Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37175 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37175 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 21/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 maggio 2024, il Tribunale di Paola condannava
XXXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di nove anni di reclusione, per aver maltrattato la moglie,
XXXXXXXXXXX, i figli della donna, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e i figli
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, costringendo la moglie,
XXXXXXXXXXX, e NUMERO_CARTA, a subire atti sessuali, applicando le pene accessorie di legge ed emettendo le statuizioni civili.
Con sentenza del 08/01/2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, XXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi e sollevando questione di legittimità costituzionale.
2.1. Con il primo motivo, ha denunciato, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge, in relazione agli artt. 178, lett. c), 180 e 453 cod. proc. pen., e un vizio della motivazione, in riferimento alla nullità del decreto di giudizio immediato per mancanza di rituale interrogatorio.
In sintesi, la difesa premette di aver appellato, unitamente alla sentenza di primo grado, l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l’eccezione relativa alla nullità del decreto di giudizio immediato per violazione del diritto di difesa, poichØ, dopo l’interrogatorio dell’imputato, avvenuto ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., erano stati acquisiti al fascicolo ulteriori elementi – s.i.t. di XXXXXXXXXXX del 08/07/2023 e relazione tecnica sulla credibilità delle persone offese minorenni – ritenuti determinanti dal RAGIONE_SOCIALE. ai fini del presupposto dell’evidenza della prova per l’emissione del decreto di giudizio immediato, senza il rinnovo dell’interrogatorio dell’imputato. Deduce che la conseguente nullità a regime
intermedio non era sanata dalla scelta dell’abbreviato, perchØ era stata eccepita entro i termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen. e lamenta, pertanto, l’illegittimità della ordinanza di rigetto emessa dal G.I.P. all’udienza del 07/05/2024 e la conseguente nullità della sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo, ha denunciato violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di incidente probatorio formulata in primo grado e reiterata in appello.
In sintesi, la difesa premette di aver appellato, unitamente alla sentenza di primo grado, l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., formulata all’udienza del 03/04/2024 per l’escussione protetta dei quattro minori e di XXXXXXXXXXX, ritenendola tardiva perchØ successiva all’ammissione dell’abbreviato. Lamenta, conseguentemente, l’illegittimità delle sentenze di primo e secondo grado che hanno ritenuto sussistente una preclusione non prevista dalla legge, poichØ l’art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen. non prevede alcun termine decadenziale.
2.3. La difesa ha, poi, sollevato due questioni di legittimità costituzionale.
2.3.1. Ha denunciato, innanzitutto, che l’orientamento – costituente diritto vivente secondo il quale l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. vale come presupposto per il giudizio immediato, stante la piena equiparazione all’interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., non Ł corretto, essendovi una inconciliabilità tra i due istituti: l’interrogatorio di garanzia, condotto dal Giudice per le indagini preliminari, prevede la presenza del Pubblico ministero solo eventuale ed Ł finalizzato alla valutazione del permanere delle condizioni legittimanti la sottoposizione a misura cautelare, non essendo consentito rivolgere domande dirette ad individuare ulteriori temi di indagine; nell’ipotesi di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. Ł obbligo del Pubblico ministero disporlo, se l’indagato lo richiede, pena la nullità dell’azione penale, con la possibilità di disporre nuove indagini nel termine di trenta giorni, prorogabili sino a sessanta.
La mancata previsione che la richiesta di giudizio immediato sia preceduta, a pena di nullità, dall’avviso con il quale il Pubblico ministero informa l’indagato della facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen. comporta una violazione delle garanzie costituzionali.
In primo luogo, ciò Ł in contrasto con l’art. 24 Cost., poichØ le domande del Giudice che conduce l’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. sono finalizzate a valutare la permanenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, essendogli precluso ogni ulteriore tema investigativo; l’indagato, inoltre, si trova in una condizione di stanchezza fisica e/o di turbamento emotivo; ancora, la richiesta di essere interrogato nella fase delle indagini preliminari non comporta l’obbligo di procedervi da parte del Pubblico ministero; al fine di ritenere soddisfatto il diritto di difesa Ł necessario che l’interessato possa godere di un congruo termine per preparare la difesa.
