Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15227 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15227 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il 19/08/1987
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il difensore
RITENUTO IN FA1I -0
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sezione terza della Corte di Cassazione con la sentenza n. sez. 414 del 27.02.2024, limitatamente all’aumento di pena per l’affermata recidiva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 28.10.2020, operava l’aumento ex art. 99 comma 2 cod.pen. di euro 100,00 e rideterminava la pena inflitta a NOME COGNOME con riferimento reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73 comma 5 DPR 309/90, in mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 1200,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Deduce che nel corso della discussione del giudizio di appello la difesa aveva chiesto che la Corte valutasse di ufficio la concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 587 comma 5 cod.proc.pen., considerato che a carico del ricorrente vi è solo il precedente per il decreto penale e che sono trascorsi molti anni dal reato contestato. Lamenta che la Corte ha errato nel considerare che il motivo non era stato proposto con gli originari motivi di appello in quanto comunque le doglianze dovevano ritenersi superate dall’esito di annullamento disposto dal precedente giudizio di legittimità.
Il Procuratore generale in sede ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1.11 giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice della sentenza annullata (normalmente, il giudice di appello), limitatamente, peraltro, ai punti che furono oggetto dell’annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata; ne consegue che se il rinvio a seguito dell’annullamento riguarda soltanto la determinazione della pena non può trovare applicazione il disposto dell’art. 597 comma quinto cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 6019 del 11/05/1993 Ud. (dep. 14/06/1993 ) Rv. 193420 – 01).
Inoltre va riaffermato il principio che il giudice nel giudizio di appello non è tenuto a concedere di ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell’atto . di impugnazione e in sede di
discussione, siano stati genericamente richiamati i “benefici di legge”, omettendo l’indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l’accoglimento della richiesta (Sez. 1 n. 44188 del 20/09/2023 (dep. 03/11/2023 ) Rv. 285413 -0;Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013 (dep. 15/01/2014) Rv. 258487 – 01).
1.2. Invero, l’esponente, nei motivi che erano stati dedotti in sede di GLYPH ricorso per cassazione avverso la sentenia della Corte di appello di Genova del 6.06.2023, poi annullata dalla Sezione 3, limitatamente all’aumento operato per la pena detentiva in relazione alla recidiva, integrata da una condanna per il delitto ex art. 337 cod. pen alla sola pena pecuniaria di 4500,00 euro in sostituzione della pena detentiva, non aveva devoluto il tema del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena da parte del giudice di secondo grado, che a fol 4 aveva espressamente negato la sospensione condizionale della pena e la sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata. La Corte, Sezione terza, nella sentenza n. sez. 414 del 2024 di annullamento parziale sopra richiamata ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso che riguardavano la circostanza attenuante del conseguimento del lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e quelli attinenti alla possibil di sostituzione della pena detentiva, stante la prognosi negativa in ordine alla capacità dell’imputato NOME COGNOME di rispettare le prescrizioni correlate alla libertà controllata, alla luce della pendenza specifica a suo carico nonché della recentissima violazione della misura non detentiva in atto ( fol 3).
La sentenza gravata risulta, per quanto detto, immune dalle dedotte censure in quanto non solo il diniego della sospensione condizionale della pena non era oggetto del giudizio di rinvio, non essendo stato motivo del ricorso per cassazione e ciò in base al principio devolutivo, ma anche stante il generico e assertivo richiamo in sede di conclusioni ai benefici di legge senza indicare alcun elemento in fatto astrattamente idoneo a fondare l’accoglibilità della richiesta (Sez. 1 – , n. 44188 del 20/09/2023 Ud. (dep. 03/11/2023) Rv. 285413 – 01).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/04/2025