Nigeria; che la sentenza impugnata, ascrivendo all’imputato un vero e proprio “onere dimostrativo”, ricostruisce erroneamente, con motivazione stereotipata, il riparto degli oneri di allegazione e di prova in ordine alle situazioni fattuali integranti il giustificato motivo di cui all’ar comma 5-ter, t.u.imm., non applicando correttamente tale norma.
Eccepisce, in secondo luogo, vizio di motivazione e di erronea applicazione della legge circa la mancata considerazione della buona fede e, quindi, dell’assenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto al prevenuto, in pendenza delle iniziative giudiziarie intraprese, non definite – diversamente da come ravvisato dal Giudice di prime cure – alla data del contestato reato (10/8/2023), atteso che il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze-Sezione protezione internazionale all’esito del giudizio di opposizione al diniego (per inammissibilità della domanda) della C.T., versato in atti, è del maggio 2024.
2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per ciò che concerne la mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Il Giudice di pace non ha motivato in ordine al mancato riconoscimento dei principi che hanno ispirato la direttiva CE n. 115 del 2008 e in ordine alla “più che probabile insussistenza dei mezzi economici per acquistare il biglietto aereo per potersi allontanare dal Territorio Nazionale”, con conseguente lesione del diritto di difesa dell’imputato, il quale non è stato in grado di comprendere quali fossero le motivazioni effettive sulle quali è stato fondato il giudizio di penale responsabilità.
2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione; violazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 133 cod. pen.; mancanza di motivazione sul punto.
Si lamenta l’eccessività della pena comminata, “in considerazione della modalità dell’azione, della gravità del fatto e dell’intensità del dolo” e l’omessa indicazione dei “diversi computi operati dal Giudice al fine di addivenire alla pena irrogata”.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta del 31/12/2025, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, a tratti inammissibile, è complessivamente infondato e, come tale, va rigettato.
cte4 1 2. Le censure esposte nel primo motivo di ricorso, prima parte (sul riparto onere di allegazione circa il giustificato motivo) e nel secondo motivo (mancata oci2′ valutazione delle deduzioni difensive inerentVimpossibilità di adempiere all’ordine di lasciare il territorio dello Stato) – da esaminare congiuntamente in quanto intimamente connesse – sono destituite di fondamento, lamentando un vizio di motivazione ed una violazione di legge palesemente insussistenti.
2.1. Contrariamente a quanto denunciato dalla difesa ricorrente, la sentenza impugnata ha rettamente applicato il riparto degli oneri di allegazione e di prova in ordine alle situazioni fattuali integranti il giustificato motivo di cui all’ar comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, nella specie ritenuto insussistente, come pure altrettanto correttamente ha spiegato le ragioni del giudizio di responsabilità (e, quindi, la mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato).
2.1.1. Al riguardo, in conformità all’autorevole insegnamento di Corte cost. n. 5 del 2004, il consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità è nel senso che come in tutti gli altri casi in cui compare la clausola «senza giustificato motivo» o formule ad essa equivalenti (giusto motivo, senza necessità, arbitrariamente, ecc.), da riempire di significato alla luce della finalità dell’incriminazione e d quadro normativo in cui si innesta (Sez. 1, n. 38819 del 20/09/2022, Idahor, in motiv. § 4) – la persona straniera ha l’onere di allegazione dei motivi non conosciuti né conoscibili dal giudicante, non essendo quest’ultimo tenuto a scandagliare tutti i possibili motivi in difetto di allegazione di parte, senza che ciò implichi alcun inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere-dovere di rilevare direttamente, ma solo quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale; nell’un caso e nell’altro – ossia tanto nel caso di rilievo ex officio che in quello di allegazione da parte dell’imputato – le situazioni integrative del «giustificato motivo» s tradurranno, quindi, in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri offic del giudice (Sez. 1, n. 42381 del 01/12/2006, Matoog, Rv. 235572; conf. Sez. 1, n. 19131 del 26/05/2006, Sami, Rv. 234298-01; Sez. 1, n. 30774 del 25/05/2006,
NOME COGNOME, Rv. 234882-01; Sez. 1, n. 7915 del 12/10/2017, dep. 2018, COGNOME NOME, non mass.; Sez. 5, n. 25598 del 10/6/2019, NOME, non mass.; Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, COGNOME, Rv. 280679, secondo cui «la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore d allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell’art. 14-ter d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative – l’onere della cui prova grava sull’interessato – incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa»).
2.1.2. Orientamento, questo, del tutto in linea con l’altrettanto consolidato indirizzo di legittimità secondo cui nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elemen necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916; conf. Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 26165701).
2.2. Di tali condivisi, e qui riaffermati, principi giurisprudenziali la sentenz impugnata – che richiama testualmente alcuni passi di Sez. 1, n. 7915 del 12/10/2017, dep. 2018, COGNOME NOME, non mass. (pag. seconda; pagine non numerate) – ha fatto puntuale applicazione, con argomentazioni sintetiche, ma giuridicamente corrette e non contraddittorie, come tali esenti da vizi rilevabili in questa sede.
Il Giudice di merito bene ha spiegato che, “all’istruttoria dibattimentale [… non emerge alcun giustificato motivo che possa legittimare l’inottemperanza all’ordine di allontanamento emesso dal AVV_NOTAIO” (pag. seconda) e che l’imputato “rimasto assente, non ha allegato ragioni idonee ad integrare il giustificato motivo di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 1998 n. 286, che, peraltro, non risulta neppure da elementi comunque acquisiti dall’istruttoria dibattimentale” (pagg. seconda e terza).
In replica alla tesi difensiva con la quale si è espressamente confrontato circa l’inesistenza dell’invocata esimente, il Giudice di pace ha poi aggiunto “la situazione contingente, genericamente dedotta, nella mancanza di risorse economiche, riflette la condizione tipica dell’immigrato clandestino e di conseguenza, per le ragioni sopra esposte, non può costituire, di per sé sola, un giustificato motivo che legittimi l’inottemperanza all’ordine di allontanamento del AVV_NOTAIO, in difetto di prova e di valide ragioni effettivamente giustificative della
condotta omissiva tenuta dallo stesso, con specifico riferimento al periodo decorrente dal momento in cui l’ordine è stato notificato” (pag. terza).
Trattasi di enunciati appropriati, non manifestamente illogici e in ogni caso pienamente satisfattivi dell’onere di esaustiva motivazione rispetto alle deduzioni difensive inerenti l’asserita impossibilità di adempiere all’ordine di lasciare i territorio dello Stato.
Del pari giuridicamente appropriato è l’ulteriore passaggio motivazionale in cui si aggiunge “come, ai sensi degli artt. 14-bis e ter del d.lgs. 286/98, i destinatario di un provvedimento di espulsione o, in genere, uno straniero in posizione irregolare con le norme in materia di ingresso e soggiorno nello Stato, può avvalersi dei programmi di rimpatrio assistito con le modalità definite con decreto del Ministro dell’Interno del 27.10.2011” (pag. terza).
È infatti consolidato il principio di diritto secondo il quale il «giustific motivo» che legittima la inottemperanza dell’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal AVV_NOTAIO, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l’adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante irregolare, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili (tra le altre, Sez. 1, n. 19086 del 09/05/2006, P.G. in proc. Proteasa, Rv. 233704-01; Sez. 1, n. 42384 del 06/12/2006, COGNOME, Rv. 235574-01; Sez. 6, n. 27049 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 241016-01; Sez. 1, n. 37486 del 15/07/2009, Esanu, Rv. 245371-01; Sez. 1, n. 1416 del 24/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245941-01; Sez. 1, n. 55 del 01/12/2010, dep. 2011, Vucitrna, Rv. 249494-01; Sez. 1, n. 35959 del 13/07/2015, COGNOME, Rv. 264936-01; Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 268101-01; Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 268212-01; Sez. 1, n. 7915 del 12/10/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE NOME, non mass.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In definitiva, il Giudice di pace di Perugia ha illustrato in modo puntuale e congruo perché debba ritenersi accertata la condotta di inottemperanza senza giustificato motivo all’ordine di espulsione dal territorio dello Stato impartito notificato al prevenuto, a carico del quale – esperiti i rilievi fotodattoloscopici quindi, le procedure identificative a cura della p.g. procedente – è risultato emesso, sotto il CNUMERO_DOCUMENTO, l’ordine di allontanamento richiamato nel capo di imputazione.
La struttura argomentativa che sorregge il giudizio di merito, in punto di dichiarata responsabilità, è solida e rispetto ad essa il ricorrente adduce doglianze ..,…,,.
prive di pregio ed incoerenti con i dati processuali (per tutte: trascura di considerare che l’imputato è rimasto assente nel corso del giudizio, non potendo quindi addurre alcuna giustificazione).
2.3. La seconda censura contenuta nel primo motivo di ricorso (circa la mancata considerazione dell’assenza di elemento soggettivo stante la pendenza delle procedure giudiziali in tema di protezione internazionale) è manifestamente infondata.
