Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1274 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1274 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nel procedimento nei confronti di COGNOME COGNOME nato a Iglesias il 12/06/1959, avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari del 01/07/2024;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona dell’Avvocato Generale NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga accolto con annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ricorre avverso l’ordinanza emessa il 1° luglio 2024 in sede di convalida dell’arresto di COGNOME NOME con la quale il Giudice monocratico di quel Tribunale, dopo avere convalidato l’arresto dell’indagato, ha disposto la restituzione degli atti al PM per l’ulteriore corso “non potendo procedere al giudizio direttissimo stante l’assenza
del Manca, ai sensi dell’art. 558 cod. proc. pen.”. Dal provvedimento risulta che il predetto si trovava presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Carbonia per “stato comatoso” e ivi era stato trattenuto per accertamenti.
Il Pubblico ministero ricorrente deduce l’abnormità di detta ordinanza dal momento che il Giudice, anziché procedere comunque al giudizio direttissimo ritualmente instaurato all’esito della disposta convalida dell’arresto, ha integrato una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari imponendo al PM di procedere nelle forme ordinarie e così incidendo sulle modalità di esercizio dell’azione penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ pacifico che in tema di giudizio di convalida dell’arresto e di contestuale giudizio direttissimo la mancata presenza dell’arrestato all’udienza dovuta a legittimo impedimento non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, essendo la possibile non comparizione dell’arrestato evenienza contemplata dall’art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen., come richiamati dall’art. 449 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 53850 del 18/12/2014, Fini, Rv. 261682; Sez. 3, n. 27128 del 28/05/2008, Pape Rv. 240250; principio recentemente ribadito da Sez. 6, n. 2759 del 07/12/2023 – dep. 22/01/2024, NOME COGNOME Rv. 285898 – 01, ove si è precisato che tale situazione può «invece, rilevare, nel caso di contestuale richiesta di giudizio direttissimo solo ai fini del successiva e contestuale celebrazione di detto giudizio, quale causa del rinvio del dibattimento»).
D’altro canto, l’art. 558, comma 6, cod. proc. pen., relativo al giudizio direttissimo nel rito monocratico, stabilisce che il Giudice può restituire gli atti PM solo nel caso in cui “l’arresto non è convalidato” (salvo che l’imputato e il pubblico ministero consentano alla celebrazione del giudizio direttissimo). Pertanto, la restituzione degli atti al PM, una volta che l’arresto sia stato – come nella specie – convalidato, determina una indebita regressione del procedimento, incidendo illegittimamente sulle modalità di esercizio dell’azione penale, e integra dunque un atto abnorme.
3.1. Questa Sezione (Sez. 6, n. 30600 del 04/06/2024, P., Rv. 286827 – 01) ha già recentemente chiarito che «è affetto da abnormità strutturale il provvedimento con cui il giudice, investito della richiesta di convalida dell’arresto
e di giudizio direttissimo, dopo aver provveduto alla convalida, senza alcuna motivazione disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda al giudizio nelle forme ordinarie, in tal modo determinandosi una indebita alterazione della sequenza degli atti del procedimento, in violazione del principio di ragionevole durata del processo».
3.2. in tale pronuncia si è precisato che «deve ritenersi che nel caso di specie la restituzione degli atti al P.M. e il sostanziale immotivato diniego del rito direttissimo conseguente alla convalida dell’arresto si siano tradotti in un profilo di abnormità strutturale correlato a un provvedimento che non trova alcuna base giustificativa nell’ordinamento processuale e in relazione al quale la regressione prodotta non discende da un provvedimento astrattamente previsto e tuttavia utilizzato fuori dallo schema normativo, oltre ogni ragionevole limite, bensì da una radicale violazione dell’ordinata sequenza degli atti contemplata dal codice di rito, tale da alterare l’ordo processus e da costringere il PM a dare corso a una procedura diversa, anche in violazione al principio di ragionevole durata (per l’affermazione dell’abnormità del provvedimento, in un caso analogo, cfr. anche Sez 6, n. 7933 del 08/02/2012, Gynace, Rv. 252079). In definitiva, il vizio non si risolve in un profilo di mera illegittimità ma nello stravolgimento dell’ordinato assetto procedinnentale, cosicchè deve ritenersi sussistente l’interesse concreto e attuale del PM ricorrente a dolersi di un provvedimento che non si limita a disporre una regressione, ma dà luogo a una sequenza diversa da quella stabilita, in un caso di assenza di potere in astratto».
In conclusione, nel caso di specie l’impedimento dell’imputato a presenziare alla celebrazione del giudizio direttissimo avrebbe potuto determinare il rinvio dell’udienza a ciò deputata, ma non la restituzione degli atti al PM, che ha integrato una indebita regressione del procedimento. Sussiste, dunque, la abnormità denunciata dal ricorrente Pubblico ministero e, di conseguenza, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Cagliari per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
Il onsigliere e tensor
II Presidènte