Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34161 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 26/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, reso inaudita altera parte il 26 febbraio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata il 24 aprile 2023 da NOME COGNOME, detenuto nella Casa circondariale di Nuoro, con cui era stata chiesta l’ottemperanza dell’ordinanza emessa il 24 settembre 2018, la quale aveva stabilito la disapplicazione dell’art. 14 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, nella parte in cui aveva prescritto la necessaria richiesta del nulla osta dell’Autorità giudiziaria quando il difensore doveva consegnare o spedire all’assistito detenuto la documentazione occorrente, contenuta da supporti informatici, con la specificazione che, dopo il suo arresto del 15/07/2022, la precedente decisione del Magistrato di sorveglianza emessa il 21 settembre 2022 era stata annullata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 40680 del 2022, depositata nel 2023.
Il Magistrato di sorveglianza ha osservato che, alla stregua della sentenza emessa dalla Corte di cassazione, n. 5060 del 20/12/2023, dep. 2024, nei confronti del medesimo NOME COGNOME in altro procedimento, il provvedimento di cui l’istanza aveva chiesto l’ottemperanza doveva ritenersi essere stato reso nel corso di un procedimento di esecuzione la cui detenzione si era ormai esaurita.
Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME chiedendone l’annullamento e prospettando un unico motivo con cui lamenta la violazione degli artt. 627 e 666 cod. proc. pen. e 35-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.).
L’istanza – segnala la difesa – era stata già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto con il succitato provvedimento, emesso de plano in data 21 settembre 2022, ma il provvedimento era stato impugNOME e annullato dalla Corte di cassazione con la pure citata sentenza n. 30534 del 2023, con rinvio allo stesso Magistrato di sorveglianza affinché procedesse a nuovo giudizio.
Di conseguenza, secondo il ricorrente, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto disporre la trattazione della questione nell’udienza, nel contraddittorio fra le parti, affinché lo stesso oggetto dell’istanza fosse specificato.
Inoltre, la motivazione del nuovo provvedimento risulta, secondo la difesa, incomprensibile, giacché la semplice richiesta di nomina del commissario ad acta presupponeva la mancata esecuzione dell’ordinanza, da accertarsi anch’essa nel contraddittorio.
In tali sensi, si sottolinea l’insussistenza dei presupposti per dichiarare
nuovamente l’inammissibilità de plano, essendo in tal modo venuto meno – il giudice del rinvio – al vincolo impostogli con la sentenza rescindente di procedere in contraddittorio.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sostenendo che non è risulta dall’atto impugNOMErio che l’annullamento del precedente decreto fosse stato disposto in relazione all’istanza allegata al ricorso, apparendo verosimile che essa afferisse ad altro procedimento di esecuzione, con conseguente insussistenza dell’addotta violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso appare fondato e merita, pertanto, di essere accolto negli specifici sensi che seguono.
Si ribadisce che il Magistrato di sorveglianza, presa in esame l’istanza formulata il 24.04.2023, con sua presentazione all’Ufficio Matricola della Casa circondariale di Nuoro, da NOME – il quale aveva segnalato che la sua istanza in data 21.09.2022 di procedere all’ottemperanza delle disposizioni impartite con la precedente ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto del 24.09.2018, che aveva sancito la disapplicazione la disapplicazione dell’art. 14 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017, era stata dichiarata inammissibile con provvedimento della stesso Magistrato di sorveglianza, provvedimento che però era stato annullato con rinvio con sentenza della Corte di cassazione del 6.04.2023 -, ha dichiarato inammissibile questa istanza.
La ragione dell’inammissibilità è stata individuata nel fatto che, con altra sentenza, n. 5060 del 2024, la Corte di cassazione aveva reso una decisione in diverso giudizio, in virtù della quale era emerso che il provvedimento di cui il detenuto chiedeva l’ottemperanza era stato a suo tempo reso nel corso di una precedente detenzione, la quale però si era ormai esaurita.
Il modus procedendi adottato dal Magistrato di sorveglianza non risulta aderente al principio stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente.
Non sussistono, infatti, elementi per dubitare che l’attuale procedimento sia quello afferente al giudizio di rinvio determiNOME dalla pronuncia resa da Sez. 1, n. 30534 del 06/04/2023, con la quale la Corte di cassazione – sul ricorso proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di
sorveglianza di Spoleto emesso in data 24.09.2022, con cui questi aveva dichiarato inammissibile de plano, in quanto generica e priva di sufficienti indicazioni, l’istanza del detenuto che aveva agito in ottemperanza per la nomina di un commissario ad acta che desse esecuzione alla pregressa ordinanza n. 3291/2018 – ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugNOME con rinvio.
