Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42694 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42694 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE NAPOLI
nei confronti del
G.I.P. TRIBUNALE NAPOLI
con l’ordinanza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, COGNOME, la quale ha chiesto che venga attribuita la competenza al Giudice per le indagini preliminari di Napoli, cui va disposta la trasmissione degli atti.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 29/5/2023, il GIP del Tribunale di Napoli ha trasmesso al Tribunale in composizione monocratica, per competenza ai sens dell’art. 558-bis cod. proc. peri. (introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, la richiesta di giudizio immediato avanzata dal Pubblico ministero nei confront NOME COGNOME, imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, DPR n. 309 1990.
1.1. Ha osservato il GIP che, a tenore della nuova disposizione, nel c di emissione del decreto di giudizio immediato per i reati per i quali è prev citazione diretta, non si procede all’udienza predibattimentale ex art. 5 cod. proc. pen. e dunque la competenza all’emissione di tale decreto spett giudice monocratico, già giudice naturale dei procedimenti a citazione dirett coerenza altresì con la collocazione sistematica dell’art. 558 bis proprio ne relativo al “procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica”.
1.2. Ulteriori ragioni a sostegno di tale opzione sono state indicate ratio della novella legislativa, intesa a consentire una rapida celebrazione procedimenti in cui la prova risulti evidente, tanto da aver eliminato in tali la necessità dell’udienza predibattimentale. Non milita in senso contrar clausola di compatibilità contenuta nell’art. 558 bis cod. proc. peri., rife forme, ai termini e alla procedura ex artt. 453 e seguenti, ma non anch giudice competente all’emissione del decreto di giudizio immediato, e soprattu alla celebrazione di eventuali riti alternativi.
Con ordinanza del 1°/6/2023, il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che, caso di giudizio immediato per i reati a citazione diretta, l’esclusione dell’ predibattimentale è coerente allo scopo dell’udienza filtro di nuova introduz intesa a vagliare la sostenibilità dell’accusa. Al GIP è stata invece rise funzione di decidere l’ammissione al “patteggiannento” e la sospensione d procedimento con messa alla prova, senza alcuna distinzione tra reati per i q l’azione penale si incanala nella richiesta di rinvio a giudizio e quelli per invece prevista la citazione diretta a giudizio. Anche la disc:iplina del pr mento per decreto prevede che sia il GIP a gestire la fase di emissione decreto e quella del vaglio dell’opposizione al medesimo con eventuale ammis sione ai riti speciali, e tale disciplina è espressamente richiamata dall’ cod. proc. peri., norma collocata tra i procedimenti speciali, pur nell’ambi procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
Da ciò si ricava che l’assetto normativo non attribuisce al giudice mo cratico la competenza all’emissione del decreto di giudizio immediato, resta essa radicata presso il giudice per le indagini preliminari.
Invero, il GIP si configura come l’organo funzionalmente competente ad emettere detto decreto, nonché a decidere su eventuali conseguenti richiest accesso ai riti speciali, mentre al giudice del dibattimento è attribuita la tenza a celebrare il giudizio in forma ordinaria o eventualmente abbreviata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va ritenuta l’ammissibilità del proposto conflitto competenza, nella specie rientrante nella previsione del “caso analogo” di all’art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2 dep. 2014, Confl. comp. in proc. Minguzzi, Rv. 258422), in quanto il rifiut entrambi i giudici di emettere il decreto di giudizio immediato ha causato situazione di stallo del procedimento, risolvibile soltanto can l’intervent Corte regolatrice.
Ciò posto, va dichiarata la competenza funzionale del giudice per l indagini preliminari, al quale vanno trasmessi gli atti.
La conclusione si basa su ragioni già espresse in precedenti arrest questa Corte (Sez. 1, n. 31927 del 16/6/2023), che di seguito si richiamano.
«L’art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2 n. 150, ha ammesso la possibilità – in precedenza esclusa – di proceder giudizio immediato anche per i reati indicati nell’art. 550 coi proc. pen. quali è prevista la citazione diretta a giudizio.
3.1. Tale rito speciale, disciplinato nella forma ordinaria dagli artt. seguenti cod. proc. pen. consente, su richiesta del pubblico ministero ov dell’imputato, di pervenire alla fase dibattimentale senza il preventivo s mento dell’udienza preliminare.
Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal pubblico minist l’ammissione del rito è subordinata alla previa verifica, da parte del GIP, sussistenza dei relativi presupposti processuali costituiti dall’evidenz prova, dal previo interrogatorio della persona sottoposta ad indagini sui fat quali emerge tale evidenza probatoria, a meno che la stessa abbia omesso comparire a seguito di invito a presentarsi, dalla formulazione della rich entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui al cod. proc. pen., oppure, nel caso di giudizio immediato cosiddetto custodia entro 180 giorni dalla esecuzione della misura detentiva, confermata dal giud
del riesame o dopo il decorso del termine per la proposizione della richies riesame.
3.2. L’introduzione di tale giudizio anche per i reati a citazione di correlata alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022 con riguardo fase dibattimentale concernente detti reati.
Secondo quanto emerge dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto, essa rinviene il suo fondamento nella introduzione per tale cate di reati dell’udienza predibattimentale, la quale, analogamente all’ud preliminare, ha tra le sue funzioni quella di operare un vaglio in ordin sussistenza di elementi che consentano una ragionevole previsione di condanna con la conseguenza che, ove la prova appaia evidente, e dunque tale vaglio renda superfluo, si impone l’applicazione di un rito che ha proprio la fina evitare tale udienza, allo scopo di soddisfare le esigenze di c:elerità compl del procedimento cui è ispirata la cd. riforma Cartabia. Esigenza tanto avvertita in ragione dell’ampliamento dei reati azionabili con la citazione dir della necessità di garantire anche per essi l’accesso rapido al giudizio nei cui l’imputato sia sottoposto a misura cautelare.
3.3. La nuova disciplina, facendo rinvio alle norme sul giudizio immediat “ordinario”, non reca specifiche disposizioni per l’individuazione del gi competente a provvedere sulla richiesta di rito immediato, sic:ché tale silenz di fatto determinato la prospettazione di soluzioni diverse.
Accanto all’interpretazione che, come nel caso in esame, individua nel GI il giudice competente, altra soluzione ritiene che la decisione in ordin ammissione del rito spetti al giudice dell’udienza predibattimentale, in q si sostiene che, dopo l’esercizio dell’azione penale, il GIP non avrebbe più a competenza, mentre risulterebbe più coerente sotto il profilo sistema attribuire al giudice dell’udienza predibattimentale la valutazione in ordin necessità di omettere lo svolgimento di tale udienza.
Si è infine prospettata la soluzione di attribuire la competenza emissione del decreto di giudizio immediato al giudice del dibattimento, poi detto rito speciale, escludendo l’udienza predibattimentale, escluderebbe al la competenza a provvedere del giudice di tale udienza.
Ritiene il Collegio che elementi di ordine testuale, nonché argomen logici e sistematici conducano ad affermare che la competenza appartenga a giudice per le indagini preliminari.
4.1. L’art. 558-bis cod. proc. pen., nell’estendere il giudizio immedia reati a citazione diretta, stabilisce che «si osservano le disposizioni del del libro sesto, in quanto compatibili».
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Il tenore letterale della disposizione, ed in particolare il richia norme sul giudizio immediato “ordinario”, consente di affermare che il legisla non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito speciale diverso rispetto a quello “ordinario”, ma ha esteso il rito esistente ad ulteriori, fino a quel momento escluse.
Vi è poi un elemento testuale di tipo negativo, rappresentato dall’asse di una disposizione che attribuisca la competenza a decidere in ordine ammissione del rito ad un giudice diverso da quello che vi è ordinariamen preposto, cioè il giudice per le indagini preliminari e, specificamente, mancanza di una previsione che attribuisca la competenza al giudice dell’udien predibattimentale, di cui pure gli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc disciplinano ampiamente le attribuzioni.
Va poi considerata l’antinomia tra l’introduzione generalizzata dell’udie predibattimentale nei procedimenti per i reati a citazione diretta, con la specifica del giudizio immediato, che è invece quella di escludere lo svolgime di detta udienza, in coerenza con le finalità acceleratorie proprie di tale ri
Occorre ancora considerare la collocazione nel sistema del giudiz immediato e delle conseguenze che la sua richiesta prima, e la sua ammissio poi comportano nella sequenza processuale.