In secondo luogo, sussiste un contrasto con l’art. 3 Cost., venendo in rilievo una irragionevole disparità di trattamento tra colui nei confronti del quale l’azione penale Ł esercitata per le vie ordinarie (richiesta di rinvio a giudizio preceduta dall’avviso ex art. 415bis cod. proc. pen.), che fruisce delle garanzie ex art. 415-bis cod. proc. pen. e del tempo necessario a predisporre la sua difesa, e colui nei confronti del quale viene esercitata l’azione penale con le forme del giudizio immediato, ‘atto a sorpresa’ e imprevedibile, che non ha queste garanzie.
In terzo luogo, sussiste contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 6, comma 3,
lett. b), CEDU, che prevede che ogni accusato abbia diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa.
In definitiva, la difesa lamenta che l’interrogatorio reso al G.I.P. ex art. 294 cod. proc. pen. non può essere equiparato a quello che l’accusato può richiedere al P.M., cosicchŁ invoca la nullità dell’atto di esercizio dell’azione penale e degli atti conseguenti o, in alternativa, la remissione alla Corte costituzionale della questione di compatibilità delle norme vigenti in materia di giudizio abbreviato.
2.3.2. Allo stesso modo, la difesa denuncia la violazione dei parametri suindicati, con riferimento alla preclusione, derivante dalla disposizione del giudizio immediato, anche a seguito di ammissione al giudizio abbreviato, della possibilità di chiedere l’incidente probatorio ex art. 392, comma 1-bis, cod. proc. pen., possibilità invece garantita per colui nei cui confronti si procede con rito ordinario che può avanzare tale richiesta fino all’udienza preliminare.
E’ pervenuta articolata memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia delle parti civili, con la quale si chiede voler dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, per genericità ed aspecificità delle censure che non si confrontano con le argomentazioni della sentenza impugnata, mentre l’effetto sanante della richiesta di giudizio abbreviato preclude ogni sindacato sulla validità del decreto di giudizio immediato, nØ Ł stato specificato il pregiudizio effettivo derivante dalle denunciate violazioni processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 453, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina il giudizio immediato c.d. tipico, «quando la prova appare evidente, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini Ł stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l’osservanza delle forme indicate nell’articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato adottato un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile».
Il successivo comma 1-bis dell’art. 453 cod. proc. pen., che disciplina il giudizio immediato c.d. cautelare, prevede che «Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini», mentre il comma 1-ter del richiamato art. 453 cod. proc. pen. prevede che la richiesta del giudizio immediato c.d. cautelare possa essere formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.
Il giudizio immediato si caratterizza per l’assenza dell’udienza preliminare, in coerenza con le peculiari esigenze di speditezza e di risparmio di risorse processuali che contraddistinguono questo giudizio alternativo (Corte cost., ord. n. 256 del 2003 e n. 371 del 2002), nonchØ per la presenza, ai fini della sua corretta instaurazione, di determinati presupposti, specificamente indicati dal legislatore, segnatamente, oltre al termine entro cui richiederlo e, quanto al giudizio immediato c.d. custodiale, la definizione della procedura di riesame o il decorso dei termini per proporla, l’evidenza della prova e il preventivo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini.
La giurisprudenza di legittimità, anche nella sua composizione piø autorevole (Sez. U,
n. 42979 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260018), Ł ferma nel ritenere che il requisito dell’evidenza della prova non ha come logico corollario la necessità che l’interrogatorio debba avvenire all’esito delle indagini, dal momento che l’evidenza della prova (ovverosia la prognosi di sostenibilità dell’accusa) non deve essere valutata al termine delle investigazioni, ben potendo profilarsi una evidenza probatoria sin dall’inizio delle indagini, di modo che le successive siano mero completamento di un quadro di chiara sostenibilità dell’accusa in giudizio e, dunque, di evidenza probatoria (Sez. 3, n. 11920 del 09/01/2018, B., Rv. 272382).
L’importante Ł che l’evidenza probatoria sia tale da consentire di escludere che il contraddittorio fra le parti possa indurre il giudice dell’udienza preliminare a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere (Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, COGNOME. Rv. 19247; Corte cost., ord. n. 276 del 1995 e n. 182 del 1992). La sussistenza di elementi di tale pregnanza da escludere la necessità di sottoposizione alla verifica dell’udienza preliminare spiega il fondamento logico-sistematico del giudizio immediato che prevede il passaggio alla fase dibattimentale senza la preventiva celebrazione della suddetta udienza. Ed anche per il giudizio immediato c.d. custodiale il consolidamento del quadro di gravità indiziaria conseguente alla definizione della procedura ex art. 309 cod. proc. pen. può costituire soltanto un tassello della piø ampia categoria dell’evidenza della prova e non esaurisce il doveroso apprezzamento dell’evidenza probatoria, intesa come substrato probatorio idoneo, in presenza di indagini complete e concludenti, a rendere superflua la celebrazione dell’udienza preliminare, ad escludere che il contraddittorio fra le parti in tale sede possa portare ad una sentenza di non luogo a procedere e, infine, a consentire il passaggio alla fase dibattimentale.
Le Sezioni Unite, nella sentenza COGNOME, hanno poi precisato che la formulazione del giudizio di evidenza della prova Ł possibile soltanto in presenza di una compiuta contestazione alla persona sottoposta alle indagini degli elementi di accusa raccolti nei suoi confronti, idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa mediante l’illustrazione delle proprie discolpe, sia a seguito di invito a comparire ex art. 375 cod. proc. pen., sia nell’interrogatorio espletato dal G.I.P. ex art. 294 cod. proc. pen., essendo modalità ritenute equipollenti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 4729 del 10/12/2019, dep. 2020, Moriani, Rv. 278558; Sez. 2, n. 17007 del 18/01/2012, Cannone, Rv. 252820).
Conseguentemente, Ł stato affermato il principio che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (o, comunque, la rituale previa contestazione degli addebiti) e la applicazione della misura e la sua permanenza in vita, per il reato per il quale viene chiesto il giudizio immediato, sono funzionali ad un corretto accertamento dell’evidenza probatoria, concludendosi nel senso che, nel caso di giudizio immediato ex art. 453 comma 1 e 453 comma 1-bis cod. proc. pen., non occorre l’espletamento di un nuovo interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare nel caso di successive investigazioni, poichØ l’art. 453 cod. proc. pen. richiede l’interrogatorio sui “fatti” dai quali emerge l’evidenza della prova e cioŁ quelli dimostrativi dell’evidenza della prova e non anche su tutti quelli acquisiti ivi compresi quelli acquisiti successivamente (Sez. 3, n. 11920 del 09/01/2018, B., cit.).
Ed in coerenza con quanto affermato, sulla premessa che la caratteristica essenziale dell’interrogatorio quale presupposto del giudizio immediato Ł quella di offrire al soggetto sottoposto alle indagini preliminari la conoscenza – e la facoltà di controdeduzione – di quei particolari elementi conoscitivi che concretizzano, in prospettiva di accusa, l’evidenza della prova (in tal senso, v. Corte Cost. n. 203 del 16.5.2002), Ł stato affermato che solo nel caso concreto in cui le acquisizioni posteriori all’interrogatorioabbiano introdotto, sul piano oggettivo, elementi decisivi, in chiave di rappresentazione del presupposto dell’evidenza,
non potrebbe ritenersi validamente instaurato il rito, per assenza di un interrogatorio «rispondente» a quanto previsto dall’art. 453 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5652 del 05/11/2018, dep. 2019, S., Rv. 274972).
Va, comunque, escluso, nel caso in esame, che l’interrogatorio del ricorrente, espletato ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., fosse inidoneo a sostenere la introduzione del rito immediato, avendo la Corte territoriale, sull’analogo motivo di appello, ribadito che gli atti di indagine successivi all’interrogatorio avevano una valenza esclusivamente e meramente confermativa degli esiti delle precedenti indagini, rafforzando la prognosi di colpevolezza, senza che le censure contenute in ricorso abbiano adeguatamente specificato quali fossero gli elementi decisivi introdotti dagli atti di indagine successivi, non precisando in concreto il contenuto delle nuove dichiarazioni rese da XXXXXXXXXXX ed acquisite in epoca successiva all’interrogatorio di garanzia del ricorrente, avendo del resto la sentenza di primo grado basato la pronuncia di condanna sulla querela sporta e sulle dichiarazioni rese dalle persone offese in epoca antecedente alla esecuzione della misura cautelare, già contenute nel fascicolo al momento dell’espletamento dell’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen.; nØ Ł stata adeguatamente precisata la decisività dell’accertamento tecnico avente ad oggetto la valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese minori.