Con riguardo alla dedotta “mancanza” (e al contempo, “manifesta illogicità”) della motivazione “per ciò che concerne la mancata assoluzione” ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen. “perché il fatto non costituisce reato, nonché per il principio del favor rei” (pag. 4 ricorso) la sentenza – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha spiegato che non “integra una causa di giustificazione la circostanza, allegata dalla difesa, secondo cui l’imputato non avrebbe ottemperato all’ordine di allontanamento ‘stante la pendenza di un procedimento volto all’ottenimento della protezione internazionale’ (pag. terza).
Il Giudice di Pace perugino ha altresì dato puntualmente atto che, alla data dell’accertamento (10/8/2023), “il procedimento promosso dall’imputato per ottenere la protezione internazionale era già stato definito (decreto del Tribunale di Firenze in data 1.5.2024, documento prodotto dalla difesa). Dalle sentenze definitive prodotte dalla difesa risulta infatti che NOME ha presentato una prima domanda di protezione internazionale rigettata dalla Commissione Territoriale il 21.5.2015, provvedimento confermato dal Tribunale di Firenze e in sede di Cassazione. In data 1.2.2021, ha presentato domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale con provvedimento confermato dal Tribunale di Firenze” (ult. pag.).
Si tratta di una interpretazione dei dati processuali non manifestamente illogica – che, dunque, per ciò solo non potrebbe formare oggetto di sindacato in sede di legittimità – e, soprattutto, aderente alla stessa produzione difensiva, della quale il Giudice di pace dimostra di aver vagliato in senso critico il contenuto, laddove richiama i menzionati esiti giudiziari (di rigetto prima e di inammissibilità poi – perché reiterata – della domanda di protezione internazionale) precedenti all’accertamento del fatto-reato, di contro taciuti nell’odierno ricorso (v. pag. 3 ricorso); si tratta, altresì, come rilevato dal Procuratore Generale in sede, di conclusione conforme a diritto perché la declaratoria di rigetto ovvero di inammissibilità della domanda di protezione internazionale è immediatamente esecutiva, a meno che il diretto interessato non faccia istanza di sospensione che – nella specie – il ricorrente non ha allegato di aver presentato e ottenuto a suo
tempo, donde l’ulteriore profilo di inammissibilità del motivo di censura per aspecificità.
Non consentito e comunque manifestamente infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa muove generiche doglianze concernenti il trattamento sanzionatorio, pretesamente eccessivo, a fronte di pena pecuniaria applicata nella misura del minimo edittale (ex multis, Sez. 3, n. 29940 del 11/3/2025, COGNOME e altri, non mass.; Sez. 6, n. 18746 del 21/1/2014, COGNOME, Rv. 261094-01).
Si tratta di censura (intrinsecamente) aspecifica perché la sentenza, sia pure con motivazione stringata, ha evocato il “complesso dei parametri dettati dall’art. 133 cod. pen.” e, quindi, con motivazione massimamente sintetica ma sufficiente ha stimato “pena equa” quella della multa di euro 10.000,00, pari al minimo edittale, come tale non bisognevole di specifica motivazione (cfr. ad es. Sez. 3, n. 24596 del 15/4/2025, COGNOME e altro, non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 25582501; Sez. 6, n. 35346 del 12/6/2008, COGNOME e altri, Rv. 241189-01; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 217333-01), essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005-01; conf. Sez. 4, n. 19861 del 28/05/2025, COGNOME e altri, non mass.).
Inoltre il Giudice di prime cure ha altresì esposto le ragioni del diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, spiegando correttamente che esse, nel nostro ordinamento, richiedono “la dimostrazione di elementi di segno positivo, non ravvisabili nel caso in esame”.
La difesa non solo non si è confrontata con tali ragioni, espresse con asciutta puntualità, ma non ha neppure impugnato nel motivo di ricorso in disamina il profilo del diniego delle attenuanti generiche, salvo dolersi in questa sede genericamente ma inammissibilmente – dell’eccessività della pena, nonostante sia stata applicata nel suo minimo edittale.
Incensurabile è anche la formula sintetica utilizzata dal decidente, dovendosi ribadire che, in punto di dosimetria della pena, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice di merito dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo «pena congrua», «congruo aumento» oppure – come nella specie – «pena equa», essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivaz.; Sez. 3, n. 35914 del
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18/6/2025, S., non mass.; Sez. 3, n. 19866 del 4/2/2025, COGNOME, in motiv. § 3.1; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01).
In definitiva, il motivo in disamina si risolve nella prospettazione di questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che, in tema di determinazione della misura della pena, la graduazione delle sanzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. attraverso l’enunciazione, anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 32132 del 12/06/2025, COGNOME e altri, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 12749 del 19/3/2008, COGNOME, Rv. 239754-01), con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; con riferimento alle pene accessorie fallimentari, cfr. Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, COGNOME, Rv. 278856-01), come nel caso di specie.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026