Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48099 Anno 2023
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 48099 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE NAPOLI nei confronti di:
GIP TRIBUNALE NAPOLI
con l’ordinanza del 13/06/2023
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di Napoli
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 05/06/2023, il Giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Napoli ha declinato la propria competenza funzionale, rispetto richiesta di giudizio immediato del 01/06/2023, avanzata dal Pubblico minister sensi dell’art. 558-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli 625-bis, comma 2, n. 2 e n. 7) cod. pen. per essere la stessa relativa a fat di reato per la quale è prevista, a norma dell’art. 550 cod. proc. pen., la diretta a giudizio. La decisione si fonda sul dettato dell’art. 558-bis cod. pr come introdotto dall’art. 32, comma 1, lett. f) d.lgs 10 ottobre 2022, relativo alla possibilità di emissione del decreto di giudizio immediato, an relazione a reati in ordine ai quali è prevista la citazione diretta a giudiz
Con ordinanza del 13/06/2023, il Tribunale di Napoli – in composizion monocratica – ha proposto conflitto negativo di competenza, rimettendo gli at questa Corte per la soluzione dello stesso.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso per l’attribuzione della competen al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve precisarsi, in via preliminare, come il conflitto negativ competenza ora al vaglio di questo Collegio risulti ammissibile in rito, esse determinata una stasi irreversibile del procedimento, per avere due Giu declinato la propria competenza funzionale in ordine al medesimo fatto; t conflitto, poi, deve essere risolto dichiarando la competenza del Giudice indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
Ai fini dell’inquadramento della questione, giova ricordare come l’a 558-bis cod. proc. pen., di nuova introduzione ad opera del d.lgs. 10 ottobre n. 150, abbia ampliato il novero delle fattispecie di reato in relazione all consentito emettere il decreto di giudizio immediato, ai sensi degli artt seguenti cod. proc. pen. La previsione di tale modalità di instaurazione del giu anche con riferimento a modelli legali in ordine ai quali è ordinariamente pre la citazione diretta, è consequenziale al tenore della novella dettata dal d 150 del 2022, che ha rimodulato la fase dibattimentale inerente a tali reati. desumibile dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al decreto, ta modifica trae origine dalla introduzione – in ordine a tali fatlispecie incri
– dell’udienza predibattimentale. A quest’ultima, così come all’udienza prelim è affidato il compito di operare un esame iniziale, in ordine all’esistenz compendio di elementi, che consentano fondatamente di prevedere la possibil condanna dell’imputato; il requisito della evidenza probatoria, in tal caso, c di accelerare il rito ed evitare tale udienza, così venendo incontro alle esi celerità che rappresentano ratio e finalità della riforma. Le nuove norme non indicano, in maniera espressa, quale sia il Giudice competente ad emetter decreto di giudizio immediato, così lasciando aperta la possibilità di plurime del dato codicistico.
Attenendosi all’interpretazione che – della dedotta problematica – qu Sezione della Corte di Cassazione ha già preferito (Sez. 1, n. 31927 16/06/2023, n.m.), sussistono dati di natura testuale, oltre che elementi logico e sistematico, che portano a ritenere comunque radicata la competenza capo al Giudice per le indagini preliminari. Nella parte motiva di tale deci infatti, questa Corte ha esposto le seguenti considerazioni, che possono e integralmente mutuate in relazione alla fattispecie ora sottoposta al vag questo Collegio: «L’art. 558-bis cod. proc. pen., nell’estendere il g immediato ai reati a citazione diretta, stabilisce che «si osservano le dispo del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili». Il tenore lette disposizione, ed ire, richiamo alle norme sul giudizio immediato “ordinar consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a c diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello “ordinario”, ma ha esteso già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse. Vi è poi un el testuale di tipo negativo, rappresentato dalla assenza di una disposizion attribuisca la competenza a decidere in ordine alla ammissione del rito a giudice diverso da quello che vi è ordinariamente preposto, e cioè il giudice indagini preliminari e, specificamente, dalla mancanza di una previsione ch attribuisca la competenza al giudice dell’udienza predibattimentale, di cui pu artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. disciplinano ampiamente le attribu Occorre poi considerare che, una volta introdotta nei procedimenti per i r citazione diretta la previsione generalizzata dell’udienza predibattiment finalità specifica della previsione del giudizio immediato è quella di esclud svolgimento di detta udienza, in coerenza con le finalità acceleratorie prop tale rito. 5. Occorre ancora considerare la collocazione nel sistema del gi immediato e delle conseguenze che la sua richiesta prima, e la sua ammissio poi comportano nella sequenza processuale. Nel giudizio immediato “ordinario”, richiesta formulata dall’organo dell’accusa costituisce una modalità di ese dell’azione penale e un atto d’impulso processuale, teso all’instaurazione de soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari, il quale, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
contradditorio delle parti, è chiamato a valutare la sussistenza dei presuppo il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell’u preliminare. Proprio per le sue caratteristiche, il decreto di giudizio imm riveste natura endoprocessuale e meramente strumentale all’interno de procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez. U, n. 42:979 del 26/06/20 Squicciarino, Rv. 260018). Ciò evidenzia come la decisione sulla richiest giudizio immediato attenga necessariamente ancora alla fase delle indag preliminari e sia proprio il suo accoglimento a segnare il passaggio a q dibattimentale, la quale presuppone, appunto, l’avvenuta emissione del decr che dispone il giudizio. Sarebbe eccentrico a tale sistema e alla funzion l’ordinamento attribuisce alla decisione sulla richiesta del pubblico mini affidare la valutazione sull’ammissibilità del rito per i reati a citazione quale si colloca nella fase delle indagini preliminari, al giudice che intervie fase successiva, la cui competenza è attivata, appunto, proprio a seguit passaggio alla fase dibattimentale. Ed invero, come condivisibilmente rilevato AVV_NOTAIO generale, l’art. 554-bis, nel disciplinare l’udienza predibatti presuppone che un decreto di citazione a giudizio sia già stato emesso, costitu esso il presupposto per il progredire del procedimento alla fase dibattiment per l’attivazione della competenza del giudice di quella fase. L’art. 553 cod pen. stabilisce, infatti, che il pubblico ministero, formato il fascic dibattimento, lo trasmette al giudice dell’udienza di compariz predibattinientale, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al decr citazione immediatamente dopo la notificazione».
3. Alle sopra riportate considerazioni, può aggiungersi il rilievo dell’a di incompatibilità di sorta, a carico del Giudice per le indagini prelim provvedere – in situazioni processuali di vario genere – in ordine a reati in ai quali è previsto che si debba, in via ordinaria, procedere attraverso la c diretta a giudizio. E nemmeno può dimenticarsi il fatto che, laddove si dov riconoscere la competenza del Tribunale, nella veste di Giudice dell’udi predibattimentale, verrebbe a determinarsi – nel caso di rigetto della richie Pubblico ministero – una nuova ipotesi di incompatibilità, visto che tale Gi non potrebbe poi celebrare né l’udienza dibattimentale, né il giu dibattimentale. In sostanza, verrebbero a determinarsi sia una sostan regressione alla fase delle indagini preliminari, risultandone disartico ordinaria sequenza processuale, sia – correlativamente – ulteriori problema di tipo organizzativo. Il tutto risulterebbe, infine, privo di reali giust quanto all’aspetto funzionale e strutturale del nuovo quadro normativo, riferimento alla complessiva tenuta e coerenza del sistema.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il conflitto negativo essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari Tribunale di Napoli, al quale dovranno essere rimessi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 06 ottobre 2023.