Del resto, con la richiesta di giudizio immediato vi Ł piena discovery dell’attività di indagine nel suo complesso (ai sensi dell’art. 454, comma 2, cod. proc. pen. e 139 disp. att. cod. proc. pen.) e, pertanto, con l’assistenza del difensore, il soggetto raggiunto da tale proposta ha ampia facoltà di realizzare la scelta di introduzione del giudizio abbreviato con piena consapevolezza del contenuto degli atti di indagine venuti in essere in epoca posteriore all’interrogatorio, come il ricorrente nella specie ha fatto.
Di qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo di ricorso Ł anch’esso manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, gli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. fissano uno sbarramento temporale per l’incidente probatorio, prevedendo che esso può essere richiesto nel corso delle indagini preliminari ed entro i termini per la loro conclusione, tanto che la Corte costituzionale Ł intervenuta, con sentenza n. 77 del 1994, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l’incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell’udienza preliminare.
Ebbene, nel caso in esame, come puntualizzato dalla Corte territoriale, la richiesta di incidente probatorio Ł stata avanzata in una fase processuale non piø consentita: il ricorrente, infatti, non aveva fatto richiesta di procedere con incidente probatorio durante il corso delle indagini preliminari ed anzi, a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, aveva fatto richiesta di procedere con il giudizio abbreviato c.d. ‘secco’ che era stato ammesso all’udienza del 07/12/2023, mentre la richiesta di incidente probatorio era stata formulata solo all’udienza del 04/04/2024, ben oltre il termine di cui agli articoli 392 e 393 cod. proc. pen.
Quanto alle dedotte questioni di legittimità costituzionale, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato a piø riprese che l’esame della questione di costituzionalità Ł preclusa dalla inammissibilità del ricorso, affermando il principio secondo cui «L’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale» (Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008, Balbi, Rv. 240513; nello stesso senso, Sez. 2, n. 8011 del
10/01/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 37826 del 07/03/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 29740 del 12/05/2023, COGNOME, non mass.).
In ogni caso, le questioni sono manifestamente infondate.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 203 del 2002, ha già avuto modo di dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 453 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. in quanto l’estensione al giudizio immediato delle modalità del diritto di difesa previste dalla disposizione da ultimo citata si porrebbe in antinomia con i presupposti che giustificano la costruzione di questo rito secondo criteri di massima celerità e semplificazione, senza il filtro dell’udienza preliminare.
E’ stato in particolare affermato, nella richiamata sentenza della Consulta, che, nella disposizione censurata, non Ł riscontrabile alcuna violazione dell’art. 24 Cost., dal momento che l’art. 415-bis cod. proc. pen. non riconosce alla persona sottoposta alle indagini poteri di iniziativa diversi e ulteriori rispetto a quelli esercitabili nel corso delle indagini preliminari prima che il pubblico ministero abbia presentato richiesta di giudizio immediato; nØ sono ravvisabili profili di disparità di trattamento, tenuto conto della struttura del processo penale, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di riti alternativi che mirano, attraverso la semplificazione dei meccanismi e l’abbreviazione dei tempi del procedimento, a pervenire ad una piø rapida conclusione della vicenda processuale, sicchŁ Ł ragionevole che le forme di esercizio del diritto di difesa siano modulate in funzione delle caratteristiche dei singoli procedimenti speciali.
La preclusione temporale per la richiesta di incidente probatorio Ł poi logicamente correlata alla mancanza del filtro dell’udienza preliminare, non richiesto proprio in conseguenza del presupposto della evidenza probatoria tale da escludere la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere da parte del giudice dell’udienza preliminare (tanto piø nei casi di giudizio immediato c.d. custodiale dove Ł stato anche affermato che, nel caso di indagato che si trovi in custodia cautelare sulla base di un’ordinanza definitiva, al giudice investito della richiesta Ł precluso il sindacato sulla evidenza o meno della prova d’accusa per i reati per i quali la misura Ł in atto: Sez. 6, n. 49288 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 265742; nello stesso senso, Sez. 3, n. 14449 del 08/03/2023, F., non mass.; Sez. 3, n. 26948 del 08/03/2022, COGNOME, non mass.; sempre che l’ordinanza cautelare non sia stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: Sez. 2, n. 48591 del 01/10/2019, COGNOME, Rv. 277931), e alla instaurazione immediata del giudizio che prevede, come strumento specifico, nei casi di atti urgenti o assunzione di prove non differibili, la procedura di cui all’art. 467 cod. proc. pen.
4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, ammesse al patrocinio a spese dello Stato,
nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così Ł deciso, 21/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.