Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33166 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33166 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/07/2025
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1422/2025
COGNOME IMPERIALI
CC – 22/07/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 18243/2025
SANDRA RECCHIONE
– Relatore –
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a Bari il 30/04/1964 avverso l’ordinanza del 03/03/2025 del Tribunale di Bari, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso
Si dà atto che l’Avv. NOME COGNOME in difesa di COGNOME COGNOME ha chiesto di poter depositare il verbale d’udienza del 18 aprile 2025 del Tribunale di Bari già trasmesso a mezzo ‘ pec ‘ . Il Procuratore generale non si è opposto. Il Collegio ha ammesso il deposito del verbale.
L’Avv. NOME COGNOME ha, infine, chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Bari respingeva l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME contro l’ordinanza del 12 giugno 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Bari aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, applicata in seguito al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza di partecipazione del COGNOME all’associazione mafiosa denominata ‘clan COGNOMECOGNOME‘.
Il Tribunale decideva in sede di rinvio, dopo l’annullamento del precedente provvedimento di rigetto, ritenuto viziato dalla Cassazione, che aveva rilevato la carenza della motivazione in ordine alla valutazione degli elementi addotti dalla difesa per dimostrare la rescissione del vincolo del Froio con l’associazione mafiosa.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 275, 627 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la sentenza emessa in sede rescissoria non avrebbe valutato tutti gli elementi critici identificati dalla sentenza rescindente e si sarebbe basata sui soli elementi riportati nella memoria del pubblico ministero; sarebbero state oggetto di valutazione sommaria anche le emergenze sopravvenute, ovvero le motivazioni della sentenza di assoluzione per il reato di favoreggiamento e le sopraggiunte dichiarazioni del collaboratore NOME COGNOME.
Con riferimento alla sentenza di assoluzione si allegava che la stessa avrebbe riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 cod. pen. e che dalla sua lettura non poteva trarsi alcun giudizio in ordine al concorso del ricorrente nel reato di omicidio.
Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME si deduceva che le stesse erano state acquisite dal Tribunale per il riesame, ma non dal Giudice dell’abbreviato e che sarebbero state valutate in modo illogico e parziale, segnatamente si deduceva (a) che la partecipazione di NOME COGNOME all’azione aggressiva nei confronti di NOME COGNOME sarebbe stato solo dedotto dal COGNOME , assente all’evento, e che lo stesso avrebbe offerto una versione contrastante con quella di NOME COGNOME che, invece, aveva partecipato personalmente alla ‘ stesa ‘, (b) che il COGNOME avrebbe riferito la ‘stesa’ era stata organizzata in seguito all’aggressione subita da NOME COGNOME che il coinvolgimento del ricorrente si sarebbe limitato ad un intervento
successivo alla sparatoria e che l’ invito alla desistenza da lui effettuato sarebbe incompatibile con la sua partecipazione all’associazione, (c) che nessuno dei collaboratori di giustizia avrebbe riferito della affiliazione del COGNOME al clan facente capo a NOME COGNOME, (d) che la vicinanza del COGNOME a NOME COGNOME non sarebbe sufficiente a dimostrare la contestata partecipazione.
In sintesi, si deduceva che non sarebbero stati valutati elementi allegati, ritenuti decisivi dalla difesa, come il dissequestro della società ‘ RAGIONE_SOCIALE , l’allontanamento dello COGNOME (punto di riferimento del Froio) dalla attività associativa, l ‘ assoluzione per il reato di favoreggiamento; e che i riferimenti alla ‘stesa’ organizzata ai danni di NOME COGNOME avrebbero dovuto essere valutati come mere ‘congetture’ riconducibili a deduzioni del COGNOME, non confermate dal COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare il Collegio riafferma che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito. (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 -03; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 -01; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861 – 01).
Inoltre, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629 – 02)
Nel caso in esame il Tribunale, in coerenza con i principi di diritto appena ricordati, effettuava una persuasiva ed accurata valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato contestato, prendendo in considerazione tutti gli elementi allegati dalla difesa.
Rispetto alla articolata e dettagliata motivazione offerta dal Tribunale le censure proposte dal ricorrente si risolvono nella richiesta di rivalutazione integrale del compendio indiziario, ovvero in una attività esclusa dal perimetro
che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il Collegio osserva inoltre che il ricorrente non ha indicato vizi manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dal Tribunale per giungere al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, né discrasie tra le valutazioni effettuate e gli elementi di prova raccolti.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di ‘merito’ in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate -o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).
