Giudizio di rinvio: i limiti invalicabili alle eccezioni di nullità
Il sistema processuale penale italiano è strutturato per garantire la certezza del diritto e la rapidità dei procedimenti. Uno dei momenti più delicati è rappresentato dal giudizio di rinvio, ovvero quella fase che segue l’annullamento di una sentenza da parte della Corte di Cassazione. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce in modo definitivo quali eccezioni possono essere sollevate in questa sede e quali, invece, risultano tardive.
Il perimetro del giudizio di rinvio
Il giudizio di rinvio non è una prosecuzione illimitata del processo di merito, ma una fase con confini ben delineati dalla legge. L’obiettivo è correggere gli errori individuati dalla Cassazione, senza però riaprire questioni ormai superate o coperte da preclusione. In questo contesto, il ruolo dell’articolo 627 del codice di procedura penale è fondamentale per stabilire cosa le parti possano ancora contestare.
Nullità relative e preclusioni processuali
Il caso analizzato riguarda un ricorrente che ha tentato di far valere, durante il rinvio, delle nullità relative ai precedenti gradi di giudizio. La giurisprudenza è costante nel ritenere che tali vizi debbano essere eccepiti tempestivamente. Se una nullità non è assoluta e non è stata dedotta nei termini previsti o nei motivi di ricorso originari, essa non può più trovare spazio nella fase di rinvio.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo dedotto nel ricorso era inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza. Si trattava, nello specifico, di nullità non assolute concernenti i precedenti giudizi. La Corte ha applicato rigorosamente il dettato normativo, dichiarando il ricorso inammissibile.
Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma significativa in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su basi giuridiche solide e rispettosi delle regole procedurali.
Le motivazioni
La motivazione centrale risiede nell’interpretazione dell’art. 627, comma 4, del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce chiaramente che nel giudizio di rinvio non possono essere proposte eccezioni di nullità, anche assolute, che si siano verificate nei precedenti gradi di giudizio, a meno che non siano state rilevate o dedotte in precedenza. Il legislatore ha voluto evitare che il processo torni ciclicamente su vizi formali che avrebbero dovuto essere risolti molto prima.
Le conclusioni
Questa ordinanza funge da monito per i difensori e le parti private. La strategia difensiva deve essere completa sin dai primi gradi di giudizio e, soprattutto, nel primo ricorso per Cassazione. Tentare di recuperare eccezioni dimenticate durante il giudizio di rinvio è un’operazione destinata al fallimento processuale e a conseguenze economiche onerose. La stabilità delle decisioni e la corretta sequenza degli atti processuali prevalgono sul tentativo di riaprire questioni ormai precluse.
Si possono contestare vecchie nullità nel giudizio di rinvio?
No, la legge impedisce di sollevare vizi non assoluti verificatisi in fasi precedenti del processo se non sono stati tempestivamente dedotti.
Cosa succede se il ricorso è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Quale norma regola i poteri del giudice nel rinvio?
L’articolo 627 del codice di procedura penale stabilisce i limiti e le facoltà delle parti e del giudice in questa specifica fase.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1143 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1143 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso è inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza, relative a nullità non assolute (in particolare, il ricorrente deduce nullità concernenti i precedenti giudizi, le quali non possono essere proposte nel giudizio di rinvio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 627, comma 4, cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.