Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49274 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49274 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GIP TRIBUNALE NAPOLI
nei confronti di:
TRIBUNALE NAPOLI
con l’ordinanza del 19/04/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del giudice per le indagini preliminari.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 27 marzo 2023 il giudice del dibattimento del Tribunale di Napoli ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza di giudizio immediato presentata dal pubblico ministero nei confronti di NOME COGNOME per il reato dell’art. 612, comma 2, cod. pen., ed ha trasmesso gli atti alla sezione g.i.p. dello stesso Tribunale di Napoli.
Con ordinanza del 19 aprile 2023 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30
cod. proc. pen., evidenziando che la competenza a provvedere appartiene al giudice del dibattimento.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del giudice per le indagini preliminari.
Considerato in diritto
Il conflitto sussiste in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stasi processuale riconducibile a uno dei casi “analoghi” previsti dall’art. 28, comma 2, cod. proc. perì., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di Cassazione.
Esso attiene, in particolare, alla individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero con riguardo ai reati per cui è prevista la citazione diretta.
Il conflitto va risolto, in conformità con il precedente di questa Corte, Sez. 1, 16/06/2023, n. 31927, confl. comp. in proc. Tanasa, n.m., con la dichiarazione della competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.
L’art. 558-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto, infatti, anche per i reati a citazione diretta la possibilità, in precedenza esclusa, di procedere con rito immediato.
La previsione di tale giudizio anche per i reati a citazione diretta è correlata alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 con riguardo alla fase dibattimentale concernente detti reati, ed in particolare alla introduzione, per tale categoria di reati, dell’udienza predibattimentale. L’esigenza del legislatore, nel prevedere il rito immediato, è stata quella di garantire anche per i reati azionabili con la citazione diretta l’accesso rapido al giudizio.
La nuova disciplina, nell’operare il rinvio alle norme sul giudizio immediato “ordinario”, non reca specifiche disposizioni in ordine alla individuazione del giudice competente a provvedere sulla richiesta di rito immediato, e tale silenzio ha determinato la prospettazione di soluzioni diverse, quale quelle proposte dai due giudici in conflitto.
Ritiene il Collegio che elementi di ordine testuale, nonché argomenti logici e sistematici, conducano ad affermare che la competenza appartenga al GIP.
L’art. 558-bis cod. proc. pen., nell’estendere il giudizio immediato ai reati a citazione diretta, stabilisce, infatti, che «si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto, in quanto compatibili». Il tenore letterale della disposizione, ed in particolare il richiamo alle norme sul giudizio immediato “ordinario”, consente di affermare che il legislatore non ha inteso creare per i reati a citazione diretta un rito nuovo e diverso rispetto a quello “ordinario”, ma ha esteso il rito già esistente ad ipotesi ulteriori, fino a quel momento escluse.
Nello stesso senso vi è poi anche un elemento testuale di tipo negativo, rappresentato dalla assenza di una disposizione che attribuisca la competenza a decidere in ordine alla ammissione del rito ad un giudice diverso da quello che vi è ordinariamente preposto, e cioè il giudice per le indagini preliminari; manca una previsione specifica che attribuisca la competenza per tale decisione al giudice dell’udienza predibattimentale, di cui pure gli artt. 554-bis e 554-ter cod. proc. pen. disciplinano ampiamente le attribuzioni.
Occorre poi considerare che la finalità specifica della previsione del giudizio immediato è proprio quella di escludere lo svolgimento dell’udienza predibattimentale, in coerenza con le finalità acceleratorie proprie di tale rito.
Inoltre, rileva la collocazione nel sistema del giudizio immediato e delle conseguenze che la sua richiesta prima, e la sua ammissione poi, comportano nella sequenza processuale. Nel giudizio immediato “ordinario”, infatti, la richiesta formulata dall’organo dell’accusa costituisce una modalità di esercizio dell’azione penale e un atto d’impulso processuale, teso all’instaurazione del rito, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari, il quale, senza il contradditorio delle parti, è chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell’udienza preliminare. Proprio per le sue caratteristiche, il decreto di giudizio immediato riveste natura endoprocessuale e meramente strumentale all’interno della procedura di approdo alla fase del dibattimento (Sez. U, Sentenza n. 42979 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 260018).
Ciò evidenzia come la decisione sulla richiesta di giudizio immediato attenga necessariamente ancora alla fase delle indagini preliminari e sia proprio il suo accoglimento a segnare il passaggio a quella dibattimentale, la quale presuppone, appunto, l’avvenuta emissione del decreto che dispone il giudizio.
Sarebbe eccentrico a tale sistema, ed alla funzione che l’ordinamento attribuisce alla decisione sulla richiesta del pubblico ministero, affidare la valutazione sull’ammissibilità del rito per i reati a citazione diretta, la quale s colloca nella fase delle indagini preliminari, al giudice che interviene nella fase successiva, la cui competenza è attivata, appunto, proprio a seguito del passaggio alla fase dibattimentale.
D’altra parte, non sussiste alcuna incompatibilità del GIP ad intervenire in relazione ai reati a citazione diretta, ed anzi risulta del tutto coerente con il sistema esistente, nel quale egli è giudice di tutte le indagini preliminari, a prescindere dalla circostanza che se si tratti o meno di reati per i quali è prevista l’udienza preliminare. Spetta, infatti, al GIP, ai sensi dell’art. 459 cod. proc. pen., decidere sull’istanza di emissione di decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero, anche nel caso in cui si tratti di reati per i quali non è prevista l’udienza preliminare, ed il medesimo giudice è altresì competente, ai sensi degli artt. 464 e 557 cod. proc. pen., per i riti alternativi richiesti con l’opposizione al decreto penale emesso.
Il conflitto negativo deve pertanto essere risolto affermando la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l’estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli – ufficio gip – cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso il 10 ottobre 2023.