1.2. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato (a) che lo COGNOME punto di riferimento di COGNOME nell’ambito dell’associazione mafiosa oggetto di giudizio – è indagato nell’ambito di questo procedimento ed è destinatario di una misura custodiale alla quale risulta tuttora sottoposto, il che indicava la sussistenza di una attuale pericolosità sociale dello COGNOME da tempo legato al COGNOME; (b) che il coinvolgimento del COGNOME nell’associazione era stato confermato da diversi collaboratori di giustizia (COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME), (c) che il COGNOME era impegnato nella gestione della controversia con COGNOME, dimostrando la attualità dei suoi contatti con i vertici dell’associazione.
Con riferimento a tale ultimo punto il Tribunale ha rilevato che la notte del 4 febbraio 2023 venivano sparati oltre venti colpi di kalashnikov contro il muro di cinta ed il cancello del garage di NOME COGNOME (che denunciava l’episodio solo per la sua eclatanza e non perché lo stesso si affrancato dalle logiche omertose tipiche dell’associazione) .Il Tribunale rilevava che all’origine di questa azione vi era un atto di violenza commesso ai danni di NOME COGNOME, figlio del ricorrente, agito da NOME di COGNOME, che aveva patito a sua volta una ‘ stesa ‘ organizzata direttamente da NOME COGNOME (pagg. 20 e 21 dell’ordinanza impugnata). I dissapori tra NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati generati dal fatto che il ricorrente non gradiva la relazione sentimentale tra COGNOME e sua figlia; queste tensioni avevano condotto COGNOME ad aggredire NOME COGNOME; ne seguiva una reazione dei COGNOME, che a sua volta, aveva generato la ‘ stesa ‘ eseguita dal COGNOME con i colpi di kalashnikov contro il garage del ricorrente.
Quello che rileva ai fini della dimostrazione della partecipazione attuale di NOME COGNOME al clan era quanto emerso in ordine al fatto che NOME COGNOME
si era mosso mediando tra le due fazioni chiedendo l’immediato cessate il fuoco proprio dietro richiesta di NOME COGNOME dimostrando la vicinanza al ricorrente e la condivisione delle logiche criminali tipiche dei clan mafiosi.
Questo compendio indiziario indicava la consapevole ed attuale partecipazione di NOME COGNOME al clan Palermiti ritenuta con motivazione logica e non smentita da emergenze procedimentali di segno contrario.
Infine secondo i Giudici del riesame anche il venir meno dell’intestazione fittizia delle quote della RAGIONE_SOCIALE allo COGNOME non si configurava come un elemento decisivo ai fini dell’esclusione del pericolo cautelare, in quanto erano emerse perduranti ed inequivoche manifestazioni di pericolosità del ricorrente (pag. 35 della sentenza impugnata).
In sintesi, si riteneva che (a) l’affiliazione storica di COGNOME e la sua vicinanza a COGNOME, ritenuto tuttora partecipe al sodalizio, (b) i rapporti dello stesso con soggetti di vertice del clan come NOME NOME COGNOME (c) la convergente chiamata in correità del COGNOME da parte di numerosi collaboratori erano elementi che consentivano di ritenere integrato un grave quadro indiziario a carico del ricorrente.
Il Collegio rileva inoltre che il fatto che le dichiarazioni del COGNOME siano state prodotte solo nell’ambito del giudizio cautelare non ne esclude né la rile vanza né l’utilizzabilità.
Infine, il Tribunale rilevava che la assoluzione del COGNOME dal reato di favoreggiamento nell’ azione omicidiaria ai danni dei fratelli COGNOME non integrava un elemento a favore dello stesso, dato che dalla motivazione della assoluzione (riportata a pagina 37 dell’ordinanza impugnata) era emerso che l’assoluzione era stata generata dal riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 384 cod. pen. e che era emersa una condotta del Froio ipoteticamente inquadrabile come contributo materiale alla realizzazione dell’agguato mortale (pagg. 36 e 37 dell’ordinanza impugnata).
Si tratta di una motivazione che, anche in questo caso, non si presta ad alcuna censura in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1 -ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa
al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME