Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35258 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo GLYPH
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 31 gennaio 2023 (n. 19869 del 2023) questa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio per nuovo giudizio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano in data 7 marzo 2022 nei confronti di NOME per il reato di lesioni personali.
1.1 GLYPH La decisione rescindente affronta i motivi di ricorso allora proposti modo che segue: a) il primo motivo in punto di responsabilità viene dichiarato inammissibile, non ravvisandosi vizi nella ricostruzione de fatti realizzata nella decisione impugnata anche in punto di durata del malattia; b) il secondo motivo, in tema di recidiva, viene accolto.
La decisione emessa in sede di rinvio in data 19 gennaio 2024 dalla Corte di Appello di Milano ha escluso la sussistenza della circostanza aggravant della recidiva, rideterminando la pena in anni uno, mesi uno e giorni ven di reclusione.
Avverso la decisione da ultimo citata ha proposto ricorso per cassazione nelle forme di legge – NOME NOME. Il ricorso è affidato ad un uni motivo con cui si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità.
3.1 Viene, in sostanza, riproposta la censura relativa al criterio con cu ritenuta la durata della malattia nei termini di cui al capo della imputazi si afferma testualmente che «una volta sottoposto al vaglio della Cor Distrettuale a seguito di rinvio per nuovo giudizio, la Corte omett totalmente di esprimersi in tal senso» .
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto per motivi no consentiti.
4.1 II ricorrente sembra ignorare la regola di diritto espressa dall’ar comma 2, lì dove si prevede che la sentenza del giudice del rinvio essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi da Corte di Cassazione e ripropone un motivo di ricorso già dichiarato inammissibile da questa Corte nella decisione rescindente.
Si tratta di una palese violazione dello statuto regolativo del giudizio di r il cui oggetto è limitato ai punti della decisione oggetto di annullamento ed a quelli inscindibilmente connessi.
Nel caso in esame l’oggetto del giudizio di rinvio era limitato al profilo recidiva ed alla conseguente determinazione della pena, il che esclude ricorrenza di un obbligo della Corte di Appello di motivare nuovamente sul tema (ormai precluso) della responsabilità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente