Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31677 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31677 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Catania il 16/11/1993
avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d’appello di Catania
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con requisitoria scritta tempestivamente depositata, concludeva per il rigetto del ricorso. Il difensore Avv. NOME COGNOME con memoria, insisteva sulla fondatezza delle doglianze des critte nel ricorso e ne chiedeva l’accoglimento .
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di rapina aggravata.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 178 e ss. cod. proc. pen.): il decreto di
citazione a giudizio in appello sarebbe stato notificato ai sensi dell’art. 1 61, comma 4, cod. proc. pen. dopo un tentativo di notifica presso il domicilio inizialmente eletto in Catania in INDIRIZZO nonostante il COGNOME, in sede di interrogatorio di garanzia, avesse successivamente eletto domicilio a Como, in INDIRIZZO; si deduceva, inoltre, che non sarebbe stata verificata l’inidoneità o l ‘ insufficienza del domicilio eletto prima della notifica sostitutiva ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.;
2.2. violazione di legge 453, comma 1ter, cod. proc. pen. e vizio di motivazione: la richiesta di giudizio immediato c.d. ‘custodiale’ era stata avanzata prima che fosse definita la procedura di riesame; si deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, (a) il ricorrente aveva espressamente impugnato l’ordinanza di rigetto dell’eccezione tempestivamente proposta all’udienza dibattimentale dell’8 maggio 2018, (b) che la giurisprudenza citata a sostegno della rilevanza del mancato rispetto del termine era relativa alla sanatoria delle nullità generali a regime intermedio conseguente all’accesso al rito abbreviato che, in questo caso, non era stato richiesto, (c) che sarebbe illegittima la motivazione che respingeva l’eccezione sulla base del fatto che il Tribunale per il riesame , all’esito del giudizio cautelare, aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi del reato contestato: la Corte di appello avrebbe, infatti, introdotto una sanatoria non prevista dalla legge in violazione dell’art. 453, comma 1ter cod. proc. pen. ed avrebbe leso il diritto del ricorrente ad avere un processo con rito ordinario;
2.3. violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla acquisizione delle decisive dichiarazioni della persona offesa: le ricerche della persona offesa sarebbero state incomplete in quanto non sarebbero state attivate le rogatorie internazionali;
2.4. violazione di legge (art. 512 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata identificazione delle circostanze ‘ imprevedibili ‘ che avrebbero reso impossibile la ripetizione della decisiva testimonianza della persona offesa; questa esercitava notoriamente l’attività di meretricio e non aveva residenza in Italia; il verbale di ricerche del 6 marzo 2019 confermerebbe la prevedibilità dell’allontanamento dal territorio italiano .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri.
1.1. Dagli atti emerge che il COGNOME è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari il 23 novembre 2015; il 4 dicembre dello stesso anno il pubblico ministero aveva chiesto l’emissione del decreto di giudizio immediato
nonostante fosse pendente il procedimento incidentale per il riesame della legittimità della cautela; tale procedimento si concludeva il 14 dicembre 2015, dunque ‘ dopo ‘ l ‘emissione della richiesta di giudizio immediato.
1.2. Il Collegio rileva che l ‘art. 453, comma 1ter, cod. proc. pen. prescrive che, nel caso in cui sia stata applicata la custodia cautelare, la richiesta di giudizio immediato c.d. ‘custodiale’ possa essere presentata solo dopo la definizione del procedimento previsto dall’art. 309 cod. pr oc. pen., ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.
Il mancato rispetto di tale prescrizione genera una violazione del diritto di difesa che integra una ‘ nullità generale a regime intermedio che si esprime nella compressione del diritto dell’imputato alla cele brazione dell’udienza preliminare in un caso in cui la legge non lo consente (Sez. 2, n. 38061 del 16/09/2021, Gdida, Rv. 282130 -01; Sez. 1, n. 22549 del 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263742 -01)
E’ appena il caso di rilevare che l a celebrazione dell’udienza preliminare offre all’imputato un’importante possibilità di esercitare il suo diritto di difesa; tale prerogativa può essere negata solo se la scelta di procedere con il rito immediato sia disposta nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e, dunque, del termine previsto dall’art. 453, comma 1 -ter cod. proc. pen.
Tale inquadramento risulta confermato dalla giurisprudenza che ha ritenuto la nullità sanata in seguito all’accesso dell’imputato al rito abbreviato ( Sez. 2, n. 38061 del 16/09/2021, cit.; Sez. 1, n. 22549 del 04/02/2015, cit.): la richiesta di essere giudicati con il rito abbreviato implica, infatti, la rinuncia a dedurre sia le nullità ‘sanabili’ con attività -come l’accesso ai riti a prova contratta – che implicano l’accettazione degli effetti dell’atto viziato che le inutilizzabilità fisiologiche (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216246 -01).
1.3. Nel caso in esame, l’eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa correlata al mancato rispetto del termine previsto dall’art. 453, comma 1ter, cod. proc. pen. è stata tempestivamente, e reiteratamente, dedotta nel rispetto delle previsioni indicate dall’art. 182 e ss . cod. proc. pen. L’eccezione è stata infatti proposta nel corso del dibattimento di primo grado (e respinta con ordinanza dell’8 maggio 2018 ) e riproposta con entrambe le impugnazioni; inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il difensore del COGNOME con l ‘atto di appello , aveva regolarmente impugnato l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva respinto l’eccezione di nullità (pagg. 1 e 2 dell’atto di appello).
1.4. Deve, da ultimo, essere rilevat a l’illegittimità del la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sanata la violazione denunciata, in ragione del fatto che all’esito del procedimento
cautelare erano stati ritenuti sussistenti ì ‘ gravi indizi del reato per cui si procede ‘.
La limitazione del diritto di difesa connessa all ‘ ammissione del rito immediato, che si risolve nel la eliminazione della fase dell’udienza preliminare, non può, infatti, essere soggetta a sanatorie non previste dalla legge.
1.3. Nel caso in esame il Collegio rileva che il giudizio immediato è stato illegittimamente disposto, nonostante la richiesta del pubblico ministero fosse stata proposta prima della conclusione della procedura di riesame; dalla nullità del decreto di giudizio immediato consegue la nullità di entrambe le sentenze di merito.
Gli atti devono essere trasmessi ai sensi dell’art. 604 cod. proc. pen. al Tribunale di Catania, per l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado nonché il decreto di giudizio immediato, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, per l’ulteriore corso.
Così deciso, il giorno 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME