Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3303 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3303 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
COGNOME NOME, tramite difensore abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli del 2 settembre 2025 che, decidendo in sede di rinvio per effetto di annullamento della Prima sezione della Corte di Cassazione del 13 marzo 2025, n. 10091, ha dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., perché reiterativa di una precedente istanza già rigettata con ordinanza inoppugnabile
1.1. Più precisamente, la Prima sezione di questa Corte aveva annullato l’ordinanza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in qualità di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza proposta nell’interesse della COGNOME e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra cinque pronunce di condanna dell’imputata per reati quali l’art. 74 D.P.R. 309/90, estorsioni, partecipazione ad associazione mafiosa ed in materia di armi.
La Corte Suprema aveva rilevato come il giudice dell’esecuzione con una precedente pronuncia aveva riconosciuto l’unicità del disegno criminoso per i medesimi reati per due coimputati, ma nulla aveva detto sulla precisa doglianza dedotta dalla difesa, giungendo così a conclusioni diametralmente opposte da quelle in precedenza assunte .
La ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo deduce il vizio di violazione di legge relativamente alla violazione del principio devolutivo.
Sostiene la ricorrente che, a seguito dell’annullamento con rinvio da parte di questa Corte, il giudizio doveva avere ad oggetto esclusivamente il profilo relativo al riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione a tutti i reati di cui alle cinque sentenze in favore di suo marito e di suo figlio.
2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi sopravvenuti costituiti dal parere favorevole al riconoscimento espresso dalla Procura Generale.
2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole del vizio di motivazione per avere la Corte di appello reiterato motivazioni già annullate, non considerando gli elementi sopravvenuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è fondato ed impone l’accoglimento del ricorso, con assorbimento degli altri due motivi di doglianza.
2. Al giudice del rinvio è stato demandato un nuovo giudizio relativo alla emissione di una ‘precedente pronuncia che aveva riconosciuto l’unicità del disegno criminoso per i medesimi reati per due coimputati’.
L’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. impone al giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza rescindente per ogni questione di diritto in essa decisa, e limita i confini del suo esame alle sole questioni per le quali il rinvio è stato disposto, al punto che, come stabilito dal successivo quarto comma della norma citata, non possono essere eccepite, nel giudizio di rinvio, eventuali nullità o inammissibilità verificatesi nei giudizi precedenti.
L’art. 627, comma 4, cod. proc. pen. prevede che “non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari”.
Queste disposizioni sono univocamente interpretate nel senso della non sindacabilità, da parte del giudice del rinvio, delle statuizioni contenute nella sentenza di legittimità rescindente, finanche nell’ipotesi in cui quest’ultima sia viziata da errore materiale o di fatto, potendo detto vizio essere fatto valere soltanto attraverso lo specifico rimedio straordinario di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. (tra molte: Sez. 1, n. 12320 del 12/07/2016, dep. 2017, Di Bello, Rv. 270054; Sez. 6, n. 53415 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 261836; Sez. 1, n. 1595 del 16/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261979).
Il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione ed è limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame dei “punti” della prima decisione attinti da annullamento, con divieto di estendere l’indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 34127 del 6/7/2023, Lacatus, Rv. 285159; Sez. 2, n. 16359 del 12/3/2014, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 261611).
Si tratta di lettura normativa che, peraltro, ha ricevuto l’avallo anche del Giudice delle leggi, secondo cui evitare la perpetuazione dei giudizi costituisce un interesse fondamentale dell’ordinamento, sicché un controllo del giudice del rinvio circa la sussistenza o meno di vizi in procedendo nella fase del giudizio svoltasi dinanzi alla Corte di cassazione è incompatibile con la logica che ispira il sistema delle impugnazioni ordinarie (C. Cost., ord. del 17 novembre 2000, n. 501).
Il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione preclusivo, salvo i rimedi straordinari, dell’ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito – è espressivo, infatti, dell’esigenza di certezza circa i rapporti
giuridici controversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente collegabile alla effettività del diritto alla tutela giurisdizionale.
Da tale inoppugnabilità consegue, allora, che il vincolo derivante al giudice di rinvio dall’affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione non può essere rimosso, in assenza della formale caducazione della sentenza medesima, a seguito di un inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio sulla sussistenza o meno di vizi in procedendo nella fase del giudizio di legittimità (così C. Cost., sentenza, n. 224 del 1996).
Il Giudice del rinvio, non adeguandosi al perimetro decisionale oggetto del mandato conferito dalla Corte di cassazione in sede rescindente, ha impropriamente ampliato il thema decidendum devoluto attraverso l’originario ricorso.
Il vulnus di carattere dogmatico e sistematico, in particolare, si anniderebbe nell’avere la Corte di appello inopinatamente esteso la propria cognizione, valutando anche l’eventuale inammissibilità dell’istanza di unificazione in continuazione perché meramente ripropositiva di una precedente istanza respinta con ordinanza inoppugnabile.
Il provvedimento impugNOME deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183).
PQM
Annulla il provvedimento impugNOME, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma il 18/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME NOME COGNOME