Infatti, i riferimenti operati da COGNOME nella nuova istanza del 24.04.2023, con cui si chiedeva si prendesse atto dell’annullamento con rinvio del provvedimento del 24.09.2022 e si procedesse all’ottemperanza, sono del tutto congruenti con il precedente corso processuale e con i dati emergenti dalla sentenza di legittimità rescindente.
Quanto al contenuto argomentativo e alla statuizione conclusiva che hanno caratterizzato la sentenza di annullamento con rinvio, si constata che essa (Sez. 1, n. 30534 del 2023, cit.) ha censurato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza a causa della sua emissione inaudita altera parte, senza la previa instaurazione del contraddittorio.
Più specificamente, la Corte di cassazione, dopo avere illustrato le connotazioni essenziali del giudizio di ottemperanza innanzi alla magistratura di sorveglianza, secondo l’esegesi dell’art. 35-bis, commi 5 e ss., Ord. pen., ha ritenuto che, in linea con la natura del rimedio così introdotto, il giudic competente ad assumere la decisione a seguito della richiesta di ottemperanza, ossia il magistrato di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento, era tenuto a procedere in contraddittorio tra le parti all’esito dell’udienza fissata a t fine: e siccome, nel caso di specie, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, pur avendo preso atto che COGNOME aveva proposto una richiesta di ottemperanza, aveva invece provveduto de plano, il provvedimento, emesso al di fuori della prevista udienza e in assenza di contraddittorio, andava annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza affinché procedesse a nuovo giudizio sul punto.
Il Magistrato di sorveglianza, nonostante la specifica indicazione data sul procedimento da svolgersi nella sentenza rescindente, ha di nuovo provveduto con decreto inaudita altera parte.
La ragione per la quale il decidente ha ritenuto dover escludere una seconda volta l’istituzione del previo contraddittorio è consistita nel trarre dall’esame un’altra sentenza emessa dalla Corte di cassazione, quella di Sez. 1, n. 5060 del 20/12/2023, dep. 2024, elementi dirimenti per la nuova declaratoria di inammissibilità dell’istanza, in quanto dal suo esame ha desunto che il provvedimento giudiziario di cui COGNOME aveva chiesto l’ottemperanza atteneva a una precedente detenzione oramai esaurita.
L’esame della sentenza di legittimità citata nel provvedimento impugNOME
rende chiaro che essa ha riguardato una richiesta di ottemperanza formulata dal medesimo COGNOME con riferimento, però, a una precedente ordinanza del Tribunale di Sassari, dunque a un provvedimento diverso di quello di cui si tratta nel presente procedimento e, con riferimento a quel provvedimento, ha rilevato l’esaurimento del titolo esecutivo (di cui non risultano esposti dal Magistrato di sorveglianza gli estremi), nell’ambito del quale era intervenuto l’accertamento oggetto di quella istanza di ottemperanza (v., per la corrispondente massima, Sez. 1, n. 5060 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285787 – 01).
Posto ciò, emerge che nel caso in esame il Magistrato di sorveglianza, dovendo rispettare le indicazioni date nella sentenza rescindente, prima di assumere ogni decisione e, se del caso, rilevare che il titolo esecutivo a cui era (eventualmente) coordinata l’ordinanza di cui si era chiesta l’ottemperanza si era esaurito e, comunque, stabilire se al caso di specie si applicava il principio enucleato nella decisione citata, avrebbe dovuto istituire il contraddittorio fra le parti, procedere con lo svolgimento della relativa udienza e alfine determinarsi.
Resta fermo, beninteso, che, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme penali o processuali, il giudice del rinvio deve, ai sensi dell’art. 627 cod. proc. pen., ritenersi vincolato unicamente ai principi ed alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità. Però, nel caso di specie, il vincolo determiNOME dalla sentenza d legittimità che aveva sortito l’annullamento con rinvio si era concretato, appunto, nell’indicazione del rito da osservare.
Pertanto, ciò che rileva è che il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, anche per discutere dell’eventuale esaurimento del titolo detentivo a cui era riferibile i provvedimento da ottemperare, avrebbe dovuto adempiere il mandato fissato con la sentenza rescindente e, quindi, fissare l’udienza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 666, commi 3 e ss. cod. proc. pen.
Il non averlo fatto determina la fondatezza della doglianza articolata dal ricorrente e la conseguente necessità dell’annullamento del provvedimento impugNOME.
Alla stregua di queste considerazioni deve disporsi l’annullamento del provvedimento stesso con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Spoleto che svolgerà il nuovo giudizio secondo la disciplina processuale richiamata, del tutto impregiudicata la sua libertà valutativa in merito alla questione di ottemperanza posta da COGNOME.
Ar/
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Magistrato d sorveglianza di Spoleto.
Così deciso il 6 giungo 2024
Il Consig , J4ere estensore
Il Presidente