Giudizio di Rinvio: I Limiti Imposti dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: i confini invalicabili del giudizio di rinvio. Quando la Suprema Corte annulla una sentenza e rimanda il caso a un altro giudice, spesso ne delimita l’ambito di riesame. Superare questi limiti rende il ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per capire la sua portata pratica.
L’Analisi del Caso: Un Ricorso Oltre i Limiti
Il caso riguarda un imputato condannato per il reato di percosse. La vicenda processuale era già complessa: la Corte di Cassazione, in una precedente pronuncia, aveva annullato la sentenza di condanna, ma non per riesaminare la colpevolezza dell’imputato. L’annullamento era con rinvio, e il compito affidato alla Corte d’Appello era circoscritto esclusivamente alla rideterminazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio).
Nonostante ciò, l’imputato, una volta emessa la nuova sentenza dalla Corte d’Appello, ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: la violazione dell’articolo 52 del codice penale, sostenendo che il fatto fosse giustificato dalla legittima difesa. Si trattava, quindi, di un argomento che metteva in discussione la stessa colpevolezza, e non la misura della pena.
I Limiti del Giudizio di Rinvio nel Processo Penale
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura del giudizio di rinvio. Quando la Suprema Corte annulla con rinvio, il giudice a cui viene rimandato il processo non ha carta bianca. Deve attenersi scrupolosamente ai principi di diritto e ai limiti tematici fissati nella sentenza di annullamento. Se la Cassazione stabilisce che l’unico punto da rivedere è la quantificazione della pena, ogni altra questione (come la sussistenza del reato o la presenza di cause di giustificazione come la legittima difesa) si considera ormai decisa in via definitiva.
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione aveva già qualificato il fatto come reato di percosse e aveva passato in giudicato la responsabilità dell’imputato. L’unico aspetto ancora aperto era, appunto, l’entità della sanzione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in modo netto e per una ragione puramente procedurale. Il motivo sollevato dall’imputato, relativo alla legittima difesa, è stato considerato ‘nuovo e non deducibile’. Questo perché l’oggetto del giudizio di rinvio era espressamente limitato dalla precedente sentenza rescindente alla sola determinazione del trattamento sanzionatorio. Introdurre un argomento sulla colpevolezza significava tentare di riaprire una discussione su un punto del processo già coperto da giudicato, violando così i confini stabiliti dalla stessa Corte.
I giudici hanno sottolineato che non potevano riesaminare una questione che esulava dal perimetro del rinvio. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere accolto perché proceduralmente viziato alla radice.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Pratiche
L’ordinanza ha conseguenze significative per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali. Inoltre, a causa della ‘irritualità dell’impugnazione’, ovvero per aver proposto un ricorso palesemente infondato e al di fuori dei binari procedurali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve da deterrente contro la presentazione di ricorsi dilatori o non consentiti dalla legge. La decisione ribadisce l’importanza del rispetto dei limiti posti dal giudicato progressivo e dal mandato specifico conferito al giudice del rinvio.
Perché il ricorso basato sulla legittima difesa è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché il giudizio di rinvio era limitato esclusivamente alla determinazione della pena. La questione della colpevolezza, e quindi della legittima difesa, era già stata decisa in via definitiva e non poteva essere riproposta.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile introdurre nuovi motivi di ricorso durante un giudizio di rinvio?
No, non è possibile. Il giudice del rinvio e le parti devono attenersi strettamente all’oggetto del giudizio come definito dalla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione. Introdurre motivi nuovi che esulano da tale oggetto rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3505 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3505 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle partì;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio su annullamento di questa corte in data 11 novembre 2022, ha rideterminato quattro mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa la pena inflittagli per il reato di percosse, così come riqualificato il fatto di cui capo a) e, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell’art. 52 cod. pen., ritenendo il fatto scriminato dalla legittima difesa;
ritenuto che si tratta di motivo nuovo non deducibile, atteso l’oggetto del giudizio di rinvio, espressamente limitato dalla sentenza rescindente alla determinazione del trattamento sanzionatorio rispetto al reato che la stessa Corte di cassazione ha qualificato come percosse;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente