Giudizio di Rinvio: I Limiti del Ricorso Secondo la Cassazione
Il giudizio di rinvio rappresenta una fase cruciale e tecnicamente complessa del processo penale. Si verifica quando la Corte di Cassazione annulla una sentenza e rimanda il caso a un giudice di merito per una nuova valutazione. Tuttavia, questa nuova valutazione non è libera, ma vincolata ai principi e ai punti specifici indicati dalla Suprema Corte. Una recente ordinanza della Cassazione (n. 14578/2024) offre un chiaro esempio dei rigidi confini entro cui deve muoversi sia il giudice del rinvio sia la parte che intende impugnare la nuova decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna, presentava ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello in sede di rinvio. L’unico motivo di doglianza riguardava il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato, in sostanza, riteneva che la Corte d’appello avesse errato nel non applicare una riduzione di pena sulla base di tali circostanze.
I Limiti del Giudizio di Rinvio e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i limiti cognitivi del giudizio di rinvio. La sentenza impugnata era stata emessa, appunto, all’esito di un giudizio di rinvio disposto da una precedente pronuncia della stessa Cassazione (sentenza n. 5388 del 2022).
L’elemento decisivo è che quella precedente sentenza aveva annullato la decisione di secondo grado esclusivamente per un punto specifico: la questione relativa alla sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata. La Corte ha quindi chiarito che qualsiasi altro aspetto della vicenda processuale non era più oggetto di discussione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’inammissibilità è netta e rigorosa. La Suprema Corte ha evidenziato due aspetti fondamentali:
1. Estraneità della questione: Il tema delle circostanze attenuanti generiche era completamente estraneo all’oggetto del giudizio di rinvio. Il giudice d’appello, nel riesaminare il caso, doveva limitarsi a decidere unicamente sulla possibilità di sostituire la pena detentiva, come indicato dalla Cassazione. Non aveva il potere di rivalutare la concessione delle attenuanti.
2. Questione già decisa: Ancora più importante, la stessa sentenza della Cassazione che aveva disposto il rinvio (la n. 5388/2022) si era già pronunciata sul motivo di ricorso relativo alle attenuanti generiche, ritenendolo infondato. Di conseguenza, quella questione era già stata coperta da una decisione definitiva e non poteva essere riproposta.
Tentare di impugnare la nuova sentenza per un motivo già esaminato e respinto, ed estraneo al perimetro del rinvio, costituisce un’azione processualmente non consentita. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: L’Importanza del Tema Devoluto
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la certezza del diritto: il giudizio di rinvio non riapre l’intero processo, ma lo circoscrive ai soli punti indicati nella sentenza di annullamento della Cassazione. Le questioni non toccate dall’annullamento o quelle già giudicate infondate diventano definitive e non possono essere più messe in discussione. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò significa che è essenziale comprendere l’esatto perimetro del “tema devoluto” al giudice del rinvio per evitare di proporre ricorsi destinati a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti ricadute economiche.
È possibile impugnare una sentenza emessa in sede di rinvio per motivi che esulano da quanto deciso dalla Cassazione?
No. Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile se lamenta vizi su questioni estranee al perimetro del giudizio di rinvio, che è strettamente limitato ai punti per i quali la Cassazione ha disposto l’annullamento.
Cosa succede se un motivo di ricorso era già stato giudicato infondato in una precedente sentenza di Cassazione?
La questione si considera definitivamente decisa. Non può essere riproposta né nel successivo giudizio di rinvio né in un ulteriore ricorso per cassazione, altrimenti il nuovo ricorso verrà dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in questi casi?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della Corte d’appello di Catania
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito perché la questione della concessione di tali circostanze attenuanti era estranea al giudizio di rinvio successivo all’annullamento della precedente sentenza da parte della C:orte di cassazione (Sez. 6, n. 5388 del 27/01/2022) – all’esito del quale è stata emessa la sentenza impugnata – atteso che il suddetto giudizio di rinvio aveva a oggetto esclusivamente la questione della sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata, e non anche la questione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla quale, peraltro, la suddetta sentenza di annullamento della Corte di cassazione aveva ritenuto l’infondatezza del relativo motivo di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.