Nel giudizio immediato “ordinario”, la richiesta formulata dall’orga dell’accusa costituisce una modalità di esercizio dell’azione penale e un a impulso processuale, teso all’instaurazione del rito, soggetto al control giudice per le indagini preliminari, il quale, senza il contradclitorio delle chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla dibattimentale senza la previa celebrazione dell’udienza preliminare.
Proprio per tali caratteristiche del procedimento, il decreto di giu immediato riveste natura endoprocessuale e meramente strumentale all’interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez. U, n. 42979 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260018).
Ciò evidenzia che la decisione sulla richiesta di giudizio immediato atti necessariamente ancora alla fase delle indagini preliminari ed è proprio i accoglimento a segnare il passaggio alla fase dibattimentale, la quale pre pone proprio l’avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio.
Sarebbe eccentrico a tale sistema e alla funzione che l’ordinamento attribuisce alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, affi valutazione sull’ammissibilità del rito per i reati a citazione diretta, la colloca nella fase delle indagini preliminari, al giudice che interviene nel
successiva, la cui competenza è attivata, appunto, proprio a seguito passaggio alla fase dibattimentale.
Invero, l’art. 554-bis, nel disciplinare l’udienza predibattimen presuppone che un decreto di citazione a giudizio sia già stato emes costituendo esso il presupposto per il progredire del proc:edimento alla dibattimentale e per l’attivazione della competenza del giudice di quella fase
L’art. 553 cod. proc. pen. stabilisce, infatti, che il pubblico min formato il fascicolo per il dibattimento, lo trasmette al giudice dell’udi comparizione predibattimentale, unitamente al fascicolo del’ pubblico minister al decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
D’altra parte, non sussiste alcuna incompatibilità del GIP ad interven in relazione ai reati a citazione diretta, ed anzi risulta del tutto coere sistema esistente, nel quale egli è giudice di tutte le indagini preliminari distinzione tra i reati per i quali è prevista l’udienza preliminare e qu quali è esclusa, come ha evidenziato anche il giudice rimettente, nella ricostruzione sistematica. Ed invero, il vaglio in ordine agli elementi acquis corso delle indagini preliminari e la loro valutazione, anche in proiezion giudizio, è una funzione cui è ordinariamente preposto il G1P, quale giudice quella fase. Egli è inoltre competente ad emettere le misure cautelari r personali anche in relazione ai reati per cui è prevista la citazione dirett funzione permane fino alla trasmissione del fascicolo del dibattimento e decreto di citazione per l’udienza predibattimentale, provvedendo altresì, f tale momento, al compimento degli atti urgenti (art. 554 cod. proc. pen.).
Spetta ancora al GIP, ai sensi dell’art. 459 cod. proc. pén., dec sull’istanza di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal pubbl ministero, anche nel caso in cui si tratti di reati per i quali non è l’udienza preliminare e il medesimo giudice è altresì competente, ai sensi d artt. 464 e 557 cod. proc. pen., per i riti alternativi richiesti con l’oppo decreto penale emesso.
Inoltre, a prescindere dalla tipologia di reato, il GIP decide sulla ri di applicazione della pena avanzata nel corso delle indagini preliminari, ai dell’art. 447 cod. proc. pen.
Non vanno, infine, trascurati i risvolti organizzativi che conseguirebb alla diversa soluzione di riconoscere la competenza del giudice dell’udi predibattimentale, determinandosi un’ulteriore ipotesi di incompatibilità nel in cui egli rigetti la richiesta di immediato, non potendo più cel quell’udienza e neppure il dibattimento, oltre a dare luogo ad una in
regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, a differen quanto accade nel caso di giudizio immediato “ordinario”.
In definitiva, si verificherebbe una alterazione della sequenza processu in cui viene a collocarsi il giudizio immediato, la quale non solo non è previs legislatore, ma neppure risulta giustificata da esigenze sisternatiche e da r di incompatibilità e che finirebbe per vanificare le esigenze di celerità che ispirato la previsione del giudizio immediato anche per i reati a cita diretta».
Conclusivamente, va dichiarata la competenza del giudice per l indagini preliminari del Tribunale di Napoii, al quale vanno trasmessi gli atti
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GIP del Tribunale d Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il giorno 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente